CPB per lo studio anche se un associato applica il regime forfetario
- 26 Settembre 2025
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista
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In risposta a tre FAQ, l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti sulle condizioni di accesso e sulle cause di esclusione dal concordato preventivo biennale CPB. In particolare, l’Agenzia ha precisato che la presenza, per uno degli associati, di una causa che impedisce l’applicazione degli ISA (quale è l’applicazione del regime forfetario) non preclude l’adesione al CPB da parte dell’associazione e degli altri associati per i quali, invece, trovano applicazione gli ISA.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato tre FAQ riguardanti le condizioni di accesso e le cause di esclusione dal CPB.
CPB per studio associato
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la presenza, per uno degli associati, di una causa che impedisce l’applicazione degli ISA quale l’applicazione del regime forfetario, non preclude l’adesione al concordato da parte dell’associazione e degli altri associati per i quali, invece, trovano applicazione gli ISA.
Inoltre, l’Agenzia ha chiarito che gli associati dotati di partita IVA individuale che non hanno aderito al CPB per il biennio d’imposta 2024-2025, possono aderirvi per il biennio d’imposta 2025-2026. Per il periodo d’imposta 2026 gli effetti del CPB continueranno a prodursi al rinnovo dell’adesione da parte dell’associazione professionale.
Cessione del ramo d’azienda
L’art. 21, comma 1, lettera b-ter) del D.Lgs. n. 13/2024 prevede, tra le cause di cessazione dal concordato, le ipotesi in cui “la società o l’ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento”.
Con specifico riferimento all’operazione di cessione di ramo d’azienda, la circolare n. 18/E del 17 settembre 2024 ha chiarito che “anche nel caso in cui sia effettuata una cessione di ramo d’azienda ricorra una causa di esclusione dal CPB, attesi i molteplici punti in comune tra la cessione di ramo d’azienda e il conferimento”.
Tuttavia, considerando che le società e l’impresa individuale sono soggetti giuridici distinti e che il legislatore ha espressamente fatto riferimento a “società ed enti” e non, in generale, all’imprenditore o al “soggetto giuridico” che ha aderito al concordato, l’ambito soggettivo di applicazione della norma non contempli le imprese individuali e pertanto, stando al tenore letterale della stessa, la causa di cessazione ivi richiamata non sia applicabile al caso in esame.
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