1. Con la
sentenza n. 50 depositata il 13 aprile 2026 la
Corte costituzionale ha ricostruito, con l’ormai abituale tecnica redazionale della
sentenza-trattato (motivazione molto estesa, ricostruzione storica, ampi riferimenti sistematici), i
rapporti tra il
processo penale e il
processo tributario quali risultano dall’
art. 21-bis del
D.Lgs. n. 74/2000 [introdotto dall’
art. 1, comma 1, lett. m), del
D.Lgs. n. 87/2024, recante “
Revisione del sistema sanzionatorio tributario ai sensi dell’articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111”], il cui comma 1 prevede che “la sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi”.
– l’
art. 24 Cost., “poiché l’
Agenzia delle entrate […] sarebbe soggetta agli
effetti assolutori della
sentenza penale nel
giudizio tributario, senza avere, tuttavia, la possibilità di tutelare il credito fiscale nel processo penale costituendosi parte civile, atteso che, secondo la
sentenza Cass., SS.UU. civ., n. 29862 del 2022, di questo strumento processuale l’Agenzia delle entrate potrebbe avvalersi solo per richiedere il risarcimento del danno subito, non il pagamento del tributo evaso”;
– l’
art. 3 Cost., “perché introdurrebbe una
non ragionevole disparità di
trattamento fra gli
effetti assolutori extra penali per reati non tributari e quelli per
reati tributari”, considerato che “mentre l’art. 652 cp.p. prevede che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata a seguito di dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo solo se il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile nel processo penale, analoghi limiti non sarebbero previsti nella disposizione censurata, posto che la stessa consentirebbe l’estensione del giudicato penale di assoluzione nel giudizio tributario a prescindere dal fatto che l’amministrazione finanziaria abbia preso, o abbia potuto prendere, parte al processo penale”;
– gli
articoli 3 e
53 Cost., perché si verrebbe a determinare “una situazione di
disuguaglianza tributaria tra il
contribuente assolto in sede penale il quale ottiene l’automatico annullamento giudiziale dell’avviso di accertamento […] quand’anche egli manifesti una propria capacità contributiva, mentre eguale sorte non è assicurata al
contribuente che non sia
mai stato attinto da procedimento penale, nonostante abbia commesso violazioni tributarie, giustappunto, meno gravi”, potendo quindi anche accadere che si dia “automatico ingresso nel processo tributario alla sentenza irrevocabilmente assolutoria, anche quando la stessa […] sia fondata su vizi procedurali o di inutilizzabilità probatoria” (solo CGT I gr. Roma);
– l’
art. 102, comma 1, Cost., perché risulterebbe lesa la
funzione giurisdizionale esercitata dal
giudice tributario, e l’
art. 111, comma 1, Cost., perché quest’ultimo non potrebbe esercitare “il proprio potere di valutare autonomamente se e quali effetti avrebbe nel processo tributario la sentenza penale di assoluzione” (solo CGT I gr. Roma);
– gli
articoli 111, commi 1 e 2, e
24 Cost., perché i
poteri processuali delle parti non risulterebbero
omogenei, non potendo contare l’Amministrazione finanziaria sull’automatica trasposizione nel processo tributario dei fatti materiali accertati in quello penale in caso di sentenza di condanna resa nei confronti del contribuente (solo CGT I gr. Roma).
