
Come vedremo, il vero beneficio per gli utilizzatori, privati o professionali, riguarda la facilità di consultazione e di comprensione dei contenuti. Dall’esame del nuovo testo emerge la volontà del legislatore delegato di incentivare la stabilità degli istituti tributari e di normalizzare il processo di formazione delle norme tributarie, sottraendole alle continue e scoordinate modifiche dettate dalle esigenze di gettito.
Lo sforzo organizzativo si rileva dall’impostazione del nuovo Testo Unico, organizzato in quattro macro-aree, corredate da nove allegati tecnici:
– parte I – Regime ordinario (articoli 1-200): riprende l’impianto classico di IRPEF e IRES, con i quattro titoli dedicati a persone fisiche, società, disposizioni comuni e rapporti internazionali;
– parte II – Regimi speciali (articoli 201-307): raccoglie le discipline settoriali finora sparse tra leggi di bilancio e decreti autonomi;
– parte III – Imposizione minima globale (articoli 308-360): ospita la Global Minimum Tax;
– parte IV – Disposizioni varie, transitorie e finali (articoli 361-377).
Un elemento sicuramente apprezzabile è l’indicazione, accanto a ogni articolo, dei riferimenti della norma “storica” di provenienza, dettaglio che consente di individuare rapidamente la corrispondenza tra la vecchia e la nuova numerazione, facilitando così il lettore nell’orientamento e nella ricerca dei riferimenti.
Per l’IRPEF sono stati mantenuti invariati i concetti relativi al presupposto d’imposta, ai soggetti passivi e alle sei categorie reddituali. La novità sta nella ricollocazione sistematica delle norme: disposizioni su detrazioni, carichi di famiglia e crediti d’imposta, prima disperse in decine di provvedimenti, sono ora aggregate in articoli sequenziali.
Nel caso dei professionisti, il principio di cassa resta il criterio cardine, ma vengono chiariti i tetti di deducibilità per formazione e aggiornamento professionale.
In merito all’IRES si segnala la piena stabilizzazione delle regole su participation exemption ed esclusione dei dividendi, oltre a un aggiornamento della base imponibile per gli intermediari finanziari. Rilevante anche il coordinamento con il codice della crisi d’impresa: il termine “fallimento” è sostituito ovunque da “liquidazione giudiziale”, mettendo fine a disallineamenti terminologici che generavano incertezze interpretative.
È forse nella parte II, relativa ai regimi speciali dove si sono concentrate le novità pratiche di maggior impatto, ad esempio:
– cedolare secca locazioni immobiliari (articoli 203-205): requisiti soggettivi e oggettivi per l’aliquota agevolata definiti e coordinati in modo perentorio. Trovano posto anche le locazioni brevi (art. 207);
– rientro lavoratori dall’estero (art. 225 e seguenti): gli sgravi per chi trasferisce la residenza fiscale in Italia vengono inseriti nel testo unico e coordinati con i nuovi regolamenti UE;
– premi di produttività e mance nel turismo (articoli 227-228): la tassazione sostitutiva sui premi di risultato trova sistemazione organica, così come il trattamento delle mance nel settore alberghiero e della ristorazione;
– società di comodo (articoli 301-302): viene integrata nel nuovo TUIR la normativa che prevede un’aliquota maggiorata IRES per le società di comodo.
Altra scelta tecnica significativa per la semplificazione organizzativa riguarda i bonus edilizi: la disciplina ordinaria e permanente delle detrazioni spettanti per le misure antisismiche, la riqualificazione energetica degli edifici e il recupero del patrimonio edilizio è stata collocata nella Parte I, mentre le aliquote flessibili e transitorie per i singoli anni di applicazione restano isolate nella Parte IV.
Come sottolineato, il focus sul nuovo TUIR non va posto sulle modifiche di contenuto dei singoli articoli, tutto sommato limitate, ma invece sul perseguimento di un obiettivo di riorganizzazione e semplificazione del corpus normativo complessivo delle imposte dirette.
Non si possono dimenticare gli esiti degli studi che evidenziano come la complicazione normativa frena la crescita economica italiana, ostacolando la produttività, ritardando gli investimenti e rallentando la Pubblica Amministrazione.
Pensiamo ad un soggetto estero (persona fisica o società) che voglia approcciarsi al nostro sistema tributario per valutare un investimento nel nostro Paese: avere razionalizzato la normativa riferita alle imposte dirette semplificherà notevolmente la sua analisi e le sue determinazioni di convenienza. Si consideri, inoltre, la facilitazione che ne potranno beneficiare le analisi comparative tra i sistemi fiscali dei diversi paesi, svolte oggi anche tramite sistemi di AI.
Una razionalizzazione del sistema riferito alle imposte dirette consentirà più facili riscontri nella valutazione degli accordi internazionali, nelle analisi della tassazione sui redditi svolte dall’Unione Europea (per coordinare le norme nazionali), nei ragionamenti riferiti alla reale incidenza dell’imposizione minima globale (Pillar Two).
Le nuove disposizioni, come detto, si applicano dal 1° gennaio 2027, ma lo sforzo di adeguamento degli operatori deve essere immediato: ogni riferimento normativo presente nella modulistica aziendale, nei contratti, nei software amministrativi e nei riferimenti di compliance dovrà essere rimappato e adeguato. È quindi opportuno acquisire fin da subito familiarità con la nuova struttura testuale, per ridurre il rischio di errori nei richiami normativi.
L’auspicio è che questo sforzo di normalizzazione e riorganizzazione legislativa possa estendersi anche ad altri ambiti normativi, contribuendo a perseguire un obiettivo di stabilità essenziale per la competitività del sistema Paese.
