
Con un provvedimento del 27 aprile 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, l’Agenzia delle Entrate ha previsto che, dal 1° luglio 2026, il certificato di eseguita formalità restituito telematicamente al richiedente è sottoscritto dal conservatore, ovvero da un suo sostituto, con una firma digitale, di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, il cui certificato non reca l’indicazione delle relative funzioni.
Il provvedimento dispone (art. 1) che a decorrere dal 1° luglio 2026, il certificato di eseguita formalità restituito telematicamente al richiedente è sottoscritto dal conservatore, ovvero da un suo sostituto, con una firma digitale, di cui al D.Lgs. n. 82/2005, il cui certificato non reca l’indicazione delle relative funzioni.
La disposizione sostituisce le previsioni dei provvedimenti interdirigenziali le quali dispongono che il certificato di eseguita formalità sia sottoscritto con firma digitale con attestazione delle funzioni del sottoscrittore.
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