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La certezza fiscale passa attraverso il TCF e l’adempimento collaborativo

La Certezza Fiscale Passa Attraverso Il Tcf E L’adempimento Collaborativo
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L’adempimento collaborativo ha l’obiettivo di rendere alle imprese, in cambio di una loro postura di trasparenza, la certezza rispetto alle imposte dovute. La certezza è alimentata dallo squadernare i rischi fiscali all’amministrazione finanziaria, comunicandoli in via “tempestiva ed esauriente” (art. 5, comma 2, lettera b, D.Lgs. n. 128/2015).
La finalità del regime, riassunta nello slogan “certezza in cambio di trasparenza”, sta tutta in quel “favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale” (art. 3, comma 1, D.Lgs. n. 128/2015): per le imprese in adempimento collaborativo, e anche per l’amministrazione finanziaria, “il contenzioso tributario è inteso come una extrema ratio” (circolare 6 agosto 2026, n. 6/E, punto 3.2).

Adempimento collaborativo: certezza fiscale in cambio di trasparenza

Quello fiscale è il rischio di operare in violazione diretta della norma tributaria o in contrasto con il relativo spirito e viene declinato sotto tre specie.

Di adempimento: quale rischio di “non eseguire correttamente gli adempimenti fiscali previsti dalla normativa secondo le regole che la stessa prescrive, inclusi i rischi fiscali che derivano dai principi contabili applicati dal contribuente” (circolare n. 6/E/2026, punto 4.4).

Di frode: quando la violazione della norma tributaria sia corroborata dall’artificiosità o simulazione della condotta, che diventi così sussumibile in una fattispecie penale incriminatrice fraudolenta appunto.

Di interpretazione: vale a dire connesso all’interpretazione della normativa fiscale.

I confini tra i tre regni del rischio fiscale non sono, in realtà, così netti. Ogni adempimento fiscale, anche quello apparentemente piano, presuppone un’interpretazione: così la non corretta (agli occhi dell’amministrazione finanziaria) esecuzione di un adempimento è, spesso, preceduta da un errore interpretativo (tale sempre dal punto di vista di chi guarda dal verso del Fisco). E l’inadempimento può colorarsi di frode: di nuovo, il colore può dipendere dall’osservatore.

La certezza sui rischi di adempimento e interpretativi è anzitutto data dalla zona di comfort creata intorno all’impresa che aderisca all’adempimento collaborativo: il contribuente in regime si ritrova in un ambiente decisamente meno repressivo rispetto all’impresa che ne stia fuori, perché i termini ordinari di decadenza per l’attività di accertamento sono ridotti di due anni e, in presenza della certificazione tributaria, di un ulteriore anno (art. 6, commi 6-bis e 6-ter del D.Lgs. n. 128/2015) e perché l’ufficio competente per svolgerli è, in via esclusiva, un ufficio centrale specialistico dell’Agenzia delle Entrate, che si occupa unicamente di soggetti in adempimento collaborativo.

L’attributo specialistico è recentemente entrato nella denominazione dell’ufficio, con l’istituzione, a decorrere dal 1° aprile 2026, della Direzione Specialistica Adempimento Collaborativo, in seno alla Direzione Centrale Grandi Contribuenti e Internazionale.

Come precisato dalla circolare n. 6/E/2026 (punto 2.5), la Direzione Specialistica si può “avvalere del supporto delle Direzioni regionali per l’esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni dei soggetti aderenti. Quest’ultime agiscono in ogni caso su delega, secondo le direttive e sotto il coordinamento della struttura centrale”.

La Guardia di Finanza interviene, coordinandosi con l’ufficio specialistico, unicamente in presenza di “circostanziati e concordanti indizi di evasione, elusione o frode […] o comunque di situazioni da cui possa derivare l’esclusione” dall’adempimento collaborativo.

Sempre in tema di zona di comfort, ben diverso è confrontarsi con l’autorità fiscale ex ante su rischi fiscali, invece che ritrovarsi in azienda un’ispezione fiscale ex post, con esercizio di poteri ispettivi penetranti e incisivi. Da ultimo, per garantire un ambiente confacente a un rapporto trasparente in adempimento collaborativo, il contribuente che entra in regime può comunicare i rischi fiscali connessi a condotte poste in essere in periodi d’imposta precedenti a quello di ingresso, rimuovendo così ex post le sanzioni amministrative e la responsabilità penale correlate a violazioni riconducibili a tali rischi.

