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Il decreto, che passa alla Camera, dovrà essere convertito in legge entro il 22 giugno 2025.
In quale contesto si inserisce il decreto
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La legge di Bilancio 2025 ha di fatto stabilizzato tale regime transitorio, intervenendo direttamente sul TUIR.
Nello specifico, l’art. 1, comma 2, lettera a) della manovra dispone che il calcolo dell’IRPEF lorda a carico del contribuente avvenga, a decorrere dal 1° gennaio 2025 quale data di entrata in vigore della legge, applicando le seguenti aliquote percentuali, differenziate in base alla porzione di reddito interessata:
– 23% per i redditi fino a 28.000 euro;
– 35% per i redditi compresi tra 28.001 e 50.000 euro;
– 43% per i redditi superiori a 50.000 euro.
L’applicazione di tale norma avrebbe comportato per l’anno 2025 una contraddizione evidente: l’IRPEF sarebbe stata calcolata con le nuove aliquote, ma gli acconti sarebbero stati determinati secondo la normativa pre-riforma, generando un disallineamento tra imposta dovuta e imposta anticipata.
Cosa prevede il decreto acconti
Aggiornamento specifiche tecniche 730/2025 e istruzioni Redditi PF 2025
Per riflettere il nuovo sistema, il 24 aprile 2025, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello 730/2025.
Il 15 maggio 2025, l’Agenzia ha inoltre corretto le istruzioni del modello Redditi PF 2025.
Le modifiche apportate intervengono in particolare sulla parte relativa al rigo RN61.
Ante correzione, le istruzioni prevedevano che:
– per l’anno, il rigo RN61 doveva essere sempre compilato, indipendentemente dalla valorizzazione della casella “Casi particolari”;
– nella determinazione degli acconti dovuti ai fini IRPEF e delle relative addizionali doveva assumere quale imposta del periodo, quella che si sarebbe determinata applicando gli scaglioni di reddito vigenti per il periodo d’imposta 2023 e senza tener conto dell’innalzamento ad euro 1.955, in luogo dell’importo di euro 1.880, della detrazione per lavoro dipendente (art. 1, D.lgs. n. 216/2023).
– in presenza di redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati ad imposta sostitutiva del 20% (quadro RM), l’acconto IRPEF per l’anno 2025 deve essere calcolato tenendo conto anche di tali redditi (art. 59-ter, comma 5, D.L. n. 1/2012);
– in presenza di redditi d’impresa degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, l’acconto va calcolato senza tener conto della deduzione forfetaria prevista dal comma 1 dell’art. 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183;
– in presenza della disposizione di cui all’art. 14, comma 3, D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, la determinazione dell’acconto dovuto per i periodi d’imposta per i quali è operata la deduzione di cui al comma 2 è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni del citato articolo;
– in presenza di redditi di lavoro autonomo o d’impresa definiti a seguito di adesione al concordato preventivo biennale per l’anno d’imposta 2024 (quadro CP compilato) In tal caso l’acconto IRPEF per l’anno 2025 deve essere calcolato tenendo conto del reddito concordato (art. 20, D.Lgs. n. 13 /2024);
– in presenza di redditi d’impresa o di lavoro autonomo indicati nel quadro RE, RF o RG, per i quali si è fruito della maggior deduzione del costo del personale di nuova assunzione, prevista dall’art. 4, D.Lgs. n. 216/2023.
In assenza di condizioni particolari, il rigo può restare vuoto.
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