Si tratta di questioni tutt’altro che consistenti e persuasive che, era facile prevederlo, non potevano essere accolte dalla Corte costituzionale. Lo
scontato esito, tuttavia, non rende meno interessante la pronuncia, atteso che la Corte ha colto l’occasione per prodursi in un’azione che, in disparte le perplessità metodologiche in merito all’opportunità di dismettere i panni del legislatore negativo per assumere quelli di chi, interpretando dall’alto scranno del giudice delle leggi, finisce per
svolgere funzioni di indirizzo politico-legislativo, restituisce soluzioni che, nella consapevolezza della problematicità del “doppio binario”, valorizzano dell’azione riformatrice l’”obiettivo di garanzia e di semplificazione nell’ambito del complesso rapporto tra il processo penale e quello tributario” e l’avvertita necessità di rendere “concreta, anche a livello processuale, l’esigenza di tutela della posizione soggettiva del contribuente” (par. 26.5). Finalità/necessità, queste, in alcun modo sentite dai giudici remittenti, i quali, vittime, per usare le parole della Corte (ma l’opinione è del tutto personale), della “risalente visione autoritaria del rapporto tra amministrazione finanziaria e contribuente” (26.5), hanno sostenuto la tesi, così
schierandosi decisamente dalla parte del
fisco, dell’
incoerenza rispetto ai
principi costituzionali di una
norma che, impedendo di rimettere in discussione fatti materiali la cui esistenza emerga nel processo penale chiusosi con sentenza di assoluzione avente le caratteristiche surricordate, andrebbe ingiustificatamente a
detrimento del
ruolo del giudice tributario, il cui compito, nell’evidenziata prospettazione, sarebbe quello di verificare l’esistenza dell’illecito secondo metriche probatorie più idonee, perché meno rigorose, a far emergere la capacità contributiva da assoggettare a tassazione. In tal senso, peraltro, si era
già pronunciata la Cassazione (di cui i remittenti sono zelanti epigoni) nella controversa
sentenza n. 3800 del 2025 (su cui il mio Editoriale “
Sull’efficacia delle sentenze penali di assoluzione solo per le sanzioni: una pioggia di critiche, in attesa delle SS.UU.”), laddove si legge che, mentre “sulla sanzione (penale e amministrativa-tributaria) è preminente la necessità che il regime sanzionatorio, in applicazione del principio del ne bis in idem, sia unitario, non contraddittorio e proporzionato”, sull’imposta, invece, “l’
accertamento mira ad assicurare l’attuazione delle norme impositive in funzione dell’obiettivo di attuare la “
giusta imposizione” nell’equilibrio tra dovere contributivo e principio della capacità contributiva, che viene realizzato con gli strumenti previsti dall’ordinamento tributario e secondo i criteri di riparto della prova tra il contribuente e il fisco”.
2. Nella prospettiva garantistica di cui si è detto (già fatta propria dalla
Consulta nella sentenza n. 137 del 2025), che non può non tener conto della correlazione, il passaggio è importantissimo, tra l’art. 21-bis e l’
art. 7, comma 5-bis, del
D.Lgs. n. 546/1992, norma cardine in tema di ripartizione e valutazione della prova introdotta con la riforma di cui alla
legge n. 130/2022 (sempre 26.5), la Corte ha ritenuto non fondate le questioni poste dai giudici remittenti per i motivi che qui di seguito sinteticamente si espongono.
Quanto alla prima, concernente la
violazione del
diritto di difesa dell’
Agenzia delle entrate, che, in tesi, non potrebbe intervenire nel processo penale in modo da tutelare adeguatamente il credito fiscale, non è stato difficile per la Consulta evidenziare, seppur sulla scorta di ambigua premessa, quella secondo cui “le
fattispecie penal-tributarie non attengono tanto all’interesse fiscale, quanto piuttosto sono
rivolte a presidiare il
corretto adempimento degli
obblighi e delle
obbligazioni tributarie” (quale la differenza?), che: i) la
tutela del
credito tributario, tanto più dopo la riforma di cui al
D.Lgs. n. 87/2024, “
non è certamente
estranea al perseguimento dell’
interesse pubblico cui è istituzionalmente rivolta l’azione del pubblico ministero, che è dotato di adeguati strumenti processuali e dispone, ai sensi dell’
art. 327 cod. proc. pen., della polizia giudiziaria, ivi inclusa quella avente competenza generale in materia economica e finanziaria, ovvero la Guardia di finanza”; ii) la
disciplina del
processo penale è sicuramente
funzionale, la Corte si sofferma anche su questo (27.1.1), ad assicurare tutela al credito erariale (cfr. gli
articoli 12-bis,
13 e
13-bis del
D.Lgs. n. 74 del 2000); iii) l’
Agenzia delle entrate può comunque
partecipare al
processo penale come
parte civile (27.1.2).
