Pignoramento crediti d’imposta: al giudice ordinario l’ultima parola

Quando l’Agenzia delle Entrate è citata come terzo pignorato in un’espropriazione presso terzi avente a oggetto un credito d’imposta del debitore esecutato, tipicamente un rimborso o un credito IVA, e rende una dichiarazione negativa, occorre stabilire quale giudice debba decidere la contestazione proposta dal creditore procedente.

Con l’ordinanza n. 24845/2026 le Sezioni Unite rivedono quella conclusione e affermano la giurisdizione del giudice ordinario ogniqualvolta la contestazione del creditore sia funzionale alla sola prosecuzione dell’esecuzione, con una motivazione che poggia interamente sulla trasformazione del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo operata dalle riforme del processo esecutivo.

La vicenda

Un creditore aveva pignorato presso l’Agenzia delle Entrate il credito d’imposta di una società in liquidazione. A fronte della dichiarazione negativa dell’Amministrazione e della contestazione del creditore, il Tribunale di Paola aveva ritenuto esistente il credito, dichiarando l’Agenzia debitrice per 5.000 euro. Nel prosieguo del giudizio l’Agenzia aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, richiamando proprio Cass., SS.UU., n. 3773/2014: vertendo la lite sull’esistenza di un credito d’imposta, la cognizione sarebbe spettata al giudice tributario. In via subordinata, l’Amministrazione aveva sostenuto che il credito fosse assoggettato alla compensazione d’ufficio prevista dall’art. 23 del D.Lgs. n. 472/1997 e, per questo, sottratto all’aggressione dei creditori privati. Le Sezioni Unite hanno rigettato il motivo sulla giurisdizione, dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e rimesso la causa alla Terza Sezione civile per l’esame dei motivi residui.

Dal giudizio di cognizione all’incidente endoesecutivo

Per cogliere la portata della decisione occorre muovere dal dato che la Corte pone al centro del ragionamento.

– processuale, in quanto strumentale all’assegnazione, e

– sostanziale, in quanto idoneo ad accertare con efficacia di giudicato l’esistenza e l’ammontare del debito del terzo verso l’esecutato.

Era proprio questa attitudine a giustificare le conclusioni del 2014, perché una sentenza capace di fare stato sul rapporto tra contribuente e Amministrazione finiva per decidere una controversia tributaria, e la giurisdizione non poteva che seguirne la natura.

Il quadro attuale è radicalmente diverso.

Il nuovo art. 548 c.p.c. collega alla mancata dichiarazione del terzo un meccanismo di non contestazione, mentre l’art. 549 c.p.c. affida la soluzione delle contestazioni al giudice dell’esecuzione, che provvede con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti, impugnabile con l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Secondo le Sezioni Unite l’accertamento dell’obbligo del terzo è così divenuto un subprocedimento contenzioso interno all’espropriazione, destinato a operare esclusivamente ai fini dell’esecuzione in corso: il suo oggetto non è più il rapporto sostanziale tra esecutato e terzo in quanto tale, ma la verifica se il terzo possa, e debba, liberarsi pagando il creditore procedente anziché il proprio creditore, e in quale misura quel pagamento abbia efficacia liberatoria.

Ne discende il corollario decisivo. Né l’ordinanza del giudice dell’esecuzione, né la sentenza che definisce l’opposizione agli atti esecutivi sono idonee a formare giudicato sull’an o sul quantum del debito del terzo nei confronti dell’esecutato; l’accertamento ha efficacia endoesecutiva e fa stato tra creditore procedente e terzo soltanto in ordine all’assoggettabilità del credito all’espropriazione.

Venuta meno l’attitudine del procedimento a definire il rapporto d’imposta, viene meno anche la ragione che imponeva di devolverlo al giudice tributario, e la cognizione incidentale sulla sussistenza del credito rientra nella giurisdizione ordinaria al pari di ogni altro incidente cognitivo del processo esecutivo.

Il criterio funzionale e il doppio binario di tutela

La Corte non disconosce che la dichiarazione negativa dell’Agenzia sia espressione del potere impositivo, ma afferma che la natura dell’atto non determina, di per sé, la natura di ogni controversia che lo riguardi. Il criterio di riparto diventa funzionale e guarda all’oggetto immediato della domanda, al soggetto che agisce e al risultato che questi intende conseguire.

