Conferimento d’azienda: come determinare il periodo di possesso delle partecipazioni
- 19 Marzo 2026
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista

L’AIDC ha pubblicato la Norma di Comportamento n. 235 del 19 marzo 2026 riguardante il periodo di possesso delle partecipazioni ottenute a seguito di conferimento d’azienda.
Il contesto normativo
Il secondo periodo dispone che la partecipazione ricevuta dal conferente si considera iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie nei precedenti bilanci in cui risultavano iscritti i beni del compendio aziendale conferito, statuendo in tal modo piena continuità temporale tra la titolarità del bene di primo grado (il compendio aziendale conferito) e quello di secondo grado (la partecipazione al capitale della conferitaria attribuita al conferente).
L’azienda, infatti, rappresenta un compendio patrimoniale le cui vicende fiscali debbono essere unitariamente inquadrate
Le conclusioni dell’AIDC
Se, in ipotesi di eventi realizzativi aventi per oggetto un compendio aziendale, la plusvalenza deve essere unitariamente determinata, si deve quindi giungere alla medesima conclusione anche in ipotesi di realizzo della partecipazione ottenuta in esito al conferimento di un’azienda o di un ramo d’azienda cui si applica il generale principio di neutralità fiscale. Lo stesso, infatti, impone che ogni posizione fiscale afferente al compendio aziendale conferito si trasferisca sulla partecipazione ricevuta dal conferente. Non solo, quindi, in termini di costo fiscale, bensì anche ai fini del computo del periodo di possesso dell’azienda o del ramo d’azienda oggetto di conferimento e, allo stesso modo, del periodo di possesso della partecipazione attribuita al conferente, da assumersi in virtù della finzione giuridica espressamente voluta dal legislatore.