Argomenti, questi, che, a ben vedere, giustificano dal punto di vista costituzionale anche la differenza, stigmatizzata con la seconda questione di legittimità posta dai rimettenti, tra l’
art. 652 c.p.p., che limita l’
effetto delle
sentenze penali di assoluzione nei
giudizi civili o amministrativi ai soli casi in cui il danneggiato si sia costituito parte civile, e l’
art. 21-bis: se ci pensa il
pubblico ministero a
tutelare le “
ragioni del fisco” nel
processo penale, per quale ragione la mancata previsione della costituzione di parte civile dell’Agenzia delle entrate quale condizione di efficacia del giudicato penale nel processo tributario dovrebbe considerarsi irragionevole e, quindi, contrastante con il principio di cui all’
art. 3 Cost.?
A ciò potrebbe aggiungersi che la deroga all’
art. 652 c.p.p. si giustifica anche perché l’
art. 21-bis del
D.Lgs. n. 74/2000 mira all’
eliminazione del bis in idem in un contesto in cui la pretesa tributaria comprende anche sanzioni che non differiscono, tanto più se ci si pone in una prospettiva unionale, da quelle penali. Non persuade del tutto, quindi, la scelta di fondare il rigetto della seconda questione di legittimità principalmente sulla natura processuale dell’
art. 21-bis del
D.Lgs. n. 74/2000 e, quindi, sul limite rappresentato dalla possibilità (per il vero discutibile, ancorché condivisa dalla giurisprudenza consolidata della Corte) di censurare le sole scelte legislative in materia processuale che si connotino per una irragionevolezza/arbitrarietà “manifesta” (lo stesso argomento, peraltro, è utilizzato anche in risposta alla pretesa violazione del principio di ragionevolezza per la non automatica efficacia a favore dell’amministrazione della sentenza penale di condanna del contribuente, ma, vista la funzione della norma censurata, non ce n’era nemmeno bisogno). Suscita
qualche dubbio anche l’affermazione, quanto meno imprudente, secondo la quale nell’
art. 21-bis del
D.Lgs. n. 74/2000, a differenza che nell’
art. 652 c.p.p., verrebbe in rilievo “non già un diritto individuale, bensì l’
interesse generale all’
assolvimento del
dovere tributario” (28.1): essa, infatti, contraddice quanto affermato dalla stessa Corte pochi paragrafi prima (26.5), laddove, se ne è già dato conto, si è specificato che l’istituto mira a rendere “concreta, anche a livello processuale, l’esigenza di tutela della posizione soggettiva del contribuente”.
3. Ma veniamo alla parte più rimarchevole della sentenza, quella in cui si riscontrano le questioni di costituzionalità basate sulla assunta disuguaglianza tra chi subisce un processo penale e chi, invece, riesce a evitarlo perché ha commesso illeciti meno gravi, in un contesto in cui potrebbero produrre effetti nel processo tributario anche sentenze che fondano l’assoluzione su vizi procedurali o di inutilizzabilità probatoria.
La Consulta muove, anche qui, dall’impostazione garantista della riforma: “quando nei due processi i fatti sono i medesimi e le valutazioni raggiunte nel processo penale […] conducono all’assoluzione con le formule “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso”, il processo tributario non può attestare una diversa e contraria realtà fenomenica”. Conclusione, questa, tuttavia, che, secondo la Corte, rischierebbe di collidere con il principio di ragionevolezza se non si adotta l’interpretazione costituzionalmente orientata che qui di seguito si descrive.
