Commercialisti: conguaglio sui contributi entro il 31 gennaio 2024
- 15 Dicembre 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista


Entro il 31 gennaio 2024 gli Ordini territoriali dovranno procedere al versamento del conguaglio sui contributi dovuti al Consiglio Nazionale. Lo ha reso noto il CNDCEC con l’informativa n. 151 del 14 dicembre 2023, con cui ha individuato i criteri per determinare l’importo del conguaglio dovuto per l’anno 2022 e ha ricordato che il contributo annuale a carico di ciascun iscritto, se riscosso dall’Ordine territoriale, deve essere versato al CNDCEC anche nel caso di cancellazione o sospensione del professionista nel corso dell’anno.
Arrivano le istruzioni del CNDCEC per il versamento del conguaglio sui contributi dovuti al Consiglio Nazionale.
L’informativa n. 151 del 2023, indirizzata ai presidenti degli Ordini territoriali, definisce i criteri per determinare l’importo del conguaglio dovuto per l’anno 2023. In particolare, il CNDCEC ricorda che:
– il contributo annuale determinato dal Consiglio Nazionale a carico di ciascun iscritto, se riscosso dall’Ordine territoriale, deve essere versato al CNDCEC anche nel caso di cancellazione o sospensione del professionista nel corso dell’anno;
– il contributo annuale è dovuto al Consiglio Nazionale anche per gli iscritti e le STP che richiedono la cancellazione in corso d’anno;
– in caso di trasferimento la quota è dovuta dall’Ordine territoriale che l’ha effettivamente riscossa;
– i passaggi dall’Albo all’Elenco e viceversa, nell’ambito del medesimo Ordine non incidono ai fini del calcolo complessivo;
– le quote non riscosse dall’Ordine e dovute dagli iscritti morosi per i quali l’Ordine dimostri di aver provveduto alla sospensione, ovvero di aver aperto, entro il 31 dicembre dell’anno di competenza, il procedimento disciplinare ai fini dell’irrogazione del provvedimento di sospensione per morosità non sono versate al CNDCEC;
– l’adozione del provvedimento disciplinare non fa venire meno, in ogni caso, i doveri di riscossione dei contributi da parte dell’Ordine territoriale ed il successivo versamento al Consiglio Nazionale delle somme dovute.
Pertanto, precisa il Consiglio Nazionale nell’informativa, il conguaglio per l’anno 2023 sarà dato dalla differenza tra il contributo determinato in base ai criteri individuati e quello calcolato sulla base degli iscritti al 31 dicembre 2023.
Tale importo dovrà essere versato entro e non oltre il 31 gennaio 2024.
Rimarranno da corrispondere gli importi relativi alla gestione degli iscritti sospesi per morosità e di coloro per i quali è stato avviato il procedimento disciplinare ai fini dell’irrogazione del provvedimento di sospensione per morosità.
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