Esenzione IRPEF e IRAP per le borse di studio da ITS Academy
Studio Pozzan
Con la risposta a interpello n. 204 del 6 agosto 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, dal periodo di imposta 2025, le borse di studio corrisposte dalle ITS Academy sono esenti dall’IRPEF e, conseguentemente, sono escluse dalla base imponibile IRAP ai sensi dell’art. 10-bis del D.Lgs. n. 446 del 1997.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti, con la risposta a interpello n. 204 del 6 agosto 2025, in merito all’esenzione ai fini IRPEFe IRAP per le borse di studio corrisposte dalle ITS Academy.
In linea generale, costituiscono redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera c), del TUIR, le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante.
Come chiarito nella circolare del Ministero delle Finanze 23 dicembre 1997, n. 326 (par. 5.4), per quanto riguarda l’ambito oggettivo di tale disposizione, per la nozione di borsa di studio si deve far riferimento alle erogazioni attribuite a favore di soggetti, anche non studenti, per sostenere l’attività di studio o di ricerca scientifica, di specializzazione, etc..
Relativamente agli assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, nel citato documento di prassi è stato precisato che rientrano nel novero di tali erogazioni oltre quelle relative ai corsi di specializzazione, qualificazione o riqualificazione per fini di studio o di addestramento professionale, anche quelle per corsi finalizzati ad una futura eventuale occupazione di lavoro, mentre sono comunque da escludere dalla previsione di cui alla citata lettera c) le spese sostenute ai fini delle selezioni preliminari del personale da assumere.
Come chiarito nella risoluzione 25 novembre 2009, n. 280/E, la disposizione in commento è riferita a tutte le erogazioni finalizzate allo studio e alla formazione professionale, ad esclusione di quelle espressamente esenti e di quelle collegate ad un rapporto di lavoro dipendente.
Nella risoluzione 21 novembre 2002, n. 365/E, è stato precisato che al di fuori delle ipotesi di esenzione tassativamente previste dalla legge, eventuali borse di studio ed altre somme corrisposte per fini di studio e formazione professionale devono essere, in ogni caso, assoggettate ad imposizione secondo le modalità previste dalla citata lettera c).
Ai fini IRAP
La legge 15 luglio 2022, n. 99, ha istituito il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore di cui sono parte integrante ai sensi del comma 1 dell’art. 1 gli Istituti tecnici superiori (ITS), che assumono la denominazione di Istituti tecnologici superiori (ITS Academy), al fine di promuovere l’occupazione, in particolare giovanile, e di rafforzare le condizioni per lo sviluppo di un’economia ad alta intensità di conoscenza, per la competitività e per la resilienza, a partire dal riconoscimento delle esigenze di innovazione e sviluppo del sistema di istruzione e ricerca, in coerenza con i parametri europei.
In sede di conversione del D.L. 7 aprile 2025, n. 45 (in legge 5 giugno 2025, n. 79), è stato introdotto, all’art. 4 della legge n. 99/2022, il comma 9bis il quale ha previsto che “a decorrere dall’anno d’imposta 2025, sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche le somme corrisposte a titolo di borse di studio erogate dallo Stato, dalle regioni, dalle fondazioni ITS Academy e da altri soggetti pubblici agli studenti iscritti ai percorsi formativi di cui all’art. 5, comma 1, ivi comprese le borse di studio di cui all’art. 5, comma 4, lettera a).
Ciò posto, per effetto della disposizione di cui al comma 9bis dell’art. 4 della legge n. 99/2022, dal periodo di imposta 2025, le borse di studio corrisposte dalle ITS Academy sono esenti dall’IRPEF e, conseguentemente, sono escluse dalla base imponibile IRAP ai sensi dell’art. 10-bis del D.Lgs. n. 446/1997.
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