
Con la risposta a interpello n. 202 del 5 novembre 2026, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che il trattamento pensionistico corrisposto al residente fiscalmente in Libano e con cittadinanza anche libanese, oltre che italiana, in relazione a servizi precedentemente resi alle dipendenze dello Stato italiano o di una sua suddivisione politica o amministrativa, o di un suo ente locale, sia da assoggettare alla regola generale prevista dall’articolo 19, paragrafo 2, lettera a), della Convenzione, con conseguente attribuzione della potestà impositiva esclusiva all’Italia.
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