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Decreto acconti IRPEF, via libera dal Senato

Decreto Acconti Irpef, Via Libera Dal Senato
Il Senato ha approvato in prima lettura e senza alcuna modifica il disegno di legge di conversione del decreto acconti IRPEF (D.L. n. 55/2025), che allinea il calcolo degli acconti 2025 agli scaglioni in vigore nel 2024. Non è più necessario il ricalcolo sulle aliquote del 2023. A seguito dell’entrata in vigore del decreto, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello 730/2025 e le istruzioni al modello Redditi PF 2025.
Nella seduta dell’11 giugno 2025, il Senato ha approvato, in prima lettura e senza modifiche, il disegno di legge di conversione del decreto acconti IRPEF (D.L. n. 55/2025), che modifica la disciplina sugli acconti dovuti per l’anno 2025.

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Il decreto, che passa alla Camera, dovrà essere convertito in legge entro il 22 giugno 2025.

In quale contesto si inserisce il decreto

In particolare, l’art. 1 del D.Lgs. n. 216/2023 ha rimodulato, limitatamente al periodo d’imposta 2024, le aliquote IRPEF, applicando un’aliquota unica del 23% per i redditi compresi tra 15.000 e 28.000 euro, e ha aumentato da 1.880 a 1.955 euro la detrazione d’imposta per redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e alcuni redditi assimilati, per i contribuenti con un reddito complessivo non superiore a 15.000 euro, di cui all’art. 13, comma 1, lettera a), primo periodo, del TUIR.

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La legge di Bilancio 2025 ha di fatto stabilizzato tale regime transitorio, intervenendo direttamente sul TUIR.

Nello specifico, l’art. 1, comma 2, lettera a) della manovra dispone che il calcolo dell’IRPEF lorda a carico del contribuente avvenga, a decorrere dal 1° gennaio 2025 quale data di entrata in vigore della legge, applicando le seguenti aliquote percentuali, differenziate in base alla porzione di reddito interessata:

– 23% per i redditi fino a 28.000 euro;

– 35% per i redditi compresi tra 28.001 e 50.000 euro;

– 43% per i redditi superiori a 50.000 euro.

La legge di Bilancio 2025, tuttavia, non ha modificato la clausola di salvaguardia contenuta nell’art. 1, comma 4, D.Lgs. n. 216/2023, ai sensi della quale nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell’IRPEF per i periodi d’imposta 2024 e 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le nuove aliquote IRPEF ma le aliquote vigenti al 31 dicembre 2023(23%, 25%, 35% e 43%).

L’applicazione di tale norma avrebbe comportato per l’anno 2025 una contraddizione evidente: l’IRPEF sarebbe stata calcolata con le nuove aliquote, ma gli acconti sarebbero stati determinati secondo la normativa pre-riforma, generando un disallineamento tra imposta dovuta e imposta anticipata.

Cosa prevede il decreto acconti

Il D.L. n. 55/2025 interviene per correggere questo difetto di coordinamento, stabilendo che il calcolo degli acconti sulla base delle “vecchie” aliquote IRPEF” in vigore nel 2023 è da applicare esclusivamente al 2024, mentre dal 2025 gli acconti devono essere determinati sulla base alle nuove aliquote IRPEF.

Aggiornamento specifiche tecniche 730/2025 e istruzioni Redditi PF 2025

Per riflettere il nuovo sistema, il 24 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello 730/2025.

Il 15 maggio 2025, l’Agenzia ha inoltre corretto le istruzioni del modello Redditi PF 2025.

Le modifiche apportate intervengono in particolare sulla parte relativa al rigo RN61.

Ante correzione, le istruzioni prevedevano che:

– per l’anno, il rigo RN61 doveva essere sempre compilato, indipendentemente dalla valorizzazione della casella “Casi particolari”;

– nella determinazione degli acconti dovuti ai fini IRPEF e delle relative addizionali doveva assumere quale imposta del periodo, quella che si sarebbe determinata applicando gli scaglioni di reddito vigenti per il periodo d’imposta 2023 e senza tener conto dell’innalzamento ad euro 1.955, in luogo dell’importo di euro 1.880, della detrazione per lavoro dipendente (art. 1, D.lgs. n. 216/2023).

A seguito dell’aggiornamento del 15 maggio 2025, invece, le istruzioni indicano che RN61 deve essere compilato solo se si rientra in uno dei seguenti casi 1 “Casi particolari”:

– in presenza di redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati ad imposta sostitutiva del 20% (quadro RM), l’acconto IRPEF per l’anno 2025 deve essere calcolato tenendo conto anche di tali redditi (art. 59-ter, comma 5, D.L. n. 1/2012);

– in presenza di redditi d’impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, l’acconto va calcolato senza tener conto della deduzione forfetaria prevista dal comma 1 dell’art. 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183;

– in presenza della disposizione di cui all’art. 14, comma 3, D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, la determinazione dell’acconto dovuto per i periodi d’imposta per i quali è operata la deduzione di cui al comma 2 è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni del citato articolo;

– in presenza di redditi di lavoro autonomo o d’impresa definiti a seguito di adesione al concordato preventivo biennale per l’anno d’imposta 2024 (quadro CP compilato) In tal caso l’acconto IRPEF per l’anno 2025 deve essere calcolato tenendo conto del reddito concordato (art. 20, D.Lgs. n. 13 /2024);

– in presenza di redditi d’impresa o di lavoro autonomo indicati nel quadro RE, RF o RG, per i quali si è fruito della maggior deduzione del costo del personale di nuova assunzione, prevista dall’art. 4, D.Lgs. n. 216/2023.

In assenza di condizioni particolari, il rigo può restare vuoto.

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