
Con un pronto ordini del 2 luglio 2026, il CNDCEC ha evidenziato che la cancellazione d’ufficio per mancanza del requisito della residenza estinguerà solo il procedimento disciplinare in corso, mentre non consumerà la potestà disciplinare del Consiglio di Disciplina nei confronti del professionista che dovrà essere riattivato, salvo il maturare nel frattempo della prescrizione, nelle ipotesi di nuova iscrizione all’Albo da parte del professionista.
Il CNDCEC ha pubblicato un pronto ordini in data 2 luglio 2026 riguardante la cancellazione d’ufficio per mancanza del requisito residenza e procedimento disciplinare.
-se l’iscritto sottoposto a procedimento disciplinare fa istanza di cancellazione dall’albo, il Consiglio dell’Ordine può cancellarlo;
-nel caso in cui vengano meno i requisiti di iscrizione nell’albo, il Consiglio dell’Ordine può avviare un procedimento di cancellazione d’ufficio dell’iscritto sottoposto a procedimento disciplinare.
In linea con quanto statuito dalla Corte Costituzionale e ribadito dal Ministero della Giustizia, si evidenzia che la cancellazione estinguerà solo il procedimento disciplinare in corso, mentre non consumerà la potestà disciplinare del Consiglio di Disciplina nei confronti del professionista che dovrà essere riattivato, salvo il maturare nel frattempo della prescrizione, nelle ipotesi di nuova iscrizione all’Albo da parte del professionista.
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