
Questa modifica aumenta – se è possibile – la confusione esistente in campo tributario in materia di tassazione delle cripto-attività e desta non poche perplessità sistematiche e probabilmente anche di natura costituzionale.
Appare evidente come la leva fiscale sia stata utilizzata dal legislatore nazionale con finalità dissuasive, da un lato, e parzialmente premiali, dall’altro, con riferimento agli investimenti di natura finanziaria.
Si vogliono così scoraggiare gli investimenti in cripto-attività (usualmente regolati in dollari), che non sono visti con particolare favore, ma che anzi spesso vengono considerati con sospetto sotto il profilo della stabilità dell’attuale sistema, salvo che non presentino modalità sicure secondo le regole comunitarie, e comunque siano denominati in euro.
Non intendiamo, però, qui commentare gli aspetti di politica economica o monetaria, quanto quelli squisitamente fiscali.
Diamo per assodato che, nell’attuale sistema dell’imposizione diretta, le plusvalenze di natura finanziaria sono generalmente assoggettate ad un‘imposizione di carattere sostitutivo dell’IRPEF, in misura pari al 26% del loro ammontare. Sono assimilate e quindi tassabili anche le cessioni di metalli preziosi non lavorati e di monete preziose, mentre sono esclusi da tassazione altri beni mobili, quali ad esempio le pietre preziose e gli oggetti d’arte o da collezione.
L’imposta sostitutiva del 26% grava anche sui proventi finanziari, nell’ottica tendenziale di abolire la distinzione tra redditi di capitale e redditi diversi, tassando quindi in modo unitario tutti i redditi di natura finanziaria, nell’ottica di una (auspicabile) neutralità fiscale rispetto alle scelte di investimento dei propri capitali da parte degli investitori.
La tassazione delle cripto-attività va chiaramente nel senso inverso, introducendo anomalie e differenziazioni difficilmente comprensibili, anche sotto il profilo costituzionale della parità di trattamento e di considerazione della capacità contributiva.
Da questo punto di vista non è comprensibile perché l’arricchimento monetario ottenuto dalla compravendita di una cripto-attività sia indice di una maggiore capacità contributiva rispetto a quello ottenuto – ad esempio – da una normale operazione sul mercato borsistico.
A meno che (implicitamente) non si ritenga che il termine “cripto” (dal greco kriptòs, nascosto, segreto) sia evocativo non tanto del fatto che si tratti di transazioni digitali coperte da chiavi crittografiche, ma del fatto che – in qualche modo – il loro utilizzo consente di celare questi redditi agli occhi del fisco.
Se così fosse, l’incremento della tassazione sarebbe la “contromisura” del sistema fiscale rispetto alla maggiore possibilità che i proventi e le plusvalenze realizzate mediante cripto-attività sfuggano a tassazione, per via delle possibili difficoltà di accertarli da parte dell’Amministrazione finanziaria. Questo spiegherebbe anche il fatto che gli stablecoin denominati in euro non subiscono la maggiorazione dell’aliquota, in quanto scambiati mediante soggetti regolamentati, e quindi più facilmente controllabili.
Non resta dunque che auspicare un complessivo ripensamento dell’intera materia da parte del legislatore, e l’ipotizzata proroga di un anno per l’entrata in vigore dell’aumento dell’aliquota al 33%, pur non risolutiva, consentirebbe quantomeno di approfondire in chiave sistematica i diversi dubbi sollevati da una normativa, quella relativa alla tassazione delle cripto attività, che appare tuttora caotica e disarticolata.
Copyright © – Riproduzione riservata
Per accedere a tutti i contenuti senza limiti abbonati a IPSOA Quotidiano Premium
1 anno
€ 118,90
(€ 9,90 al mese)
Primi 3 mesi
€ 19,90
poi € 35,90 ogni 3 mesi
