Definizione agevolata giudizi tributari: i versamenti dal terzo pignorato non sono restituibili
- 19 Giugno 2023
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista


L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 349 del 19 giugno 2023 in tema di definizione agevolata dei giudizi tributari e versamenti eseguiti dal terzo pignorato.
L’articolo 1 della legge n. 197 del 2022, ai commi da 186 a 204, disciplina la definizione agevolata dei giudizi tributari, in cui è parte l’Agenzia delle entrate ovvero l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e quello instaurato a seguito di rinvio alla data di entrata in vigore della medesima norma, ossia al 1° gennaio 2023.
La definizione in parola si perfeziona con la presentazione dell’apposita domanda e attraverso il pagamento di un determinato importo correlato al valore della controversia e differenziato in relazione allo stato e al grado in cui pende il giudizio da definire.
Il comma 196 stabilisce che dagli importi dovuti ai fini della definizione agevolata si scomputano quelli già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa.
Con riferimento alle ”somme scomputabili” dagli importi dovuti ai fini della definizione in parola, restano valide le indicazioni fornite con la circolare 1° aprile 2019, n. 6/E, a commento della definizione agevolata di cui all’articolo 6 del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119 che, al comma 9, reca una disposizione del medesimo tenore.
Al paragrafo 5.2 di tale documento di prassi si precisa che, possono essere scomputati tutti gli importi di spettanza dell’Agenzia delle entrate pagati, in particolare, a titolo provvisorio per tributi, sanzioni amministrative, interessi, sempre che siano ancora in contestazione nella lite che si intende definire.
Pertanto, lo scomputo, ammesso espressamente dal comma 196 con riferimento alle somme versate ”a qualsiasi titolo”, si intende comprensivo di tutti gli importi pagati di spettanza dell’ente creditizio ed ancora in contestazione ancorché, dunque, il pagamento non sia stato eseguito direttamente da debitore o per suo conto e, conseguentemente, anche delle somme versate dal terzo pignorato, come nel caso di specie, in ottemperanza alla richiesta dell’Agente della riscossione.
Il pagamento eseguito dal terzo pignorato, quindi, non preclude, in linea teorica, la possibilità di definire la controversia essendo, come detto, le somme in oggetto scomputabili dal dovuto ma ne esclude il rimborso, ancorché si tratti di importi eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione stessa.
A ciò si aggiunge che a nulla rileva l’asserita circostanza che il pagamento sia stato eseguito dal terzo contro la volontà dello stesso istante, non assumendo alcuna rilevanza giuridica la mera ”opposizione verbale”, dal momento che l’ordinamento predispone degli strumenti giuridici ad hoc volti ad evitare il prosieguo dell’attività di riscossione coattiva.
Invero, ai sensi dell’articolo 62bis, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, la parte che ha proposto ricorso per cassazione può chiedere alla commissione che ha pronunciato la sentenza impugnata disospenderne in tutto o in parte l’esecutività allo scopo di evitare un danno grave e irreparabile. Il contribuente può comunque chiedere la sospensione dell’esecuzione dell’atto se da questa può derivargli un danno grave e irreparabile.
Il testo del comma 196 non legittima in alcun modo l’interpretazione per cui lo scomputo delle somme versate debba intendersi limitato agli importi pagati dal debitore, con esclusione dei terzi.
Ne deriva, nell’ipotesi di accesso alla definizione agevolata dei giudizi tributari e versamento delle somme nei tempi e modalità prescritte dalle norme che ne regolamentano l’istituto, l’impossibilità di ottenere la restituzione degli importi corrisposti dal terzo pignorato,