
Con sentenza del 22 aprile 2026, il Tribunale UE ha stabilito che non è ammissibile che un subappaltatore, che abbia acquisito mediante cessione il credito che un appaltatore deteneva nei confronti di un committente in forza di un contratto d’appalto, possa procedere alla rettifica della base imponibile IVA in caso di mancato pagamento di tale credito da parte del committente.
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