La comunicazione di rischi pregressi deve avvenire entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento di ammissione al regime e prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di indagini penali sui rischi comunicati (art. 6, comma 3-ter, D.Lgs. n. 128/2015). Valgono i limiti alla protezione rispetto alla frode fiscale, di cui si dirà infra a riguardo dei rischi interpretativi.

A garanzia della certezza su adempimenti e interpretazione concorrono poi le forme di trasparenza specifica previste dal regime.

I rischi di adempimento sono fotografati in una mappa (“RCM”), che ne rileva lo snodarsi attraverso i processi aziendali e il relativo mitigarsi per effetto di controlli di linea associati alle attività su cui si annidano i rischi. Le sanzioni amministrativo tributarie sono ridotte alla metà del minimo edittale (ai sensi dell’art. 6, comma 3-bis, D.Lgs. n. 128/2015, che aggiunge il beneficio della sospensione della riscossione delle sanzioni ridotte sino alla definitività dell’accertamento) laddove la violazione in cui l’impresa sia incorsa sia riconducibile alla mappa, “sia in termini di puntuale descrizione nella RCM di rischi e presidi, sia in termini di preventiva comunicazione all’Agenzia delle entrate della RCM rispetto alla commessa violazione” (circolare n. 6/E/2026, punto 4.4).
I rischi interpretativi sono gestiti attraverso le “interlocuzioni preventive, tempestive ed esaurienti, che costituiscono il cuore del regime di adempimento” (circolare n. 6/E/2026, punto 4.1).
Se il rischio è significativo, l’interlocuzione si svolge attraverso l’interpello abbreviato o la comunicazione di rischio; la significatività del rischio ricorre al superamento delle soglie di materialità qualitativa e quantitativa, definite con l’Agenzia delle Entrate (art. 1, comma 1, lettera j, del provvedimento 26 maggio 2017, n. 101573, ripreso dal punto 4.1 della circolare n. 6/E/2026) e per i rischi fiscali significativi, operano gli obblighi di comunicazione preventiva (art. 5, comma 2, lettera b, del D.Lgs. n. 128/2015) – l’interlocuzione si svolge attraverso l’interpello abbreviato o la comunicazione di rischio. A condizione che l’impresa agisca proattivamente, rappresentando in modo preventivo, tempestivo ed esauriente il rischio interpretativo sopra soglia, otterrà due benefici digradanti:
– il primo, risolvere ex ante potenziali dissidi interpretativi, pervenendo a una “comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali” (art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 128/2015);

– il secondo, poter attivare la lite su un atto impositivo che consegua al dissenso rispetto agli esiti dell’interlocuzione, senza applicazione delle sanzioni amministrative e senza la spada di Damocle dell’avvio di un procedimento penale; dissenso da esercitare in modo non sistematico, vale a dire senza strumentalizzazioni opportunistiche, volte a crearsi lo scudo sulle sanzioni per litigare.

