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È legittima la tassazione al 33% sulle criptovalute?

È Legittima La Tassazione Al 33% Sulle Criptovalute?
La legge di Bilancio 2026 ha previsto l’applicazione generalizzata dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti da criptovalute nella misura maggiorata del 33%, salvo il mantenimento della precedente aliquota del 26% con riferimento agli stablecoin ancorati all’euro. Il motivo potrebbe derivare dal ritenere che il termine “cripto” (dal greco kriptòs, nascosto, segreto) sia evocativo del fatto che il loro utilizzo consentirebbe di celare più facilmente questi redditi al fisco. Si aumenta così la confusione esistente in campo tributario in materia di tassazione delle cripto-attività, con non poche perplessità sistematiche e probabilmente anche di natura costituzionale. L’ipotizzata proroga di un anno per l’entrata in vigore della nuova aliquota non risolve la questione, anche se lascia spazio a ulteriori e necessari approfondimenti dell’intera materia.
La legge di Bilancio 2026 ha confermato l’applicazione generalizzata dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti da criptovalute (o meglio, da cripto-attività) nella misura maggiorata del 33% a partire dal 1° gennaio 2026, ma ha previsto il mantenimento della precedente aliquota del 26% con riferimento agli stablecoin ancorati all’euro e conformi al regolamento UE n. 2023/1114 (MiCA).

Questa modifica aumenta – se è possibile – la confusione esistente in campo tributario in materia di tassazione delle cripto-attività e desta non poche perplessità sistematiche e probabilmente anche di natura costituzionale.

Appare evidente come la leva fiscale sia stata utilizzata dal legislatore nazionale con finalità dissuasive, da un lato, e parzialmente premiali, dall’altro, con riferimento agli investimenti di natura finanziaria.

Si vogliono così scoraggiare gli investimenti in cripto-attività (usualmente regolati in dollari), che non sono visti con particolare favore, ma che anzi spesso vengono considerati con sospetto sotto il profilo della stabilità dell’attuale sistema, salvo che non presentino modalità sicure secondo le regole comunitarie, e comunque siano denominati in euro.

Non intendiamo, però, qui commentare gli aspetti di politica economica o monetaria, quanto quelli squisitamente fiscali.

Diamo per assodato che, nell’attuale sistema dell’imposizione diretta, le plusvalenze di natura finanziaria sono generalmente assoggettate ad un‘imposizione di carattere sostitutivo dell’IRPEF, in misura pari al 26% del loro ammontare. Sono assimilate e quindi tassabili anche le cessioni di metalli preziosi non lavorati e di monete preziose, mentre sono esclusi da tassazione altri beni mobili, quali ad esempio le pietre preziose e gli oggetti d’arte o da collezione.

L’imposta sostitutiva del 26% grava anche sui proventi finanziari, nell’ottica tendenziale di abolire la distinzione tra redditi di capitale e redditi diversi, tassando quindi in modo unitario tutti i redditi di natura finanziaria, nell’ottica di una (auspicabile) neutralità fiscale rispetto alle scelte di investimento dei propri capitali da parte degli investitori.

La tassazione delle cripto-attività va chiaramente nel senso inverso, introducendo anomalie e differenziazioni difficilmente comprensibili, anche sotto il profilo costituzionale della parità di trattamento e di considerazione della capacità contributiva.

Quanto al primo aspetto, resta del tutto incomprensibile la scelta di tassare qualsiasi cripto-attività, a prescindere dalla sottostante transazione. Ciò vale in particolare per quei token, quali i NFT, rappresentativi di opere d’arte digitale, come se fosse la modalità (digitale o fisica) con cui avviene la transazione a determinare la tassazione o meno della plusvalenza, e non l’oggetto stesso della transazione: questa disparità appare non solo ingiustificata, ma anche lesiva del principio di parità sostanziale di trattamento, sancito dall’art. 3 Cost.
Quanto invece all’incremento dell’aliquota al 33%, siamo nuovamente di fronte ad una scelta (quantomeno) poco razionale: in generale, non si nega che possano sussistere ragioni extra-fiscali che giustifichino l’imposizione, ma occorre anche che dette scelte – nel rispetto dell’art. 53 Cost. – pongano come presupposto un fatto economicamente rilevante, che sia manifestazione di ricchezza o di maggior ricchezza, rispetto a fattispecie analoghe.

Da questo punto di vista non è comprensibile perché l’arricchimento monetario ottenuto dalla compravendita di una cripto-attività sia indice di una maggiore capacità contributiva rispetto a quello ottenuto – ad esempio – da una normale operazione sul mercato borsistico.

A meno che (implicitamente) non si ritenga che il termine “cripto” (dal greco kriptòs, nascosto, segreto) sia evocativo non tanto del fatto che si tratti di transazioni digitali coperte da chiavi crittografiche, ma del fatto che – in qualche modo – il loro utilizzo consente di celare questi redditi agli occhi del fisco.

Se così fosse, l’incremento della tassazione sarebbe la “contromisura” del sistema fiscale rispetto alla maggiore possibilità che i proventi e le plusvalenze realizzate mediante cripto-attività sfuggano a tassazione, per via delle possibili difficoltà di accertarli da parte dell’Amministrazione finanziaria. Questo spiegherebbe anche il fatto che gli stablecoin denominati in euro non subiscono la maggiorazione dell’aliquota, in quanto scambiati mediante soggetti regolamentati, e quindi più facilmente controllabili.

Siffatta ratio della norma si scontrerebbe inevitabilmente con l’art. 53 Cost. secondo l’interpretazione che ne ha dato la Corte costituzionale, secondo cui non si può porre a carico dei contribuenti fedeli il maggior rischio che una determinata imposta possa essere evasa da altri. Infatti, come ha insegnato la Consulta (sentenza n. 42/1980) un trattamento fiscale commisurato, anche solo parzialmente, ad una presunzione di evasione fiscale non ristabilirebbe affatto l’eguaglianza fra i contribuenti, bensì aggraverebbe le sperequazioni già in atto fra coloro che dichiarano i propri redditi e quanti invece presentano dichiarazioni infedeli. In tutti i casi, si ritorna alla violazione del principio di capacità contributiva, non rinvenendosi nella maggior tassazione dei redditi derivanti da cripto-attività, rispetto a tutti gli altri redditi di natura finanziaria, alcuna giustificazione economica logica e convincente di maggior capacità contributiva.

Non resta dunque che auspicare un complessivo ripensamento dell’intera materia da parte del legislatore, e l’ipotizzata proroga di un anno per l’entrata in vigore dell’aumento dell’aliquota al 33%, pur non risolutiva, consentirebbe quantomeno di approfondire in chiave sistematica i diversi dubbi sollevati da una normativa, quella relativa alla tassazione delle cripto attività, che appare tuttora caotica e disarticolata.

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