La Corte costituzionale parte dall’evidenziazione di un’ulteriore differenza della norma scrutinata rispetto all’
art. 652 c.p.p., il quale
collega gli
effetti del
giudicato assolutorio in ambito extrapenale all’
effettivo accertamento circa l’
insussistenza del fatto o riguardo all’impossibilità di attribuirlo all’imputato. L’
art. 21-bis del
D.Lgs. n. 74/2000, invece, prevede che la
sentenza debba avere riguardo “agli stessi
fatti materiali oggetto di
valutazione del
processo tributario”, non escludendo, quindi, la pronuncia di assoluzione fondata sull’insufficienza di prove e resa ai sensi dell’
art. 530, comma 2, c.p.p.
Si tratta di
interpretazione condivisibile, sia perché non tradisce la lettera della legge, che si pone inequivocabilmente in tal senso, sia perché, dal punto di vista sistematico, una diversa conclusione sarebbe irragionevole in presenza di una norma, l’
art. 7, comma 5-bis, del
D.Lgs. n. 546/1992 (le cui assonanze con l’
art. 530, comma 2, c.p.p. sono evidentissime), che ha equiparato lo standard probatorio richiesto nel processo tributario a quello prescritto in ambito penale.
Di qui le prime
importanti conclusioni: (i) risulta inattuale il riferimento a criteri di
riparto dell’
onere della prova propri del diritto tributario in quanto diversi, perché meno rigorosi, rispetto a quelli invalsi nel dibattimento penale; (ii) sono infondate le letture svalutative della
norma processual-tributaria ancora prevalenti nella giurisprudenza della Corte di cassazione; (iii) la valutazione dell’
insussistenza del fatto per
insufficienza delle
prove operata dal giudice penale non è dissimile da quella a cui è obbligato il giudice tributario, con conseguente automatica efficacia del giudicato nel processo tributario in forza dell’
art. 21-bis del
D.Lgs. n. 74/2000.
Tale regola, però, soffre di due consistenti (e discutibili per come sono state formulate) limitazioni.
La prima promana dall’esigenza di
evitare che, nei casi in cui l’ufficio finanziario possa servirsi di presunzioni legali, così avendo la possibilità di sfruttare la posizione di vantaggio che deriva dall’inversione dell’onere della prova voluta dal legislatore, la
sentenza penale di assoluzione determini uno
sbilanciamento eccessivo a danno dell’autonomia di
valutazione del giudice tributario, che è preservata, rispetto al processo penale, dalla stessa scelta legislativa a favore dell’amministrazione. Alla perentoria lettura della non operatività dell’
art. 21-bis del
D.Lgs. n. 74/2000 in tutti i casi, per il vero circoscritti, in cui entrano in gioco le presunzioni legali, il Giudice delle leggi, alla costante ricerca della ragionevolezza, preferisce altra soluzione: l’
efficacia del giudicato secondo le prescrizioni della norma censurata
continua a sussistere qualora nel
processo penale venga positivamente
accertata l’
inesistenza del fatto su cui si regge la
deduzione legale. “A titolo esemplificativo” – sostengono i Giudici delle leggi – “qualora il contribuente fornisca nel processo penale la prova contraria richiesta dall’
art. 73, comma 5-bis, del
D.P.R. n. 917 del 1986, introdotto per contrastare le esterovestizioni, dimostrando che il consiglio di amministrazione non è composto in prevalenza da consiglieri residenti nel territorio dello Stato, la
sentenza penale farà
stato nel processo tributario, perché i fatti valutati sono i medesimi e non si è verificato alcun irragionevole disallineamento tra i due processi” (30.1.2). Il che costituisce, tuttavia, un’ingiustificata deroga alla condivisibile regola fatta emergere poco prima dalle nebbie dell’interpretazione adeguatrice, quella secondo la quale anche il fatto materiale non sufficientemente provato nel processo penale fa stato nel processo tributario in presenza dei presupposti di cui all’
art. 21-bis del
D.Lgs. n. 74 del 2000: perché mai, quindi, se il pubblico ministero, per restare all’esempio, non si sia curato di dimostrare che la maggior parte dei componenti del consiglio di amministrazione della società ritenuta esterovestita erano residenti nel territorio dello Stato, tale fatto, insussistente perché non dimostrato, dovrebbe essere sottoposto all’ulteriore vaglio della giustizia tributaria? Non è forse vero che anche nel processo tributario la mancata dimostrazione della residenza italiana della maggior parte degli amministratori farebbe “saltare” la presunzione legale? Perché si è sentito il bisogno di salvaguardare, con grave impatto sul rigore dogmatico della precedente acquisizione, la presunzione anche laddove non si sia data dimostrazione dell’esistenza del fatto noto su cui si impernia il ragionamento inferenziale?