I benefici sanzionatori in esito alle interlocuzioni, in forma di interpello o comunicazione di rischio, sono previsti dai commi 3 e 4 dell’art. 6, D.Lgs. n. 128/2015, per effetto dei quali le sanzioni amministrative sono disapplicate e non si configura né il reato di infedele dichiarazione, né la notizia di reato da trasmettere a cura dei funzionari dell’Agenzia delle Entrate.
Sul dissenso, il contribuente in adempimento collaborativo si astiene “dal disattendere sistematicamente le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate in risposta agli interpelli e alle comunicazioni di rischio” (punto 4.4, lettera b, dei doveri del contribuente, sanciti dal Codice di condotta approvato con D.M. 29 aprile 2024). Secondo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, la previsione sull’esercizio non sistematico del dissenso, in esito alle interlocuzioni, è volta a contrastare un eventuale abuso dell’interlocuzione preventiva in funzione di esimente sanzionatoria, come tale strumentalizzata per dar corso alla lite piuttosto che nello spirito di trasparenza richiesto all’impresa in adempimento collaborativo (punto 3.2 della circolare n. 6/E/2026).
La preventività dell’interlocuzione è registrata rispetto alla presentazione delle dichiarazioni fiscali ovvero al decorso delle scadenze fiscali; per le violazioni riconducibili alle dichiarazioni, la preventività tanto degli interpelli quanto delle comunicazioni di rischio si misura sul termine ordinario per la relativa presentazione, non essendo considerate preventive le interlocuzioni avviate su dichiarazioni integrative, tardive o sostitutive (circolare n. 6/E/2026, punto 4.3). La tempestività per l’interpello è modulata con uno spazio di tempo di 45 giorni prima del termine dichiarativo o della scadenza fiscale, mentre è data da un tempo utile che coincide con tale temine o la scadenza per le comunicazioni di rischio (art. 9, comma 4-bis, del D.M. 15 giugno 2016, come modificato dal D.M. 20 maggio 2024, e punto 4.3 della circolare n. 6/E/2026).
Per i rischi non significativi, sta all’impresa decidere di che tipo di protezione dotarsi: nessuna protezione, lasciando i rischi ai processi decisionali interni (secondo la circolare n. 6/E/2026, punto 4.4, “per i rischi interpretativi non significativi o sottosoglia il contribuente […] [può] assumersi il rischio di vedersi sanzionate ex post eventuali violazioni connesse alla fattispecie non comunicata ex ante”); la medesima protezione piena (amministrativa e penal tributaria), prevista per i rischi significativi, ricorrendo ad un’interlocuzione analoga a quella prevista per questi ultimi (i.e. interpello o comunicazione di rischio), ovvero alla condivisione dei rischi attraverso le schede di rischio interpretativo; una protezione solo sulle sanzioni amministrative, per la metà (come per i rischi di adempimento), se le relative schede di rischio interpretativo siano trasmesse alla Direzione Specialistica dopo le pertinenti scadenze.
Come chiarito dalla circolare n. 6/E/2026 (punto 4.1), la protezione piena garantita da interpello abbreviato e comunicazione di rischio si applica anche ai rischi non significativi, se comunicati attraverso questi strumenti, nei termini preventivi, tempestivi ed esaurienti prescritti: “è l’attivazione dell’interlocuzione preventiva d’impulso del contribuente a fondare il riconoscimento della premialità sanzionatoria, a prescindere dal fatto che la fattispecie segnalata all’ufficio competente superi o meno le soglie di significatività convenute”.
La circolare n. 6/E/2026 (punto 4.4) ha riconosciuto l’esimente sanzionatoria piena, di cui ai commi 3 (e 4 – non citato dalla circolare) dell’art. 6, D.Lgs. n. 128/2015, alla comunicazione dei rischi fiscali non significativi attraverso la scheda di rischio, purché inserita nel portale messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, rispettando tanto requisiti di preventività quanto prescrizioni di completezza, analoghe a quelle richieste per le comunicazioni di rischio.
L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 6/E/2026 (punto 4.4), ha inteso ricondurre le schede di rischio interpretativo trasmesse in assenza di preventività alla protezione data dal comma 3-bis dell’art. 6, D.Lgs. n. 128/2015, riconoscendo il beneficio sanzionatorio anche se le schede siano registrate dopo la scadenza dichiarativa ovvero dell’adempimento specifico – diversamente che per la mappa dei rischi di adempimento, che deve essere preventivamente notificata all’Agenzia delle entrate, per dare copertura sanzionatoria – purché la relativa condivisione sia spontanea e non indotta da un controllo dell’amministrazione finanziaria.
La facoltà di disclosure, per i rischi non significativi, diventa tuttavia obbligo, laddove la posizione interpretativa che l’impresa intenda prendere si ponga in dissenso rispetto alla prassi dell’amministrazione finanziaria (il punto 4.6 del Codice di condotta prevede che “il contribuente, indipendentemente dalla soglia di materialità, comunica tempestivamente all’Agenzia delle Entrate i casi in cui ritenga di non adeguarsi alle indicazioni dettate, in via di prassi, dall’Amministrazione finanziaria”): in tal caso, l’annotazione del dissenso può essere espressa nella mappa dei rischi interpretativi, mettendo peraltro in sicurezza l’impresa quanto meno sulle sanzioni, se la condivisione della scheda di rischio avviene prima dello spirare dei termini dichiarativi o della scadenza degli adempimenti rilevanti (circolare n. 6/E/2026, punto 3.4).
La frode fiscale non è oggetto di protezione nel regime di adempimento collaborativo. I benefici ambientali – e in particolare la riduzione del termine di accertamento – non coprono le violazioni “realizzate mediante l’utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente” (art. 6, comma 6-quater, per la riduzione dei termini di accertamento). La premialità sanzionatoria tanto amministrativa quanto penal tributaria non abbraccia i “casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente” (secondo l’incipit dei commi 3 e 4 dell’art. 6, quanto alla premialità sanzionatoria sia amministrativa sia penal tributaria) e la protezione penale, in particolare, riguarda solo l’infedeltà dichiarativa e non la frode e, nell’ambito dell’infedeltà dichiarativa, non copre l’indicazione nelle dichiarazioni annuali di “elementi passivi inesistenti” (comma 4 dell’art. 6; sul punto, la circolare n. 6/E/2026, punto 4.8, ha precisato che non sono “elementi passivi inesistenti” non solo i costi esistenti sul piano fattuale, ma anche le variazioni in diminuzione del reddito, appostate dal contribuente in applicazione di normative tributarie quali il patent box o la participation exemption, nel caso l’amministrazione finanziaria ne disconosca la spettanza). D’altronde sarebbe improbabile un’interlocuzione preventiva avviata dal contribuente sulla pianificazione di una frode fiscale.

