
La sospensione unilaterale delle convenzioni contro le doppie imposizioni con Russia e Bielorussia ha prodotto effetti distorsivi rilevanti per i contribuenti italiani interessati, esponendoli a fenomeni di doppia imposizione economica difficilmente giustificabili sul piano sistematico. La risposta dell’ordinamento italiano è arrivata con l’art. 10 del decreto correttivo IRPEF-IRES (D.Lgs. n. 192/2025), che disciplina per la prima volta gli effetti interni della sospensione convenzionale come misura di contromisura “speculare”. Come vengono coordinate ritenute alla fonte, credito d’imposta e art. 165 TUIR? Quali sono i profili temporali della disciplina? E quali sono le incertezze interpretative (e le potenziali ricadute operative) per imprese e intermediari?
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