Il pagamento di tributi e sanzioni impedisce la confisca doganale della merce
Studio Pozzan
Per allineare la normativa doganale ai principi enunciati dalla Corte costituzionale con la sentenza 3 luglio 2025, n. 93, il terzo decreto correttivo della riforma fiscale esclude l’applicazione della confisca amministrativa obbligatoria in tutti i casi in cui l’operatore economico abbia estinto il debito tributario, versando i maggiori diritti pretesi, gli interessi e le sanzioni. Inoltre, viene escluso – finalmente in modo espresso – che possa essere disposta la confisca laddoève l’operatore decida di regolarizzare la propria posizione estinguendo il reato di contrabbando (punito con sola multa) mediante il pagamento di diritti, sanzioni e interessi, fatto salvo quanto disposto dall’art. 240, comma 2, c.p..
Confisca amministrativa obbligatoria
Con il D.Lgs. n. 81/2025 (decreto correttivo bis), entrato in vigore il 13 giugno 2025, il legislatore ha aumentato la soglia di punibilità penale per i diritti di confine diversi dai dazi doganali (i.e. IVA all’importazione) da 10.000 a 100.000 euro. Per i dazi, invece, essa è rimasta fissa a 10.000 euro, in coerenza con la direttiva UE n. 2017/1371 (direttiva PIF).
L’aumento della soglia penale del contrabbando a 100.000 euro per i tributi diversi dai dazi doganali e, per l’effetto, delle contestazioni di illecito amministrativo di contrabbando, comporta, tuttavia, un’applicazione più ampia dell’istituto della confisca obbligatoria “delle merci oggetto dell’illecito”, ai sensi dell’art. 96, comma 7, DNC, con gravose conseguenze in capo agli importatori.
La confisca amministrativa, infatti, obbliga il soggetto economico che voglia riottenere la merce in tempi brevi a esercitare il diritto di riscatto previsto dall’art. 118 DNC, richiedendo all’Agenzia delle Dogane l’autorizzazione a ricomprare i prodotti importati, oltre a pagare i maggiori diritti doganali, gli interessi e le sanzioni.
In tale contesto si inserisce la sentenza 3 luglio 2025, n. 93, con la quale i giudici della Consulta hanno dichiarato illegittima l’obbligatorietà della confisca amministrativa prevista dal previgente art. 301TULD, nelle fattispecie in cui l’autore dell’illecito abbia provveduto al pagamento dell’imposta evasa, degli interessi e della sanzione pecuniaria. In tali ipotesi, infatti, si determina una violazione del principio di proporzionalità, giacché lo Stato recupera l’intero debito tributario e viene meno quella funzione di garanzia che può giustificare il mantenimento della misura ablativa.
Per tale motivo – affermano i giudici costituzionali – la confisca obbligatoria non ha una finalità ripristinatoria, ma riveste carattere punitivo, dal momento che non si limita a reintegrare lo Stato della somma indebitamente non versata (pari all’importo della maggiore imposta dovuta), ma comporta per il contribuente una perdita patrimoniale in misura ben superiore a quell’importo.
E invero, il sistema sanzionatorio previsto per le contestazioni relative all’IVA all’importazione risulta disallineato rispetto a quello per le violazioni in materia di dazi doganali e IVA interna, giacché, per la prima, la confisca si cumula con le sanzioni pecuniarie.
Al fine di adeguare la disciplina sanzionatoria prevista dalle DNC per gli illeciti di contrabbando al principio espresso dalla Corte costituzionale, con l’art. 12 dello schema di decreto correttivo ter il legislatore riscrive integralmente l’art. 118, comma 8, DNC, prevedendo che “salvi i casi di confisca disposti dall’Autorità giudiziaria, e qualora non siano vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione delle merci oggetto dell’illecito, le stesse, destinate alla confisca in via amministrativa ai sensi dell’articolo 96, comma 7, sono restituite al trasgressore, previo pagamento dei diritti di confine dovuti, degli interessi, delle sanzioni e delle spese sostenute per la loro gestione, nei termini fissati con provvedimento dell’Agenzia. Fermo restando quanto previsto nel primo periodo, l’Agenzia, ricorrendone le condizioni, consente, a richiesta del trasgressore, il riscatto delle merci confiscate in via amministrativa previo pagamento del valore delle stesse, dei diritti di confine dovuti, degli interessi, delle sanzioni e delle spese sostenute per la loro gestione”.
In base alla norma, così come riformulata, per i controlli “in linea”, l’operatore può evitare la confisca amministrativa della merce aderendo alla contestazione dell’Ufficio, mediante ravvedimento operoso.
Al contrario, come riportato nel secondo periodo del nuovo art. 118, comma 8, DNC, se, nelle more del sequestro amministrativo, l’importatore non ha pagato i diritti di confine dovuti, i relativi interessi, le sanzioni e le spese per la loro gestione, per riottenere i beni confiscati, è tenuto a esercitare il riscatto, corrispondendo all’Agenzia delle Dogane anche il valore delle merci.
Permane l’obbligatorietà della confisca nei casi in cui siano vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione delle merci oggetto dell’illecito, oltre alle ipotesi in cui la misura ablativa sia stata disposta dall’Autorità giudiziaria.
Confisca a seguito di estinzione del reato di contrabbando
Accogliendo i suggerimenti già forniti in sede di adozione del D.Lgs. n. 81/2025, l’art. 12 del decreto correttivo ter modifica anche l’ultimo periodo dell’art. 112, comma 1, DNC, stabilendo espressamente che “l’estinzione del reato impedisce l’applicazione della confisca, salvi i casi in cui siano vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione delle merci oggetto dell’illecito e fermo restando quanto disposto dall’articolo 240, secondo comma, del codice penale”.
Con il precedente decreto correttivo, il legislatore aveva riformulato l’art. 112 DNC, distinguendo tra causa di estinzione (comma 1) e causa di non punibilità (comma 2) del delitto di contrabbando.
In particolare, per le fattispecie di contrabbando punite con la sola multa, l’art. 112, comma 1, DNC ha introdotto la possibilità per l’operatore di estinguere il reato attraverso il pagamento degli importi pretesi, degli interessi e di una somma dal 100% al 200% dei maggiori diritti di confine, a condizione che il versamento sia effettuato prima dell’apertura del dibattimento di primo grado. L’estinzione del reato, tuttavia, secondo il testo normativo antecedente, poteva comunque comportare, a discrezione dell’Ufficio, la confisca dei beni oggetto dell’illecito.
Con il nuovo decreto correttivo il legislatore esclude, finalmente in modo espresso, che possa essere disposta la confisca laddove l’operatore decida di regolarizzare la propria posizione estinguendo il reato di contrabbando (punito con sola multa) mediante il pagamento di diritti, sanzioni e interessi, fatto salvo quanto disposto dall’art. 240, comma 2, c.p..
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