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Chi firma l’atto elaborato dalla macchina? IA fiscale, responsabilità del funzionario e garanzie del contribuente

Chi Firma L'atto Elaborato Dalla Macchina? Ia Fiscale, Responsabilità Del Funzionario E Garanzie Del Contribuente
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L’IA va considerata uno strumento essenziale per l’amministrazione finanziaria. L’Agenzia delle Entrate ha reso noto che nel 2025 il contrasto all’evasione ha prodotto recuperi per 29 miliardi (comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate del 25 marzo 2026). La tecnologia rende possibili anche sistemi “agentici”, capaci di istruire una pratica fino alla bozza dell’atto, ma non è la direzione intrapresa. Le linee guida del 24 ottobre 2025, in linea con la tesi che non tutto ciò che è tecnicamente possibile sia anche auspicabile, ammettono l’IA solo come ausilio operativo, in ambiente validato e tracciato (augmentation, not automation), e ne vietano l’uso per redigere atti impositivi. L’agentificazione è però uno scenario da considerare con attenzione, tenendo conto di eventi che ne hanno evidenziato l’utilizzo e di eventuali futuri sviluppi.

La linea di rigore dell’Agenzia delle Entrate

Con la sentenza n. 4759/2026 la Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Campania ha confermato l’annullamento di un recupero del credito d’imposta ricerca e sviluppo, motivato con risposte di sistemi di IA generativa accessibili online. I giudici hanno ritenuto che quelle risposte non avessero valore probatorio perché frutto di un percorso logico non spiegabile e privo di ogni garanzia di accuratezza. In tal modo l’ufficio aveva violato i principi di trasparenza e le direttive interne di autolimitazione.

L’Agenzia ha reagito, avviando un audit interno e destinando a incarico di studio il dirigente e il funzionario coinvolti (Il Sole 24 Ore, 14 ottobre 2026) evidenziando in tal modo che il perimetro delle linee guida è vincolante e la responsabilità di chi firma non è una formula.

Su un altro fronte occorre evidenziare che questi problemi sono trasversali al mondo che si occupa di diritto tributario. Basti ricordare che la Corte d’appello di Torino ha fondato una condanna per frode fiscale su un precedente inesistente, decisione censurata dalla Cassazione (Sez. III pen., n. 25455/2025). Sul versante delle parti, la Cassazione ha dichiarato inammissibile un ricorso fondato su “allucinazioni informatiche” (Sez. VII pen., ordinanza n. 11431/2026). Amministrazione, giudici e difensori sono esposti allo stesso rischio. Per governare tale rischio l’output dell’IA deve essere considerato una bozza, e chi firma deve rispondere di averlo verificato.

La rilevanza di una firma

L’art. 14 della legge n. 132/2025 vuole la persona “unica responsabile dei provvedimenti”, ma la firma attribuisce la responsabilità senza provare che una decisione sia stata presa. Se il funzionario si limita a validare un output, la responsabilità diventa un punto di imputazione per un esito opaco, che lascia fuori dati, soglie e modello. Il position paper “Gli agenti IA spingono gli esseri umani fuori dal loop” (Mitchell, Ghosh, Passi, 2026), riprendendo la “ironia dell’automazione” descritta da Bainbridge nel 1983, mostra che automation bias, ancoraggio e “stanchezza da approvazione” possono trasformare il revisore in un “uomo di facciata”: “la supervisione degrada il supervisore”. Per questo la firma va sostenuta da presidi organizzativi, non soltanto imposta per legge.

Il rispetto dei principi costituzionali

Il rispetto dell’intero quadro costituzionale dipende dall’effettività dell’intervento umano, dal modo in cui i sistemi di IA sono costruiti e dalla qualità dei dati che utilizzano. In proposito occorre rilevare che l’art. 23 Cost. richiede che l’uso dell’IA a fini fiscali poggi su una base legislativa che ne fissi presupposti e limiti, non sui soli atti interni. L’art. 53 Cost. opera in due direzioni: legittima l’efficienza nel contrasto all’evasione, ma esige che la pretesa si fondi su fatti economici reali e non su probabilità statistiche o regole desumibili da algoritmi di difficile interpretazione.
L’art. 97 Cost. vede nell’IA un possibile strumento di buon andamento, ma in nome dell’imparzialità rende i bias algoritmici vere violazioni, non difetti tecnici. Gli articoli 24 e 113 Cost. impongono che il contribuente sappia come il fatto è stato individuato, possa contraddire e impugnare con piena cognizione. Gli articoli 101 e 111 Cost. riservano la decisione al giudice: l’output algoritmico non può essere prova autosufficiente, come la Corte campana ha ribadito.

Concordato preventivo e consultazione semplificata

Il concordato preventivo biennale mette alla prova soprattutto gli articoli 53 e 24 Cost. La proposta di reddito è elaborata anche con “processi decisionali completamente automatizzati” (art. 9, D.Lgs. n. 13/2024) e il contribuente può solo accettarla o rifiutarla: non è previsto un contraddittorio sui numeri prodotti dall’algoritmo, la cui formula resta poco conoscibile. L’adesione è facoltativa, ma i benefici premiali ne condizionano la scelta, con il rischio di un’imposizione sganciata dal reddito effettivo.
Analoghe cautele valgono per la consultazione semplificata (art. 10-nonies dello Statuto), attuabile anche con strumenti di IA perché una risposta plausibile ma errata può produrre effetti irreversibili, e il previo ricorso al servizio condiziona l’ammissibilità dell’interpello. Servono l’avvertenza che si dialoga con un sistema automatico, la pubblicazione delle fonti consultate e il diritto di rivolgersi a un funzionario.

Possibili tutele del contribuente

Per evitare impropri utilizzi dei sistemi di IA si dovrebbe prevedere da parte dell’Amministrazione:

– una revisione umana qualificata e documentata;

– il monitoraggio del tasso di conferma degli output, perché una conferma prossima al 100% sarebbe un segnale d’allarme;

– la separazione tra chi valida e chi risponde degli obiettivi di recupero.

A tutela dei principi di trasparenza e buona amministrazione, negli atti prodotti con sistemi algoritmici che utilizzano l’IA (di seguito AAI), si potrebbe ipotizzare:

– l’indicazione in motivazione della fonte di innesco del controllo e del sistema impiegato che sarebbe uno sviluppo naturale dell’art. 7 dello Statuto;

– un “cassetto elettronico” con prompt, output e note di validazione;

– il diritto di interloquire con un funzionario competente;

– il superamento dell’incongruenza dell’art. 6-bis, comma 2, dello Statuto, che porterebbe ad escludere dal contraddittorio preventivo anche quegli gli atti automatizzati del tipo AAI in cui l’errore algoritmico potrebbe risultare particolarmente rilevante;

– che il contraddittorio sia la sede naturale di una “riserva di umanità” bilaterale.

In conclusione

L’utilizzo dell’IA da parte del Fisco richiede di bilanciare l’efficienza dell’azione amministrativa e l’interesse erariale con il diritto di difesa del contribuente. Le garanzie interne reggono questo equilibrio solo se applicate con rigore. Quel rigore va tradotto, però, anche in regole che il contribuente possa far valere, e alla responsabilità di chi sottoscrive l’atto va affiancata quella dell’amministrazione per eventuali errori dei sistemi che adotta. Il punto di equilibrio si misurerà quindi anche sulla prova dell’effettività dell’intervento umano a prescindere sulla sua formale enunciazione.

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