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Autotutela obbligatoria tra teoria e pratica. Lo Statuto del contribuente la consente, il sistema informativo del Fisco no

Autotutela Obbligatoria Tra Teoria E Pratica
Con l’entrata in vigore dell’art.?10-quater dello Statuto del contribuente (legge n.?212/2000), introdotto dal D.Lgs.?n. 219/2023 e in vigore dal 18 gennaio 2024, l’autotutela tributaria assume carattere obbligatorio nei casi tassativi ivi indicati, come la mancata considerazione di pagamenti effettuati. Ma in alcuni casi il sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate (il sistema CIVIS) ne rende impossibile la concreta applicazione, con conseguenti aggravi di oneri materiali e procedurali a carico dei contribuenti.
Il D.Lgs.?n. 219/2023 ha introdotto nello Statuto del contribuente un nuovo art. 10-quater, che prevede l’obbligo dell’Amministrazione di procedere “all’annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all’imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi” nelle ipotesi di “manifesta illegittimità dell’atto o dell’imposizione” espressamente elencate dalla norma richiamata.
L’Agenzia delle Entrate, con circolare n.?21/E del 7 novembre 2024 (§ 2.2), ha specificato che in questi casi il contribuente può presentare la richiesta di autotutela anche mediante “l’utilizzo dei servizi telematici (tra i quali il Canale di assistenza CIVIS) e che il silenzio-rifiuto o diniego espresso dell’autotutela obbligatoria è impugnabile a norma dell’art.?19, lett. g?bis), del D.Lgs.?n. 546/1992.
Nella stessa circolare si osserva, altresì, che la Relazione Illustrativa al D.Lgs. n. 219/2023 chiarisce che l’introduzione di una disciplina che prevede “come obbligatoria l’autotutela in taluni specifici casi” è stata ritenuta opportuna “non solo per ripristinare un rapporto di correttezza tra il fisco ed i contribuenti, ma anche per gli effetti deflattivi che produrrebbe sul contenzioso”.

Pare, tuttavia, che i migliori intendimenti manifestati dal Legislatore e confermati in sede interpretativa si siano arenati sulle secche dei meccanismi applicativi gestiti dall’informatica.

In effetti, la Corte costituzionale, con sentenza 13 luglio 2017, n. 181, non ha ritenuto illegittima “una disciplina generale che escluda il dovere dell’Amministrazione e, per quanto qui interessa, delle Agenzie fiscali di pronunciarsi sulle istanze di autotutela”, riconoscendo però che la previsione legislativa di casi di autotutela obbligatoria fosse pur sempre possibile.

Aderendo a queste indicazioni, il legislatore della Riforma ha dunque introdotto la disciplina dell’autotutela “obbligatoria” nell’art. 10-quater) dello Statuto, configurandola all’interno del quadro possibilistico delineato dai Giudici di legittimità, ma tracciando un solco profondo tra questa e l’autotutela “facoltativa” disciplinata dal successivo art. 10-quinquies).

La circolare n. 21/E (§1.2), pur sottolineando l’esigenza di interpretare la nuova disciplina in modo tassativo, riconosce espressamente che l’Amministrazione finanziaria ha “l’obbligo di esercitare il potere di autotutela … (i) quando ricorrano i vizi tassativamente elencati dalla stessa e (ii) sempre che gli stessi diano luogo a forme di manifesta illegittimità dell’atto o dell’imposizione”.

Ma è proprio con questi princìpi che collide la prassi applicativa.

Il conflitto si manifesta in modo eclatante nel caso delle comunicazioni di irregolarità (i cosiddetti avvisi bonari) che dovrebbero proprio dar modo al contribuente di conoscere in via preventiva la pretesa impositiva del fisco e regolarizzarla con l’applicazione di sanzioni fortemente ridotte o contestarla dimostrandone l’illegittimità in un contraddittorio preventivo che evita l’azione giudiziaria.

Se, come capita sovente quando anche a causa dell’uso di codici tributo errati i versamenti non vengono “abbinati”, un avviso bonario intima il pagamento di somme già versate (caso indicato nella lettera f) del nuovo art. 10-quater, della legge n. 212/2000), il contribuente dovrebbe poter ricevere assistenza attraverso il canale telematico CIVIS, ma questo non consente di gestire la riattribuzione dei codici tributo corretti e il ravvedimento dell’errore (puramente formale) della originaria attribuzione del versamento ad altro codice.

Duole constatare che in questi casi, nonostante la palese fondatezza delle richieste, l’Amministrazione finanziaria pretende che, stante l’impossibilità di ricorrere a CIVIS, il contribuente dovrebbe non pagare l’importo intimato con avviso bonario, attendere la conseguente emissione della cartella di pagamento e presentare una nuova istanza di annullamento ad essa riferita. Così facendo, però, egli dovrebbe esporsi all’esecuzione forzata del debito (inesistente) portato dalla cartella, per giunta maggiorato dalla sanzione “piena” avendo perso il diritto alla riduzione della stessa che compete soltanto per il pagamento dell’avviso bonario.

Il comportamento dell’Ufficio contrasta palesemente, oltre che con l’art. 10-quater), anche con l’art.?10 dello Statuto del contribuente (principio di collaborazione e buona fede), di cui la Cassazione ha ribadito la centralità con ordinanza n. 12684/2024, in quanto l’inerzia e l’incoerenza della soluzione alternativa prospettata al contribuente configurano la violazione dei principi di correttezza, trasparenza e legittimo affidamento.

Tutto ciò ricorda le angherie subite dal povero signor Joseph K., che Franz Kafka descrive nel suo romanzo “Il processo”, che hanno sottoposto il protagonista allo sforzo di salvare la sua vergogna, non certo la sua innocenza, esponendolo ad un destino assurdo!

Va però riconosciuto che, seguendo logiche basate sull’estrema cautela, il sistema dell’autotutela tributaria ha fatto un significativo salto di qualità con l’introduzione dell’art.?10?quater). Tuttavia, finché l’applicazione delle nuove norme sarà affidata a procedure informatiche inadeguate, l’efficacia concreta della nuova autotutela “obbligatoria” avrà un perimetro ben più limitato di quello previsto dal Legislatore e il contribuente sarà costretto ad assoggettarsi a procedure tanto onerose e defatiganti quanto ingiuste e inutili.

È opportuno, pertanto, rimuovere al più presto questi ostacoli di ordine meramente informatico per non ingenerare contenziosi inutili e dispendiosi anche per l’Amministrazione e salvaguardare il rispetto dei princìpi fondamentali della Costituzione a cui si richiama lo Statuto del contribuente e, tra questi, in primis, il principio della giusta imposizione sancito dall’art. 53 della Costituzione e quello di imparzialità e buon andamento sancito dall’art. 97.

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