Esenzione IVA anche per l’Associazione di medicina di gruppo

Con la risposta a interpello n. 23 del 7 febbraio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che anche l’associazione avente forma di medicina di gruppo può rientrare nell’ambito applicativo dell’art. 10, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972 che prevede che sono esenti dall’imposta le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra soggetti peri quali, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all’articolo 19­bis del medesimo decreto sia stata non superiore al 10 per cento, a condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci ai predetti consorzi e società non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse.Fonte