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Corte costituzionale n. 50/2026: stupor mundi et immutator mirabilis

Corte Costituzionale N
Solo encomi possono essere evocati per esprimere pieno apprezzamento al grande “arresto” della Consulta con la sentenza n. 50 del 2026 che, attraverso un’esemplare interpretazione di sistema della legislazione tributaria vigente a livello costituzionale, ha esteso la generale portata della “effettualità” (in termini di “prova legale”, ancor più che di “giudicato”) dell’accertamento positivo o negativo dei fatti materiali risultante dal processo penale assolutorio del contribuente in ambito dibattimentale nel processo tributario. Con questo ulteriore importantissimo corollario necessitato che, cioè, la stessa nostra Corte di Cassazione non potrà più continuare a non tener conto in questo processo del comma 5-bis dell’art. 7, D.Lgs. n. 546/1992, che ha ormai superato e reso inutile il riferimento all’art. 2697 c.c. Benvenuta sentenza della nostra Corte costituzionale!

Stupor mundi et immutator mirabilis: in questi termini si erano celebrate da Matteo Paris, monaco benedettino inglese del tredicesimo secolo, le straordinarie qualità di “intelligenza creativa”, “lungimiranza innovativa” e “abilità interattiva” di Federico II di Svevia, che, non a caso, era riuscito persino a conquistare Gerusalemme, senza colpo ferire.

Questi encomi, con le parafrastiche del caso, ben possono essere qui evocati per esprimere pieno apprezzamento al grande “arresto” deliberato dalla Corte costituzionale il 23 febbraio 2026 con la sentenza n. 50 del 13 aprile 2026, dopo una estensione motivazionale frutto evidente di assai lunga e lodevolissima meditazione.
Non era davvero facile sottrarsi al miraggio di una disparità di trattamento legislativo emergente prima facie dall’art. 21-bis del D.Lgs. n. 74/2000 novellato dall’art. 1, comma 1, lettera m), del D.Lgs. n. 87/2024 in ragione degli articoli 3, 24 e 111 Cost., evocati dalle rimettenti CGT di 2° grado del Piemonte e di 1° grado di Roma, con le ordinanze 10 marzo e 16 giugno del 2025.
Per “salvare” il nuovo dato normativo, attuativo della legge delega 9 agosto 2023, n. 111, occorreva sapientemente ampliare l’orizzonte in un’assai larga e lungimirante ottica di sistema costituzionale, ove questa disposizione assume il ruolo ed essenziale forma di realizzazione della complessa evoluzione costituzionalmente guarentigiata del rapporto fra Amministrazione finanziaria e contribuente, all’interno del nostro ordinamento, “segnato, da un lato, dalla considerazione che l’adempimento fiscale costituisce espressione del dovere inderogabile di solidarietà del cittadino di concorrere alle spese pubbliche; dall’altro, dalla necessità di individuare forme di garanzia efficaci per il contribuente”. E, in quest’ottica, dunque, la Corte ha rinvenuto le ragioni profonde del superamento, in primis, dell’originaria scelta legislativa della c.d. pregiudizialità tributaria (ex art. 21, comma 4, legge 7 gennaio 1929, n. 4), nonché, poi, della sopravvenuta introduzione, nel 1982, del sistema del c.d. doppio binario tra processo penale e processo tributario, e, ancor dopo, della disciplina di tali rapporti secondo gli articoli 651, 652, 653 e 654 del c.p.p. 1988, nonché, infine, del regime speciale degli effetti dei giudicati penali nel processo tributario ex art. 20 del D.Lgs. n. 74/2000; evidenziandone le molteplici criticità, per giungere, conclusivamente, all’attuale disposizione dell’art. 21-bis del D.Lgs. n. 74/2000, che, per l’appunto, consegue l’obiettivo “di garanzia e di semplificazione nell’ambito del complesso rapporto tra il processo penale e quello tributario, rendendo in tal modo concreta, anche a livello processuale, l’esigenza di tutela della posizione soggettiva del contribuente”. Così da giustificare, compiutamente, la sancita efficacia di giudicato (rectius, a mio avviso, prova legale) in ogni stato e grado del processo tributario di quanto accertato da sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, con la specificazione che ciò “vale anche nei confronti della persona fisica nell’interesse della quale ha agito il dipendente, il rappresentante legale o negoziale ovvero nei confronti dell’ente e società, con o senza personalità giuridica, nell’interesse dei quali ha agito il rappresentante o l’amministratore anche di fatto, nonché nei confronti dei loro soci o associati”.
È sulla base di questa proiezione in apicibus (sì da sconfinare nello “spazio costituzionale europeo”) che la Consulta è così pervenuta, coerentemente, al dispositivo d’infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 21-bis del D.Lgs. n. 74/2000 ad essa demandate, ed altresì ad una complementare rivisitazione in via interpretativa dei dubbi correlativamente manifestati dalla stessa Suprema Corte di cassazione sulla sua estensione applicativa in sintonia con i principi costituzionali sopra considerati, nel senso di una necessaria “effettualità” dei fatti materiali accertati nell’ambito del processo penale anche nel processo tributario, pur quando abbia ad oggetto sia le sanzioni pecuniarie irrogate, sia il debito impositivo, e quale che sia, inoltre, la formula terminativa specifica del giudizio penale, con ché contenga l’accertamento positivo, e non solo, della sussistenza e della commissione o meno di fatti materiali rilevanti extra moenia.
A quanto scritto dal prof. Giovanardi non resta, quindi, che rinviare la vigile attenzione dei Lettori, salvo solo rimarcare un’ulteriore considerazione, che, cioè, la sentenza della Corte costituzionale dev’essere imprescindibilmente considerata in rapporto con l’ordinanza interlocutoria n. 31961/2025 con la quale le SS.UU. della Suprema Corte hanno disposto il rinvio a nuovo ruolo per la decisione del ricorso assegnatole (RG n. 27278/2017) in attesa della pronuncia della Consulta sull’art. 21-bis del D.Lgs. n. 74/2000 siccome ritenuta pregiudiziale ad essa. Il che sta propriamente a significare che la Suprema Corte, ai suoi massimi livelli, ha per l’appunto avvertito la suvvalenza del dictum del giudice delle leggi rispetto all’interpretazione del dato normativo vigente assunto a base di siffatto dictum a livello costituzionale. Ove, in particolare, ai punti 26.5 e 30.1.1. della motivazione, viene stabilito il fondamentale “raccordo” del novellato art. 21-bis del D.Lgs. n. 74/2000 con il comma 5-bis dell’art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992 aggiunto dall’art. 6, comma 1, della legge n. 130/2022, che impone al giudice tributario l’obbligo di “annullare l’atto impositivo in caso di insufficienza di prove”, considerando expressis verbis quest’ultima disposizione, quale complemento imprescindibile del novellato art. 21-bis del D.Lgs. n. 74/2000, a livello di sistema siccome strumento di attuazione della sopra enunciata finalità di semplificazione e di certezza dei rapporti giuridici che stanno alla base dell’ordinamento in chiave costituzionale.
Da qui l’ulteriore necessitato corollario che non potrà più la stessa Corte di Cassazione continuare a non tener conto del comma 5-bis dell’art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992, che ha ormai superato e reso qui inutile ogni riferimento all’art. 2697 c.c. E ciò, a nostro avviso, di per sé ampiamente giustifica il particolare apprezzamento elogiativo manifestato in apice riguardo a questa benvenuta sentenza n. 50 del 2026 della nostra Corte costituzionale.

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