Margini di copertura sulla frode fiscale, tuttavia, sono assicurati dalla mappatura puntuale dei pertinenti presidi, nella RCM, come si dirà più avanti.

Il controllo del rischio fiscale attraverso il Tax Control Framework

La trasparenza, per abilitare la certezza tributaria, nell’adempimento collaborativo, presuppone che l’impresa sia in controllo dei rischi fiscali. Questa condizione è data, nel disegno normativo dell’adempimento collaborativo, dall’adozione di un sistema di controllo interno del rischio fiscale – Tax Control Framework o TCF – opportunamente “inserito nel contesto del sistema integrato di governo aziendale e di controllo interno” (art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 128/2015).

Rispetto ai tre regni del rischio fiscale di cui abbiamo detto, gli strumenti specifici di presidio che il TCF mette a disposizione a servizio della trasparenza sono la RCM, per il rischio di adempimento e per il rischio di frode fiscale, ed un apposito processo per la gestione della fenomenologia di rischio interpretativo. Un breve cenno a ciascuno di questi architravi del TCF, i quali, peraltro, operano all’interno dell’architettura più ampia del TCF, fondata su ambiente di controllo, governance, tax risk assessment e monitoraggio nel continuo, oltre che sulla certificazione da parte di professionisti indipendenti.

