Decreto delegato su Terzo settore, IVA e crisi: il parere della Commissione Finanze della Camera

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Le osservazioni della Commissione Finanze

La Commissione invita il Governo a valutare di:

a) introdurre, all’art. 5 dello schema di decreto, una norma di interpretazione autentica, volta a chiarire l’ambito applicativo dell’art. 88, comma 4-ter, del TUIR, in relazione ai nuovi istituti con finalità liquidatoria e non liquidatoria, introdotti dal Codice della crisi (D.Lgs. n. 14/2019);

b) adottare le opportune iniziative per garantire la graduale attuazione dell’orientamento unionale e il coordinamento con l’assetto normativo conseguente alla riforma degli enti del Terzo settore, al contempo assicurando, anche dopo il 1° gennaio 2026, un regime di esclusione dall’IVA per le operazioni poste in essere dagli enti associativi non commerciali;

c) adottare le opportune iniziative volte ad evitare gli effetti penalizzanti, ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, che potrebbero discendere dall’operatività, a decorrere dal 1° gennaio 2026, delle disposizioni di cui al Titolo X del Codice del Terzo settore;

d) novellare gli articoli 3 (Prestazioni di servizi) e 10 (Operazioni esenti dall’imposta) del Testo unico IVA, sostituendo il riferimento alle “organizzazioni non lucrative di utilità sociale” (ONLUS), con quello agli “enti del Terzo settore escluse le imprese sociali costituite in forma di società”, nonché, al comma 1, n. 15), dell’art. 10, sostituire il riferimento agli “enti del Terzo settore di natura non commerciale” con quello agli “enti del Terzo settore”;

e) superare l’attuale asimmetria, ai fini IVA, tra cooperative sociali e imprese sociali per le prestazioni sanitarie, socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese in favore dei soggetti individuati dall’art. 10, comma 1, n. 27-ter), del Testo unico IVA;

f) integrare lo schema di decreto prevedendo un’esenzione IVA per le sacche trasfusionali acquistate dalle associazioni di donatori volontari di sangue e dalle relative federazioni, al fine di perseguire i propri scopi associativi;

g) integrare lo schema di decreto con una disciplina che, in coerenza con quanto già previsto per il Corpo nazionale, escluda dall’applicazione dell’IVA le prestazioni rese dietro corrispettivo dai Corpi dei Vigili del fuoco volontari;

h) integrare lo schema di decreto legislativo in esame al fine di disporre l’applicazione, in quanto compatibile, delle disposizioni di cui alla legge n. 398/1991, alle associazioni di categoria economiche, nonché agli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dalle stesse associazioni, nonché di estendere ai medesimi enti le esenzioni previste dall’art. 2, comma 1, lettera hh), D.P.R. n. 696/1996;

i) integrare lo schema di decreto allo scopo di chiarire la portata applicativa delle agevolazioni IRES attualmente vigenti, ovvero introdurne di nuove, in favore degli enti di gestione delle case popolari, valutando altresì la possibilità di ricomprendere anche i soggetti costituiti in forma societaria, tenuto conto della natura sociale dell’attività da essi svolta.

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