Attività promozionale per l’utilizzo dei buoni pasto: in quali casi

Quanto all’attività divulgativa e promozionale inerente all’utilizzo dei buoni pasto, con il pronto ordini n. 5 del 2025, il CNDCEC ha ricordato che la pubblicità informativa dell’iscritto deve avere le seguenti caratteristiche: avere ad oggetto l’attività professionale, le specializzazioni, i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni; l’utilizzo del mezzo di comunicazione è libero ma questo e il messaggio pubblicitario devono avere fine esclusivamente promozionale e ispirarsi ed essere conformi al decoro e all’immagine della professione; le informazioni comunicate devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie, comparative, enfatizzanti, superlative o suggestive; ogni informazione deve poter essere verificabile con elementi oggettivi; nelle informazioni pubblicitarie non possono mai essere promosse attività di altri soggetti.

Il CNDCEC ha pubblicato il pronto ordini n. 5 del 2025 in tema di attività divulgativa e promozionale.

In particolare, è stato chiesto se sia compatibile con il codice deontologico l’attività divulgativa e promozionale inerente all’utilizzo dei buoni pasto effettuata online da parte di un iscritto sui propri profili social.

Il codice deontologico della professione all’art. 44, per quanto di interesse, dispone in merito alla pubblicità informativa che la pubblicità informativa, con ogni mezzo, avente ad oggetto l’attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni, è libera.

Il messaggio pubblicitario e la scelta dei mezzi e degli strumenti di comunicazione, i quali devono avere fine esclusivamente promozionale, devono in ogni caso ispirarsi ed essere conformi al decoro e all’immagine della professione.

È in particolare vietato inviare, anche tramite terzi, comunicazioni telematiche e messaggi elettronici a potenziali clienti, offrendo le proprie prestazioni professionali senza che questi ne abbiamo fatto richiesta.

Le informazioni devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie, comparative, enfatizzanti, superlative o suggestive.

Ogni informazione deve poter essere verificabile con elementi oggettivi.

Nelle informazioni pubblicitarie non possono mai essere menzionati o indicati nominativi dei clienti o delle parti assistite, ancorché abbiano fornito il proprio consenso, e non possono mai essere promosse attività di altri soggetti.

Da quanto sopra riportato si evince che la pubblicità informativa dell’iscritto debba avere le seguenti caratteristiche:

-avere ad oggetto l’attività professionale, le specializzazioni, i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio ed i compensi delle prestazioni;

– l’utilizzo del mezzo di comunicazione è libero ma questo e il messaggio pubblicitario devono avere fine esclusivamente promozionale e ispirarsi ed essere conformi al decoro e all’immagine della professione;

– le informazioni comunicate devono essere trasparenti, veritiere, corrette e non devono essere equivoche, ingannevoli, denigratorie, comparative, enfatizzanti, superlative o suggestive;

– ogni informazione deve poter essere verificabile con elementi oggettivi;

– nelle informazioni pubblicitarie non possono mai essere promosse attività di altri soggetti.

Di conseguenza, un messaggio pubblicitario o divulgativo da parte dell’iscritto che esuli dai limiti indicati potrà essere oggetto di valutazione deontologica da parte del Consiglio di Disciplina competente.

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