Con la RCM, vengono mappati i processi aziendali (ben oltre i confini del solo processo fiscale), per identificare, in modo granulare, dove si annidino rischi fiscali di adempimento e per rilevare puntualmente i controlli che li mitighino. Lo spettro di copertura della RCM è ampio e deve avere riguardo non solo ai rischi fiscali in sé, bensì anche, a monte, ai rischi contabili che hanno un impatto fiscale (il riferimento è ai rischi fiscali che derivano dai principi contabili applicati dal contribuente, che rientrano nella mappatura di rischi fiscali ai fini dell’adempimento collaborativo, come previsto dall’art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 128/2015): il dato che alimenta il calcolo delle imposte, nonché la relativa contabilizzazione devono essere messe in sicurezza, per garantire la solidità di ciò che supporta la determinazione dei tributi. In questo esercizio di mappatura, l’impresa può integrare il TCF con i processi di controllo interno già presenti in azienda, ad esempio i presidi dell’informativa contabile-finanziaria (con particolare riguardo ai sistemi di controllo contabile, le linee guida per la predisposizione del TCF, emanate dall’Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 5320 del 10 gennaio 2025, e la circolare n. 6/E/2026, punti 1.1 e 1.2, hanno fornito utili indicazioni sulla modalità di integrazione), ma anche i presidi di conformità adottati in applicazione di normative di settore come quella bancaria (il riferimento è a processi di conformità alla normativa tributaria, adottati dalle banche, in ossequio agli obblighi di vigilanza prescritti dalla circolare n. 285 di Banca d’Italia); si ritiene, inoltre, necessario valorizzare e integrare con il TCF, altresì, i presidi esterni, quali quelli, ad esempio, della revisione legale o della vigilanza cooperativa.
Un accenno in tal senso si ritrova nella circolare n. 6/E/2026 (punto 1.2), dove si prevede di valorizzare le verifiche già effettuate dal revisore legale. Nell’interesse dell’impresa, devono essere coordinati e integrati con il TCF anche i presidi esterni, quali quelli previsti, ad esempio, per la vigilanza sugli enti cooperativi (ex D.Lgs. n. 220/2002).
Il rischio di frode fiscale entra a pieno titolo nella RCM, dovendo quest’ultima rilevare, tra l’altro, “specifici presidi antifrode rilevanti in ambito fiscale”, così da integrare la mappatura del TCF con il modello di organizzazione adottato dall’impresa, in conformità alla disciplina della responsabilità dell’ente – Modello 231 (art. 6, D.Lgs. n. 231/2001; secondo le indicazioni delle linee guida e della circolare n. 6/E/2026, punto 3.1, i rischi di frode fiscale “[…] devono essere attentamente mappati e presidiati, anche attraverso l’implementazione del Modello 231 opportunamente integrato con il TCF”). La RCM che includa i presidi antifrode abilita l’identificazione di eventuali violazioni che si caratterizzino come frode fiscale: il controllo preventivo assicurato dal TCF, nell’ambiente dell’adempimento collaborativo, dà così corso ad un’azione rimediale che precede la formale conoscenza di attività di indagine avviate in sede amministrativa o penale e che può condurre, attraverso l’attivazione del ravvedimento operoso, sia a modulare le sanzioni amministrative, con i benefici dell’adempimento collaborativo, sia, a certe condizioni, a garantirsi la non punibilità dei reati, anche di frode fiscale (ai sensi dell’art. 13, comma 2, D.Lgs. n. 74/2000, anche per i delitti di frode fiscale ex articoli 2 e 3, la causa di non punibilità opera se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso, di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997). Resta ferma – ad oggi – la responsabilità dell’ente. L’integrazione tra TCF e Modello 231 richiede inoltre opportuni flussi informativi tra l’Organismo di Vigilanza preposto al secondo e la funzione responsabile del primo.
La responsabilità dell’ente resta, ad oggi, ferma in virtù del principio di autonomia previsto dall’art. 8, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 231/2001, rispetto alla sopravvenuta non punibilità del reato presupposto. Nel progetto di riforma della responsabilità degli enti è, peraltro, prevista l’estensione a quest’ultima della non punibilità dei reati tributari, perfezionata a seguito del ravvedimento operoso (Atto Camera n. 3127, depositato il 2 ottobre 2026)

Da ultimo, il TCF prevede la definizione di un processo per identificare, misurare e gestire il rischio fiscale interpretativo. Degli elementi che compongono il TCF è certamente quello più rilevante, perché consente di far emergere le posizioni di rischio da portare alla preventiva condivisione con l’Agenzia delle entrate: adempiendo in tal modo ad un obbligo di trasparenza, per i rischi fiscali significativi, ed ottenendo in cambio il massimo livello di protezione, con la penalty protection piena di cui si è detto. Il processo interpretativo deve prevedere:

i) l’identificazione delle fonti di innesco, date da operazioni non routinarie, processi di aggiornamento fiscale, erogazione di consulenza fiscale interna e processi di adempimento;

ii) la valutazione tracciata e ripercorribile del rischio, attraverso analisi qualitative (driver di certezza) e quantitative (delta tax, integrato da indici di pericolosità fiscale);

iii) l’attivazione di strumenti di gestione del rischio, in funzione della magnitudine quali-quantitativa del rischio.

In particolare, al superamento della soglia di materialità qualitativa (certezza) e quantitativa (delta tax), il processo deve prevedere l’avvio delle interlocuzioni obbligatorie – preventive, tempestive ed esaurienti – con l’Agenzia delle Entrate; sotto la soglia di materialità, il processo deve registrare le analisi e le valutazioni svolte in una mappa dei rischi fiscali interpretativi, con facoltà per i contribuenti di comunicare singole fattispecie di rischio, attraverso le schede da trasmettere alla Direzione Specialistica, tramite il portale dell’adempimento collaborativo. Facoltà che diventa obbligo, in caso sia assunta una posizione difforme rispetto alla prassi dell’amministrazione finanziaria

