Acconto di imposte sui trattamenti di fine rapporto: riattivazione del codice tributo 1250

Con riguardo all’acconto di imposte sui trattamenti di fine rapporto, con la risoluzione n. 42/E del 13 luglio 2023 l’Agenzia delle Entrate ha disposto la riattivazione del codice tributo 1250, per consentire il completamento del recupero in compensazione, tramite modello F24, dei crediti residui maturati in relazione al versamento delle somme previste dall’art. 3, commi 211 e seguenti, legge n. 662/1996.

Con la risoluzione n. 42/E del 13 luglio 2023 l’Agenzia delle Entrate ha disposto la riattivazione del codice tributo 1250 – Acconto imposte sui trattamenti di fine rapporto, già soppresso dalla risoluzione n. 18/E del 28 aprile 2023.

A seguito dell’individuazione di alcune fattispecie residuali, con la risoluzione n. 42/E/2023 è stata disposta la riattivazione del codice tributo 1250, per consentire il completamento del recupero in compensazione, tramite modello F24, dei crediti residui maturati in relazione al versamento delle somme previste dall’art. 3, commi 211 e seguenti, della legge n. 662/1996.

Il codice tributo 1250 è esposto nella sezione ERARIO del modello F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, riportando nel campo “anno di riferimento” l’anno (nel formato “AAAA”) a cui si riferisce l’operazione. Ai sensi dell’art. 37, comma 49-bis, D.L. n. 223/2006, il modello F24 contenente l’utilizzo in compensazione del codice tributo 1250 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto della delega di pagamento.

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