Operazioni oggetto di accordi transattivi: il trattamento IVA

Con la Norma di Comportamento n. 239 del 10 settembre 2026, l’AIDC ha chiarito che il regime IVA delle somme corrisposte a titolo transattivo è determinato dall’operazione effettuata dal fornitore, in base al contratto originario, che non viene meno a seguito dell’accordo transattivo, il quale modifica (transazione dichiarativa) o riscrive (transazione novativa) il contratto preesistente, ovvero dalle operazioni previste nella transazione novativa, diverse da quelle oggetto del contratto preesistente, che hanno autonoma rilevanza agli effetti dell’IVA in quanto scollegate dal rapporto originario.

L’AIDC ha pubblicato la Norma di Comportamento n. 239 del 10 settembre 2026 riguardante il trattamento IVA delle operazioni oggetto di accordi transattivi.

Regime IVA delle operazioni regolate dalle transazioni

La Norma evidenzia come, nell’ambito del contratto di transazione, si possa delineare la distinzione fra la transazione semplice (dichiarativa) e la transazione novativa, in cui l’accordo tra le parti, pur avendo lo scopo di evitare o comporre la lite, estingue e sostituisce il rapporto giuridico preesistente con uno nuovo, diverso per oggetto o per titolo, oggettivamente incompatibile con l’originario rapporto.

Il regime IVA delle operazioni oggetto delle transazioni non dipende dalla qualificazione civilistica della transazione (dichiarativa o novativa), ma dall’esistenza dei presupposti dell’imposta estrapolabili dalle clausole contrattuali filtrate dalla realtà economica e commerciale, ossia, dando prevalenza ai fatti, emergenti dal comportamento degli operatori, rispetto agli impegni che regolano formalmente i loro rapporti.

La sostituzione del negozio giuridico (transazione novativa al posto del contratto preesistente), nella misura in cui non implica la sostituzione dell’operazione IVA originaria, rimane ininfluente per l’individuazione del presupposto oggettivo dell’imposta stante l’autonomia delle norme IVA rispetto al diritto civile.

Sicché, l’effetto naturale della transazione (semplice o novativa), ossia, l’obbligo a carico di una parte di abbandonare o non intraprendere la lite, non configura una prestazione negativa autonomamente rilevante agli effetti dell’IVA posto che l’operazione IVA, che nasce con l’accordo originario, continua a “vivere” nonostante la successiva transazione (dichiarativa o novativa) che non genera nuove operazioni.

In questa ipotesi, l’operazione che il fornitore si è obbligato a effettuare con il contratto originario resta la medesima oggetto della transazione, mentre l’abbandono o l’impegno a non intraprendere la lite rappresenta un mero effetto giuridico rilevante ai fini civilistici, ma irrilevante agli effetti dell’IVA.

Laddove dalla transazione sorgano nuove operazioni IVA caratterizzate da una totale autonomia rispetto a quelle previste nel contratto (sostituito) originario, gli obblighi assunti dal fornitore, in quanto trasferenti nuove utilità (siano esse cessioni di beni o prestazioni di servizi), costituiscono delle prestazioni che possono assumere una propria rilevanza ai fini IVA danno patrimoniale

Danno patrimoniale e trattamento IVA

La qualificazione IVA dell’attribuzione patrimoniale non dipende dalle formule utilizzate nell’accordo, ma dalla causa concreta della somma corrisposta.

L’importo rimane fuori campo IVA quando è destinato a ristorare un pregiudizio patrimoniale. L’imponibilità sussiste, invece, quando la somma, pur qualificata come risarcitoria, si sostituisce in concreto a un corrispettivo, ovvero assolve la funzione economica propria del corrispettivo, remunerando: una prestazione sostitutiva; un comportamento economicamente rilevante; un’utilità specifica per il soggetto che la corrisponde

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