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Costituzione del seggio elettorale: nuovi chiarimenti dal CNDCEC

Costituzione Del Seggio Elettorale: Nuovi Chiarimenti Dal Cndcec

Con l’informativa n. 2 del 2025, il CNDCEC ha chiarito che le operazioni del seggio elettorale dovranno svolgersi in presenza presso la sede del Consiglio dell’Ordine. In tale luogo, si svolgeranno le operazioni preliminari di voto ed i componenti del seggio elettorale presidieranno il regolare svolgimento delle operazioni di voto da remoto.

Il CNDCEC ha pubblicato l’informativa n. 2 del 7 gennaio 2026 con cui ha fornito precisazioni in tema di seggio elettorale.

In vista delle elezioni del 15 e 16 gennaio 2026, sono state fornite alcune precisazioni in merito alla costituzione del seggio elettorale e allo svolgimento delle sue attività.

Preliminarmente si osserva che l’art. 6, comma 4 del Regolamento elettorale prevede che per luogo di svolgimento dell’assemblea si intende il luogo nel quale ha sede il seggio elettorale e che l’art. 14, comma 1 del Regolamento dispone che il seggio elettorale si costituisce presso la sede del Consiglio dell’Ordine.

Dalle citate disposizioni consegue che le operazioni del seggio elettorale dovranno svolgersi in presenza presso la sede del Consiglio dell’Ordine. In tale luogo, si svolgeranno le operazioni preliminari di voto ed i componenti del seggio elettorale presidieranno il regolare svolgimento delle operazioni di voto da remoto.

Ai sensi del comma 3 dell’art. 14 del Regolamento elettorale, a tutte le operazioni del seggio dovrà partecipare anche un tecnico informatico nominato dall’Ordine con funzioni di assistenza per la risoluzione di problemi informatici che dovessero porsi in relazione all’utilizzo dei dispositivi elettronici e della piattaforma informatica.

Il regolamento elettorale, inoltre, al fine di assicurare la trasparenza e la pubblicità delle operazioni elettorali, oltre a prevedere la pubblicità delle operazioni di scrutinio (art. 19), riconosce espressamente il diritto di presenziare a tutte le operazioni del seggio elettorale.

Ai sensi dell’art. 14 del Regolamento elettorale, il seggio elettorale dovrà costituirsi il 10 gennaio 2026, entro le ore 11.00. Nel corso della riunione i componenti del seggio elettorale, attraverso la consultazione della piattaforma per il voto da remoto, dovranno verificare il numero degli aventi diritto al voto, gli orari di apertura del seggio elettorale, le schede elettorali con i relativi numeri di preferenze esprimibili (anche di genere) e il Presidente del seggio dovrà procedere alla generazione e al salvataggio delle “chiavi di cifratura” che saranno utilizzate in fase di scrutinio elettronico dei voti.

Il Presidente del seggio, con l’ausilio del Segretario, provvederà a verbalizzare l’esecuzione delle attività compiute nel verbale di costituzione del seggio elettorale. Il seggio elettorale sovraintende a tutte le operazioni elettorali e tramite il Presidente assicura il regolare e corretto svolgimento delle stesse. Assume di conseguenza una funzione terza e di garanzia rispetto agli interessi dei candidati. I componenti del seggio elettorale, tra l’altro, assumono la funzione di pubblico ufficiale durante l’esercizio delle loro funzioni e i verbali redatti e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario del seggio assumono la forma di atti pubblici ai sensi dell’art. 2700 c.c.

I componenti del seggio elettorale mantengono il riserbo sulla documentazione elettorale e nell’arco o al termine delle giornate di voto potranno comunicare esclusivamente i dati relativi all’affluenza, quale dato aggregato del numero dei soggetti che hanno espresso il voto. Si esclude, invece, che possa essere diffuso l’elenco degli iscritti che hanno espresso il voto. L’indicazione degli iscritti che hanno espresso il voto in una determinata giornata rappresenta un’informazione riservata del seggio elettorale per la quale deve essere mantenuta la segretezza, anche successivamente alla conclusione delle elezioni.

L’art. 7 del Regolamento elettorale prevede che il seggio elettorale sia composto da Presidente, Segretario, due scrutatori e due componenti supplenti che non devono essere candidati alle elezioni.

Per il corretto svolgimento delle operazioni elettorali dovrà essere presente almeno la maggioranza dei componenti del seggio elettorale. Qualora ricorrano gravi motivi che danno luogo all’assenza permanente del componente del seggio si dovrà procedere alla sua sostituzione con uno dei componenti supplenti. Peraltro, nel caso in cui i due componenti supplenti siano già stati chiamati a sostituire i componenti effettivi, sarà necessario individuare altri due componenti supplenti operando nel rispetto del comma 2 dell’art. 7 del regolamento elettorale.

Si ricorda, infine, che ai sensi dell’art. 7 comma 3 del Regolamento elettorale la partecipazione al seggio costituisce impegno deontologico e la sua violazione costituisce illecito disciplinare ai sensi del codice deontologico e dell’art. 49 D.Lgs. n. 139/2005.

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