Decreto correttivo IRPEF-IRES: cosa cambia

Nella seduta del 20 novembre 2025 il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, il decreto legislativo, contenente disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo Statuto dei diritti del contribuente e ai Testi Unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria e in materia di versamenti e di riscossione. Quali sono le novità?

Via libera definito del Consiglio dei Ministri al correttivo della riforma fiscale. Il decreto detta disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalità internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonché di modifica allo Statuto dei diritti del contribuente e ai Testi Unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria e in materia di versamenti e di riscossione.

Detrazioni per carichi di famiglia

Il decreto contiene, in primo luogo modifiche alla disciplina sulle detrazioni per carichi di famiglia di cui all’art. 12 del TUIR, in attuazione del criterio di delega, contenuto nell’art. 5, comma 1, lettera a), n. 1), punto 1.1), della legge 9 agosto 2023, n. 111, che prevede la revisione e la graduale riduzione dell’IRPEF attraverso il riordino anche delle detrazioni dall’imposta lorda, tenendo conto delle loro finalità, con particolare riguardo alla composizione del nucleo familiare, in particolare di quelli in cui sia presente una persona con disabilità.

Con le modifiche si prevede che le disposizioni fiscali che fanno riferimento (di solito attribuendo benefici) alle persone indicate nel citato art. 12 si devono applicare considerando, fra i beneficiari, i seguenti familiari:

– il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

– i figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto;

– le altre persone elencate nell’art. 433 c.c. che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.

Disposizioni in materia di reddito d’impresa

Il decreto contiene anche disposizioni in materia di reddito d’impresa prevedendo che il principio di derivazione rafforzata sia applicabile anche alle micro-imprese che optano per la redazione del bilancio in forma abbreviata (e non soltanto a quelle che optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria) ed estendendo l’ambito di applicazione della disciplina sulle divergenze tra valori contabili e valori fiscali, emerse in sede di cambiamento dei principi contabili, anche alle operazioni straordinarie fiscalmente neutrali effettuate tra soggetti che adottano i medesimi principi contabili, modificando il trattamento fiscale, ai fini IRES ed IRAP, degli errori contabili nonché definendo la decorrenza dell’applicazione delle disposizioni di tali articoli.

Fiscalità internazionale

Il Capo III concerne disposizioni in tema di fiscalità internazionale in primo luogo modificando, la disposizione quadro in materia di incentivi fiscali compatibili con i principi e le disposizioni europee in materia di aiuti di Stato di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 209/2023.

Il decreto prevede inoltre modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212/2000), con riguardo agli interpelli.

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