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Enti sportivi dilettantistici e lavoro sportivo: le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate

Enti Sportivi Dilettantistici E Lavoro Sportivo: Le Istruzioni Dell'agenzia Delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha reso, con la circolare n. 7/E del 7 agosto 2026, alcuni chiarimenti in merito al D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, di attuazione dell’art. 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, riguardante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.

In materia di lavoro sportivo dilettantistico, la circolare chiarisce la portata applicativa della soglia di non imponibilità fiscale fino a 15.000 euro annui. L’Agenzia conferma che la misura opera “a monte” sulla determinazione della base imponibile e trova applicazione a prescindere dalla tipologia contrattuale adottata, estendendosi pertanto anche ai rapporti di lavoro subordinato.

Per la parte eccedente il plafond di 15.000 euro, si applicano invece le regole ordinarie del lavoro dipendente. In merito ai volontari, i rimborsi spese forfetari riconosciuti per eventi o manifestazioni (fino a 400 euro mensili) concorrono al raggiungimento e al superamento della soglia di esenzione di 15.000 euro. Qualora il volontario abbia già superato tale limite nell’anno solare per effetto di altri compensi di lavoro autonomo sportivo, l’importo del rimborso forfetario percepito diventa interamente imponibile ed è soggetto alla ritenuta d’acconto (art. 25 del D.P.R. n. 600/1973).
Sul piano della qualificazione fiscale degli enti, viene precisato che le società sportive dilettantistiche (SSD) costituite in forma di società di capitali o cooperative che inseriscono nello statuto le clausole sul divieto di lucro “attenuato” (art. 8, commi 3 e 4, D.Lgs. n. 36/2021) devono comunque mantenere nello statuto il divieto assoluto di distribuzione indiretta di utili prescritto dall’art. 148, comma 8, del TUIR per poter fruire della decommercializzazione dei corrispettivi specifici ai fini IRES e IVA. Inoltre, in materia di Irap, la circolare recepisce le indicazioni normative confermando che l’esclusione dalla base imponibile fino alla soglia di 85.000 euro annui si applica a tutti i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa dell’area del dilettantismo, inclusi i collaboratori con mansioni di carattere amministrativo-gestionale.
In materia di IVA, l’Agenzia precisa che le prestazioni esenti (art. 36-bis, D.L. n. 75/2023) rese dagli enti sportivi dilettantistici possono beneficiare della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione (art. 36-bis del D.P.R. n. 633/1972), previa comunicazione all’Ufficio.
Al contrario, non usufruisce del regime di esenzione IVA la cessione del contratto di prestazione sportiva di un atleta da parte di una ASD/SSD a favore di una società professionistica. In tal caso, infatti, l’operazione ha natura finanziaria e commerciale e resta pertanto assoggettata all’imposta con aliquota ordinaria. Infine, viene confermata la piena applicabilità della detassazione dei proventi commerciali connessi e delle raccolte pubbliche di fondi (fino a 2 eventi all’anno e nel limite di 51.645,69 euro) a favore di tutti gli enti sportivi dilettantistici in regime ex legge n. 398/1991, compresi quelli costituiti in forma societaria.

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