La trasparenza nella comunicazione dei rischi premia il contribuente, sotto il profilo sanzionatorio, anche laddove l’Agenzia delle entrate non condivida la valutazione del rischio cui l’impresa sia pervenuta, applicando il processo interpretativo: la qualificazione di una fattispecie come priva di rischi interpretativi, in esito ad un percorso di analisi che ne abbia escluso, ad esempio, la significatività qualitativa (i.e. qualificando come certa la posizione), se svolto secondo le regole che ci si è dati con il processo interpretativo, opportunamente tracciato e ripercorribile, non fa venir meno la protezione sanzionatoria, laddove la fattispecie sia stata condivisa attraverso una scheda di rischio, pure se la Direzione Specialistica dovesse contestare una diversa interpretazione ed un quantum di maggiori imposte ben superiore rispetto alla soglia di materialità quantitativa.

In questo senso depone il passaggio della circolare n. 6/E/2026 (punto 4.4), in cui si prevede che “tutto ciò resta valido [i.e. la protezione sanzionatoria per un rischio non significativo, data dalla relativa comunicazione attraverso la scheda di rischio] anche quando la policy abbia portato il contribuente a valutare la fattispecie priva di rischi interpretativi [ad esempio: certa, per il mancato superamento della soglia di materialità qualitativa] e anche nel caso in cui l’ufficio competente prenda una posizione non in linea con l’interpretazione data dal contribuente”.

Una riflessione conclusiva per le PMI

Per le imprese di minori dimensioni, che non integrano i requisiti di ricavi o volume d’affari per l’accesso all’adempimento collaborativo, è stato introdotto un regime opzionale, subordinato comunque all’adozione del TCF, in tutte le componenti rilevanti, tra cui RCM e processo di gestione del rischio interpretativo di cui si è detto.

L’istituto, tuttavia, prevede limitati benefici: non è garantita la zona di comfort prevista per l’adempimento collaborativo, se non per la protezione sui rischi pregressi, estesa agli aderenti al regime opzionale con regole analoghe a quelle sopra ricordate valevoli per l’adempimento collaborativo, e la premialità sanzionatoria è circoscritta alla presentazione di un’istanza di interpello.

L’impegno organizzativo richiesto per l’adozione del TCF si rivela spesso poco compatibile con gli assetti delle imprese di medio-piccole dimensioni, anche ponderando i benefici ritraibili dal regime opzionale. Pure per molte imprese che, in termini di ricavi, sarebbero in perimetro dell’adempimento collaborativo, dotarsi di un TCF può risultare non proporzionato da un punto di vista organizzativo e di governance, se si tiene in conto la necessità di mettere in atto un sistema di controllo interno a tre linee di difesa, che monitori nel continuo i processi aziendali per i rischi contabili, fiscali e di frode, e che sia certificato da un professionista indipendente.

Per le imprese di medie e piccole dimensioni, sarebbe auspicabile l’introduzione di un regime di certezza tributaria, che riconosca sia benefici ambientali, sia benefici sanzionatori, similmente all’adempimento collaborativo, facendo leva su controlli interni proporzionali, quali l’adozione di un Modello 231 e la revisione legale dei conti, nonché su strumenti di controllo esterno, quali ad esempio il rilascio della certificazione tributaria c.d. visto pesante (il riferimento è alla certificazione tributaria di cui all’art. 36, D.Lgs. n. 241/1997), che attesti la corretta applicazione delle norme tributarie sostanziali, nonché l’esecuzione degli adempimenti, dei controlli e delle attività indicati annualmente con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze. Si dovrebbe contestualmente procedere ad aggiornare il quadro normativo di riferimento del visto pesante, per allinearlo alla fiscalità delle imprese di oggi.

Il decreto ministeriale che, da ultimo, ha regolato gli adempimenti per il rilascio del visto pesante risale al 18 maggio 2004 e, inoltre, i controlli previsti per il rilascio del visto pesante sono riferiti alle sole componenti del reddito di impresa, rilevanti ai fini delle imposte dirette, non essendo prescritte verifiche relative a IVA e obblighi di sostituzione d’imposta.

L’aggiornamento del relativo quadro di riferimento del visto pesante è, peraltro, necessario anche per rendere questo strumento fruibile per le imprese aderenti all’adempimento collaborativo, che ne ritraggono il beneficio ambientale dell’ulteriore anno di riduzione del termine per i controlli.

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