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Il “nuovo” TUIR? Delude le aspettative

Il “nuovo” Tuir? Delude Le Aspettative

Ha da poco visto la luce il nuovo Testo Unico delle imposte dirette 2026, approvato con D.Lgs. 3 luglio 2026, n. 117, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2027.

La sua emanazione era espressamente prevista dall’art. 21 della legge n. 111/2023 – legge delega sulla riforma tributaria, che perseguiva in primo luogo l’intento di consentire una puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, ma anche di procedere al loro coordinamento formale e sostanziale, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica.

Inutile nascondere che, sotto l’apparente semplicità dei fini perseguiti, si celava un lavoro immane sia di ricognizione della pletora di norme via via emanate, che di razionalizzazione e semplificazione del sistema delle imposte dirette nel suo complesso.

Era anche l’occasione per un’attività che definirei di disboscamento”, volta ad eliminare tutte una serie di regole e regolette emanate per fare fronte ad esigenze straordinarie (a volte anche solo per il reperimento di gettito) o per “chiudere” normativamente varchi di possibile mancata sottoposizione ad imposizione di fattispecie particolari, emersi durante i controlli dell’Amministrazione finanziaria.

Non possiamo non ricordare al proposito l’insegnamento di Enrico De Mita, che da sempre ha denunciato la tecnica legislativa basata sulla casistica esasperata, sulla previsione di specifiche e particolari ipotesi destinate a risolvere sul piano legislativo, invece che su quello interpretativo, la soluzione di singoli casi.

In tale contesto, in luogo di definizioni “semplici e chiare” (auspicate già dalla riforma, quella vera, del 1973), si è preferito utilizzare norme a fattispecie esclusiva”, prive però di una sottostante ratio diversa dalla semplice tassazione tout court di casi specifici.

Inevitabile è stato, dunque, il continuo susseguirsi di modifiche legislative, che nel tempo hanno reso quasi non intelligibile il sistema tributario nel suo complesso: di qui l’esigenza di razionalizzazione e di semplificazione.

Semplificare presuppone evidentemente che vi sia qualcosa di molto complesso a monte. Ecco perché sarebbe meglio che fin dall’inizio vi fosse semplicità e chiarezza normativa, piuttosto che confusione ed affastellamento di novità legislative sempre più numerose anno dopo anno.

Citando ancora Enrico De Mita (La legalità tributaria, Milano, 1993), occorre liberarsi dalla tentazione di semplificare il sistema tributario con qualche innovazione semplicistica. Non serve semplificare, ma delineare un sistema tributario razionale, dove alla razionalità ed alla sistematicità si affianca in primo luogo il rispetto assoluto del principio costituzionale di capacità contributiva e poi la prevedibilità dell’imposizione, come garanzia della libertà economica e della libera iniziativa.

Si tratta di ben 377 articoli di legge, contro i precedenti 191 articoli che costituivano il TUIR contenuto nel D.P.R. n. 917/1986. Il motivo di tale cospicua crescita normativa sta nella circostanza che si è deciso di far seguire ai regimi ordinari, già previsti nel Testo Unico oggi in vigore, anche i regimi speciali, prima sparpagliati in varie (e non sempre facilmente conoscibili) normative collaterali, ed oggi elencati in buon ordine dall’art. 201 in avanti del nuovo testo.

Siamo, quindi, in presenza di una sorta di raccolta normativa, piuttosto che di un documento organico, dove appunto non si riscontra quella sistematicità che era invece auspicata; l’unico elemento in tal senso è forse il coordinamento, per quanto riguarda l’IRES, della disciplina tributaria con la disciplina civilistica e concorsuale derivante dal nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza.

Sotto il profilo squisitamente formale, la migliore leggibilità delle norme riguarda la rinnovata numerazione dei singoli commi, dove sono stati cancellati quelli abrogati e dove viene eliminato il fastidioso utilizzo delle elencazioni plurime (ad esempio c-bis, c-ter, c-quater), derivanti dai continui inserimenti di nuove fattispecie.

Apprezzabile anche la circostanza che – in relazione a ciascun nuovo articolo – oltre al titolo siano riportati fra parentesi i riferimenti sia alla precedente numerazione del TUIR n. 917/1986, che delle eventuali ulteriori norme “incorporate” nel nuovo testo.
Si poteva ovviamente fare di più, rispettando maggiormente i criteri di formulazione legislativa chiaramente espressi dallo Statuto dei diritti del contribuente, e in particolare all’art. 2 della legge n. 212/2000, dove è chiaramente indicato che i richiami di altre disposizioni contenuti nei provvedimenti normativi in materia tributaria si fanno indicando anche il contenuto sintetico delle disposizioni alle quali si fa rinvio.

La tecnica legislativa utilizzata è, invece, sempre la medesima, dove i continui rinvii “esterni” rendono di fatto non comprensibile immediatamente la disposizione normativa, e rendono comunque necessario consultare altrove le singole leggi a cui si rinvia, rispetto appunto al TUIR; qui però sarebbe facile rimediare, prevedendo un apposito allegato che riporti per esteso le norme di volta in volta richiamate, magari in ordine cronologico, per facilità di lettura.

Ancora, si poteva fare un ulteriore sforzo nella suddivisione logica di disposizioni contenute in un unico articolo, prevedendo appunto una articolazione maggiore.

Per meglio comprendere quanto appena espresso, faccio l’esempio delle disposizioni riguardanti i redditi diversi, che sono evidentemente una elencazione casistica di singole ipotesi tassabili, ma comunque riconducili a specifiche macro-aree. Si poteva dunque suddividere l’art. 76 del nuovo TUIR 2026, in almeno quattro nuovi articoli, denominati rispettivamente “Plusvalenze di natura immobiliare”, “Plusvalenze finanziarie”, “Proventi da criptoattivià” e “Altri redditi diversi”. A questo punto, oltre che per maggior chiarezza organica, si potevano anche suddividere – in modo coerente con le relative disposizioni definitorie – anche le regole di determinazione di questi redditi, oggi tutte contenute nell’art. 77, la cui lettura è invece oggettivamente molto complessa. Fra l’altro, resta oggi del tutto avulsa dal sistema di tassazione delle partecipazioni sociali l’opzione per la rideterminazione del loro valore d’acquisto e pagamento dell’imposta sostitutiva su detto valore (relegata in modo solitario all’art. 169 del nuovo TUIR 2026), che è invece perfettamente alternativa al sistema “ordinario” previsto del suddetto art. 77 del nuovo TUIR 2026, tanto è vero che non è stata (correttamente) inserita fra i regimi speciali della parte II del nuovo TUIR.

Naturalmente sono queste le prime riflessioni “a caldo”, che nascono da una veloce scorsa all’impianto normativo che scaturisce dal nuovo testo, a cui ne seguiranno molte altre da tutti gli operatori del diritto, a seguito di più attente e precise analisi.

L‘impressione è, dunque, quella che si tratti di una prima versione del TUIR, che necessita probabilmente dell’upgrade alla versione 2.0 prima di andare definitivamente a regime. Vedremo.

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