La definizione delle liti pendenti IVA arriva dinanzi alla Corte di Giustizia UE

Con le conclusioni 11 giugno 2026, rese nella causa C-308/25, l’Avvocato Generale UE ha evidenziato che non è ammissibile una normativa nazionale (nella specie, italiana) ai sensi della quale le controversie in materia di IVA, ad eccezione di quelle relative all’IVA all’importazione, possono essere definite su domanda del soggetto passivo a fronte del pagamento di una determinata percentuale dell’imposta dovuta, la quale varia in funzione del grado di giudizio e dell’esito delle fasi procedurali precedenti, senza che il soggetto passivo sia tenuto a pagare sanzioni o interessi di mora, e senza che l’amministrazione tributaria possa opporsi alla domanda per motivi diversi da quelli formali.

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