
Con la risposta a interpello n. 16 del 22 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che non sono soggetti all’imposta di successione i trasferimenti mortis causa a favore di enti pubblici, fondazioni e associazioni istituiti in uno Stato UE o SEE in quanto automaticamente equiparati a quelli italiani, mentre per gli enti pubblici, le fondazioni e associazioni istituiti in tutti gli altri Stati l’equiparazione è subordinata alla condizione di reciprocità.
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