Il secondo limite riguarda l’ipotesi in cui l’
assoluzione consegua “esclusivamente […] alla
verifica che la
totalità degli
elementi probatori è stata
acquisita in
violazione di
specifiche regole stabilite dalla
legge processuale penale,
non previste però nell’ambito del
diritto tributario” (30.1.2), ipotesi nella quale, secondo la Corte, l’
automatismo non opererebbe, di tanto che “spetterà al giudice tributario la verifica, secondo le regole dell’ordinamento fiscale, in ordine all’eventuale utilizzabilità di tali elementi probatori all’interno del processo tributario” (30.1.2). Si tratta, anche qui, di
soluzione tutt’altro che convincente visto che l’
art. 7-quinquies dello
Statuto dei diritti del contribuente, anch’esso introdotto dalla riforma, stabilendo che “non sono utilizzabili ai fini dell’accertamento amministrativo o giudiziale del tributo gli elementi di prova acquisiti […] in violazione di legge”, non consente l’utilizzo degli elementi probatori illegittimamente acquisiti in ambito penale: la “
legge processuale penale”, infatti, è certamente da ricomprendersi nella “legge” di cui alla norma da ultimo citata, sicché la sua violazione non può che dare luogo, analogamente a quanto accade in ragione dell’applicazione dell’
art. 191 c.p.p., alla sanzione di inutilizzabilità prevista dalla norma statutaria. L’
art. 21-bis del
D.Lgs. n. 74 del 2000 dovrebbe quindi pienamente operare anche in un contesto come quello descritto.
4. Come è noto, le Sezioni Unite della Cassazione sono state chiamate a pronunciarsi sul contrasto giurisprudenziale:
– in merito alla rilevanza nel
giudizio tributario delle sentenze emesse ai sensi dell’
art. 530, comma 2, c.p.p.
Quali potranno essere gli effetti dell’importante sentenza n. 50/2026 della Consulta sulla decisione delle Sezioni Unite?
Ora, quanto alla seconda questione la Corte si è chiaramente espressa specificando che l’interpretazione adeguatrice dell’
art. 21-bis del
D.Lgs. n. 74 del 2000 impone di
non escludere, in perfetta aderenza alla lettera della legge, le
sentenze di assoluzione per
insufficienza di prove.
Meno chiare, ma comunque orientate nel senso dell’
impossibilità di
limitare gli
effetti del giudicato alle
sole sanzioni, le indicazioni sull’
altra questione controversa: non solo si è definita
non implausibile la tesi dell’
estensione del
giudicato penale anche all’
imposta (23.1), ma, soprattutto, valorizzando, come si è visto, i profili di novità dell’
art. 7, comma 5-bis, del
D.Lgs. n. 546/1992, si è
messo in crisi il presupposto su cui si fonda l’infondatissima ricostruzione, quello, più che inquietante, secondo il quale le
metriche probatorie tra i due processi dovrebbero comunque
considerarsi, a prescindere dal chiarissimo dato testuale della nuova norma sull’onere della prova nel procedimento/processo tributario,
diverse perché le minori garanzie di cui, in tesi, disporrebbe il contribuente consentirebbero di meglio realizzare il principio di capacità contributiva.
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