
Si considera omessa, “ai fini della liquidazione”, anche la dichiarazione IVA priva dei quadri necessari a liquidare l’imposta. È quanto prevede l’art. 54-bis.1 del D.P.R. n. 633/1972, introdotto dalla legge di Bilancio 2026 e reso operativo dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2026. L’inciso circoscrive l’equiparazione alla sola procedura automatizzata, pertanto a ogni altro effetto la dichiarazione “in bianco” resta una dichiarazione presentata, sia pure infedele. Prima della comunicazione il contribuente dovrebbe quindi poter correggere la dichiarazione “in bianco” con l’integrativa e il ravvedimento operoso, a un costo assai inferiore a quello della liquidazione.
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