
Con decreto 10 marzo 2026 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2026 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha individuato le modalità di applicazione dell’accisa sull’energia elettrica. Ai fini del rilascio della licenza di esercizio o dell’autorizzazione ai soggetti obbligati che, rispettivamente, esercitano o non esercitano un’officina, i medesimi soggetti denunciano preventivamente, ai sensi dell’articolo 53-bis, comma 1, del TUA, la propria attività di vendita o di consumo per uso proprio dell’energia elettrica all’ufficio competente.
Nella Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2026 è stato pubblicato il Decreto 10 marzo 2026 del Ministero dell’Economia e delle Finanze recante le modalità di applicazione dell’accisa sull’energia elettrica.
Ai fini del rilascio della licenza di esercizio o dell’autorizzazione ai soggetti obbligati che, rispettivamente, esercitano o non esercitano un’officina, i medesimi soggetti denunciano preventivamente, ai sensi dell’articolo 53-bis, comma 1, del TUA, la propria attivita’ di vendita o di consumo per uso proprio dell’energia elettrica all’ufficio competente.
L’Ufficio competente verifica la completezza dei dati contenuti nella denuncia e della documentazione a essa allegata, richiedendo, qualora necessario, al soggetto denunciante l’integrazione della denuncia medesima o la documentazione mancante; a tal fine l’Ufficio competente assegna al soggetto denunciante un termine non inferiore a dieci giorni.
Per i soggetti obbligati che intendono esercitare un’officina, nel caso di esito positivo della verifica documentale, l’ufficio competente comunica al soggetto denunciante la data per la verifica tecnica degli impianti.
L’ufficio competente, verificata l’idoneita’ della cauzione prestata e riscontrato il versamento del diritto di licenza di cui all’articolo 63, comma 3, del TUA, qualora dovuto, rilascia al soggetto denunciante che non esercita un’officina l’autorizzazione di cui all’articolo 53-bis, comma 2, lettera a), del TUA, oppure, nel caso in cui il soggetto denunciante esercita un’officina, la licenza di esercizio di cui all’articolo 53-bis, comma 2, lettera b), del medesimo TUA. All’atto del rilascio dell’autorizzazione o della licenza di esercizio al soggetto obbligato e’ attribuito un codice di accisa.
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