Crediti d’imposta, CNDCEC: bene la nuova disciplina fiscale dei differenziali positivi
- 11 Giugno 2026
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista

Cosa stabilisce il decreto Omnibus
La norma inoltre conferma che, in caso di utilizzo in compensazione dei crediti d’imposta acquisiti, la tassazione di tali differenziali resta ancorata al criterio di cassa, prevedendo un’imputazione proporzionale degli stessi alle somme effettivamente compensate nel periodo d’imposta.
Restano, correttamente, escluse dal nuovo regime le ipotesi in cui il credito d’imposta costituisce corrispettivo di una prestazione professionale, che continuano a seguire la disciplina ordinaria di tassazione del reddito di lavoro autonomo.
Il CNDCEC sottolinea infine l’importanza delle disposizioni transitorie che prevedono l’applicazione della nuova disciplina ai crediti acquistati a decorrere dall’entrata in vigore del decreto, con possibilità di applicazione anche a quelli acquistati già dal 2024. In tali casi, potrà essere presentata una dichiarazione integrativa, fermo restando che non si dà luogo al rimborso delle maggiori imposte eventualmente versate.
Le reazioni del CNDCEC
Come affermato dal Presidente del Consiglio Nazionale Elbano de Nuccio, “si tratta di un intervento normativo da tempo richiesto dalla categoria. L’esplicito riconoscimento della rilevanza reddituale del solo differenziale restituisce organicità e sistematicità alla determinazione del reddito dei professionisti, eliminando le distorsioni provocate dall’attuale trattamento, come interpretato dalla prassi amministrativa alla luce del principio di onnicomprensività”.
“La scelta di un regime di imposta sostitutiva – prosegue de Nuccio – consente di garantire semplicità applicativa e uniformità di trattamento, superando definitivamente le incertezze che hanno caratterizzato la gestione delle operazioni di acquisto e compensazione di crediti d’imposta, in particolare di quelli del comparto edilizio, poste in essere dai professionisti dal 2024 in poi”.