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Dichiarazione IVA 2025: come correggere errori e omissioni

Dichiarazione Iva 2025: Come Correggere Errori E Omissioni
Il 30 aprile è il termine ultimo per presentare la dichiarazione annuale IVA. Come è possibile correggere eventuali errori od omissioni? E quali sono le sanzioni nelle quali si può incorrere, anche alla luce del nuovo quadro sanzionatorio ridisegnato dal D.Lgs. n. 87/2024 (che trova applicazione a decorrere dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024)? Senza dimenticare anche eventuali violazioni prodromiche alla presentazione della dichiarazione (come errori nella fatturazione, omessi versamenti e indebita detrazione dell’imposta), che sono autonome rispetto a quelle inerenti agli obblighi dichiarativi.

Dichiarazione correttiva nei termini

Nel caso in cui il contribuente abbia già presentato la dichiarazione annuale IVA in data antecedente al 30 aprile (ad esempio, 28 febbraio 2025), per correggere eventuali errori commessi, il contribuente può presentare una dichiarazione correttiva nei termini entro la scadenza del 30 aprile.

Omessa dichiarazione

In caso di presentazione entro 90 giorni dalla scadenza prevista, dichiarazione tardiva, ai sensi di quanto stabilito dalla nuova formulazione dell’art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997 si applica la sanzione amministrativa unica del 120% (e non più la forbice edittale compresa tra il 120% e il 240%) dell’ammontare del tributo dovuto per il periodo d’imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione, con un minimo di 250 euro.

Pertanto, in caso di tardiva presentazione della dichiarazione senza versamento d’imposta trova applicazione la sanzione fissa pari a 250 euro.

La sanzione del 120% dell’ammontare del tributo dovuto per il periodo d’imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione, si riduce nel caso in cui la dichiarazione omessa viene presentata con ritardo superiore a 90 giorni ma non oltre i termini per l’accertamento, e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo; in tal caso sull’ammontare delle imposte dovute si applica la sanzione prevista dall’art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997 (25%) aumentata al triplo (75%). Se non sono dovute imposte, si applica fissa pari a 250 euro.

Inoltre, nel caso di un soggetto che effettua esclusivamente operazioni per le quali non è dovuta l’imposta, se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a 90 giorni ma non oltre i termini per l’accertamento, e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica una sanzione amministrativa da 150 a 1.000 euro.

Dichiarazione infedele

Se dalla dichiarazione presentata risulta un’imposta inferiore a quella dovuta ovvero un’eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante, si applica la sanzione amministrativa del 70% (e non più quella compresa tra il 90% e il 180%) della maggior imposta dovuta o della differenza di credito utilizzato, con un minimo di 150 euro.

Tale sanzione è aumentata della metà al doppio (e non più della metà) quando la violazione è realizzata mediante l’utilizzo di documentazione falsa, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.

Anche nell’ipotesi di infedeltà dichiarativa, se la violazione emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini dell’accertamento e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica sull’ammontare dell’imposta dovuta la sanzione prevista dall’art. 13, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997 (25%) aumentata al doppio (50%) Se non è dovuta imposta si applica la sanzione minima pari a 150 euro.

Violazioni prodromiche alla dichiarazione

Indebita detrazione

Il nuovo art. 6, comma 6, D.Lgs. n. 471/1997 – a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 87/2024 – dispone che chi computa illegittimamente in detrazione l’imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, è punito con la sanzione amministrativa pari al 70% dell’ammontare della detrazione compiuta.

Nel caso di applicazione dell’imposta con aliquota superiore a quella prevista per l’operazione, o di applicazione dell’imposta per operazioni esenti, non imponibili o non soggette, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, il cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 e 10.000 euro. In tali ipotesi, e salvi i casi di frode e di abuso del diritto, resta fermo il diritto del cessionario o committente alla detrazione della sola imposta effettivamente dovuta in ragione della natura e delle caratteristiche dell’operazione posta in essere.

Tali sanzioni non si applicano se la violazione ha determinato una dichiarazione infedele punita con la sanzione di cui all’art. 5, comma 4, D.Lgs. n. 471/1997, ossia se dalla dichiarazione presentata risulta un’imposta inferiore a quella dovuta ovvero un’eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante, si applica la sanzione amministrativa del 70% della maggior imposta dovuta o della differenza di credito utilizzato, con un minimo di 150 euro.
La novella operata dal D.L.gs. 87/2024 trova applicazione solo per violazioni commesse dal 1° settembre 2024. Per il passato, e quindi, per le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024, l’indebita detrazione IVA non è assorbita dall’infedele dichiarazione.

Violazione degli obblighi relativi a documentazione, registrazione e individuazione delle operazioni soggette a IVA

L’art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997 dispone che chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini IVA ovvero all’individuazione di prodotti determinati è punito con una sanzione amministrativa pari al 70% (e non più compresa tra il 90% e il 180%) dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio, con una sanzione non inferiore a 250 euro (e non più 500 euro).
Al riguardo, si segnala la posizione dell’Agenzia delle Entrate che, confermando l’autonomia delle violazioni prodromiche rispetto a quella dichiarativa, ammette che quest’ultima possa assorbire la violazione di omesso/carente versamento (art. 13, D.Lgs. n. 471/1997, ossia la sanzione amministrativa pari al 25% di ogni importo non versato).

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