
In tema di affrancamento delle quote di OICR, condizione necessaria per poter esercitare l’opzione è il possesso delle quote di OICR alla data del 31 dicembre 2022. Lo ha ricordato l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 391 del 19 luglio 2023, con cui ha specificato che in assenza di un rapporto di custodia, amministrazione o gestione di portafogli o di altro stabile rapporto, l’opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2022 dal contribuente, che provvede al versamento dell’imposta sostitutiva entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
Con la risposta a interpello n. 391 del 19 luglio 2023 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di affrancamento quote di OICR.
Il comma 112 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2023 prevede che i redditi di capitale di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g), del TUIR e i redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera cter), del medesimo testo unico derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio si considerano realizzati a condizione che, su opzione del contribuente, sia assoggettata ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, con l’aliquota del 14 per cento, la differenza tra il valore delle quote o azioni alla data del 31 dicembre 2022 e il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione.
Ai sensi della citata disposizione, pertanto, è possibile considerare realizzati i redditi derivanti dalla cessione o rimborso di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) possedute alla data del 31 dicembre 2022, mediante il versamento di una imposta sostitutiva nella misura del 14 per cento.
Condizione necessaria per poter esercitare l’opzione è il possesso delle quote di OICR alla data del 31 dicembre 2022.
Il successivo comma 113 dispone che in assenza di un rapporto di custodia, amministrazione o gestione di portafogli o di altro stabile rapporto, l’opzione è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2022 dal contribuente, che provvede al versamento dell’imposta sostitutiva entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione dei redditi.
L’opzione si estende a tutte le quote o azioni appartenenti ad una medesima categoria omogenea, possedute alla data del 31 dicembre 2022 nonché alla data di esercizio dell’opzione.
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