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Incarichi di commissario giudiziale utili per iscrizione nell’elenco esperti composizione negoziata

Incarichi Di Commissario Giudiziale Utili Per Iscrizione Nell’elenco Esperti Composizione Negoziata
Con un pronto ordini del 10 luglio 2026, il CNDCEC ha chiarito che al commissario giudiziale nominato nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento si applicano le disposizioni previste dall’art. 92 CCII e, in particolare, lo stesso è pubblico ufficiale e svolge le tipiche attività di vigilanza, accertamento e informazione disciplinate nel concordato preventivo. Quindi gli incarichi di commissario giudiziale assunti nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento sono positivamente valutabili ai fini dell’inclusione nell’elenco di cui all’art. 13, comma 5, CCII.

Il CNDCEC ha pubblicato un pronto ordini il 10 luglio 2026 riguardante la domanda di iscrizione nell’elenco degli esperti per la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa.

Attenendosi alle previsioni dell’art.13, comma 3, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, recante il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, ai fini dell’inclusione nell’elenco degli esperti indipendenti per la composizione negoziata, il professionista deve:

– essere iscritto da almeno cinque anni all’Albo;

– essere in possesso della specifica formazione prevista dal decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia pro tempore applicabile;

– aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi di impresa.

La nomina del commissario giudiziale è considerata, in primo luogo, nell’art. 78, comma 2-bis, CCII ove si prevede che, nelle procedure di concordato minore,

il giudice, con decreto non soggetto a reclamo con cui dichiara aperta la procedura, nomina un commissario giudiziale se:

-è stata disposta sospensione generale delle azioni esecutive e cautelari e la nomina appare necessaria per tutelare gli interessi delle parti;

– è proposta domanda di concordato in continuità aziendale con omologazione da pronunciarsi ai sensi dell’art. 112, comma 2, CCII;

-la nomina è richiesta dal debitore.

Di poi, si annota che, ai sensi dell’art. 66, comma 1, CCII, per quanto attiene alle procedure familiari, quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni della sezione III del Capo II del Codice della crisi, vale a dire le disposizioni dettate in punto di concordato minore.

Anche in tale ipotesi, ricorrendo i presupposti di legge, il giudice può disporre la nomina di un commissario giudiziale.

Ciò posto, giova osservare, infine, che – per via del rinvio alle disposizioni del Capo III contenuto nell’art. 74, comma 4, CCII – al commissario giudiziale nominato nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento si applicano le disposizioni previste dall’art. 92 CCII e, in particolare, lo stesso è pubblico ufficiale e svolge le tipiche attività di vigilanza, accertamento e informazione disciplinate nel concordato preventivo. Alla luce di tanto, gli incarichi di commissario giudiziale assunti nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento sono positivamente valutabili ai fini dell’inclusione nell’elenco di cui all’art. 13, comma 5, CCII.

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