
Con sentenza T-413/25 del 2 settembre 2026 il Tribunale UE ha chiarito che l’art. 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva IVA n. 2006/112 deve essere interpretato nel senso che non costituisce una cessione di beni a titolo oneroso il conferimento, da parte di un soggetto passivo, di beni immobili edificati i quali sono stati oggetto di una locazione assoggettata a IVA che dà diritto a detrazione, a favore di un’impresa di cui è socio unico, senza che gli sia attribuita alcuna nuova quota come corrispettivo di tale conferimento.
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