Divieto assoluto di compensazione per ruoli scaduti oltre 100.000 euro

Indipendentemente dall’apposizione del visto di conformità, se il contribuente ha importi iscritti a ruolo scaduti per un ammontare complessivamente superiore a 100.000 euro, scatterà un “divieto assoluto” alla compensazione dei crediti tributari.

La nuova disposizione, contenuta nell’art. 1, comma 94, legge n. 213/2023, non sostituisce la previsione a tutt’oggi in vigore che impedisce le compensazioni orizzontali qualora gli importi iscritti a ruolo scaduti siano superiori all’importo di 1.500 euro. Quest’ultimo limite è previsto dall’art. 31 del D.L. n. 78/2010.

Le due disposizioni operano su piani parzialmente distinti.

In quest’ultimo caso il divieto alla compensazione non è assoluto, ma riguarda esclusivamente la parte eccedente.

Ad esempio

Si consideri un contribuente che ha un importo iscritto a ruolo scaduto pari a 3.000 euro e un credito fiscale IRPEF pari a 10.000 euro. La parte eccedente, pari a 7.000 euro, sarà liberamente utilizzabile in compensazione orizzontale previa l’apposizione del visto di conformità dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi e dopo il decorso di almeno 10 giorni.

Stretta sulle compensazioni per i contribuenti con debiti verso l’Erario

La novella, invece, ha un ambito applicativo più ampio e più stringente.

Il comma 94 della legge di Bilancio 2024 prevede che “per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a euro centomila, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.

Il divieto di compensazione è quindi assoluto e dovrebbe trovare applicazione anche per la parte dei crediti eccedenti gli importi iscritti a ruolo. La novella sembra riguardare ogni tipologia di credito, quindi anche quelli che devono essere indicati nel quadro RU del modello Redditi in virtù di disposizioni agevolative.

La disposizione dovrebbe quindi anche inibire la compensazione dei crediti fiscali derivanti dai bonus edilizi. Infatti, in base a un’interpretazione letterale la disapplicazione del divieto alla compensazione è prevista espressamente solo con riferimento all’art. 31, D.L. n. 78/2010 e non in altri casi.

La nuova disposizione troverà applicazione con decorrenza dal 1° luglio 2024.

È dunque auspicabile che la disposizione venga modificata almeno per consentire liberamente la compensazione dei crediti originati dai bonus edilizi.

Quando si applica il divieto di compensazione?

Sotto il profilo oggettivo il divieto troverà applicazione esclusivamente in presenza di ruoli scaduti o accertamenti esecutivi affidati in riscossione.

La nuova disposizione non riguarda, invece, gli avvisi bonari, oppure gli avvisi di recupero dei crediti d’imposta, gli avvisi di liquidazione e di accertamento non esecutivi per i quali non sia stata ancora notificata la cartella di pagamento.

Sono parimenti esclusi i debiti relativi a tributi non erariali quali, ad esempio, quelli relativi all’imposta municipale propria.

L’art. 1, comma 94, della legge di Bilancio prevede, però, che il divieto sussiste se sono dovuti ancora pagamenti e “cessa di applicarsi a seguito della completa rimozione delle violazioni contestate”.

Le indicazioni sembra debbano essere interpretate nel senso che il divieto alla compensazione continuerà a permanere anche dopo il pagamento della prima rata di dilazione dei ruoli. In tale ipotesi, al fine di verificare il superamento del limite di 100.000 euro delle somme iscritte a ruolo dovranno computarsi solo le rate residue ancorché non scadute.

Il divieto troverà applicazione nonostante la presentazione del ricorso essendo necessario tenere conto delle somme iscritte a ruolo a titolo provvisorio nella misura di 1/3. Tali somme non dovranno essere considerate solo nel caso di ottenimento della sospensione della riscossione.

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