Si delinea così un sistema a doppio binario, nel quale la medesima vicenda economica può essere conosciuta da due giudici con oggetti distinti:

– il debitore esecutato che intenda contestare il rapporto tributario, o l’atto con cui l’Amministrazione nega il credito, conserva la tutela davanti al giudice tributario nei termini e nelle forme di legge;

– il creditore procedente che contesti la dichiarazione del terzo agisce invece davanti al giudice dell’esecuzione e ottiene una pronuncia che vale soltanto per l’espropriazione in corso.

Il rischio di contrasto tra decisioni è neutralizzato proprio dalla diversità degli oggetti e dell’efficacia, poiché la pronuncia endoesecutiva non vincola il giudice tributario sul rapporto d’imposta e quest’ultimo non è chiamato a stabilire a chi il credito debba essere pagato.

A ben vedere, l’ordinanza non smentisce la logica delle pronunce del 2014, ma prende atto del venir meno del loro presupposto: quelle decisioni erano calibrate su un giudizio capace di decidere il rapporto tributario, capacità che la nuova disciplina ha eliminato.

Il rilievo non è privo di conseguenze pratiche, perché per le espropriazioni ancora regolate dalla disciplina previgente, in ragione della data di avvio della procedura secondo le norme transitorie delle riforme richiamate, l’orientamento del 2014 conserva in linea di principio la propria coerenza, mentre l’ordinanza n. 24845/2026 governa le procedure assoggettate al regime riformato, che costituiscono ormai la quasi totalità del contenzioso.

Le ricadute operative

Per il creditore procedente la decisione rimuove un ostacolo rilevante. La dichiarazione negativa dell’Agenzia può essere contestata nel processo esecutivo, senza dover instaurare un autonomo giudizio tributario per il quale, peraltro, la legittimazione del creditore del contribuente sarebbe stata tutt’altro che pacifica. La tutela resta tuttavia circoscritta all’assegnazione del credito, senza alcun accertamento con efficacia generale della sua esistenza, e va presidiato con attenzione il termine di 20 giorni per l’opposizione agli atti esecutivi, unico rimedio avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione.

Sul versante dell’Amministrazione finanziaria, la posizione di terzo pignorato comporta l’onere di difendere nel processo esecutivo la propria dichiarazione, allegando e documentando davanti al giudice ordinario le ragioni che escludono l’esistenza, la liquidità o la disponibilità del credito; la difesa non può più essere affidata alla sola eccezione di giurisdizione.

Per il contribuente esecutato la tutela davanti al giudice tributario resta intatta, ma occorre considerare che l’eventuale decisione favorevole ottenuta in quella sede non travolge automaticamente gli effetti già prodotti nell’espropriazione, così come la pronuncia esecutiva favorevole al creditore non preclude all’Amministrazione di contestare il credito nei rapporti con il contribuente. Il coordinamento tra i due piani andrà quindi gestito caso per caso, anche sotto il profilo della tempistica delle iniziative.

Il nodo aperto della compensazione

L’ordinanza risolve soltanto la questione di giurisdizione e lascia impregiudicata la censura, riproposta dall’Agenzia, secondo cui il credito sarebbe stato comunque sottratto al pignoramento per effetto dell’art. 23 del D.Lgs. n. 472/1997, che consente all’ufficio di sospendere il pagamento dei rimborsi in presenza di un provvedimento di irrogazione di sanzioni, anche non definitivo, e di operare la compensazione una volta che il provvedimento sia divenuto definitivo.
Si tratta di una questione di merito, oggi rimessa alla Terza Sezione, che attiene ai limiti sostanziali di pignorabilità dei crediti verso l’Erario e al rapporto di priorità tra il pignoramento del creditore privato e le cause di sospensione o estinzione del debito dell’Amministrazione. Sul piano sistematico essa andrà coordinata con gli altri istituti che consentono di trattenere somme dovute al contribuente, dalla compensazione in sede di rimborso prevista dall’art. 28-ter del D.P.R. n. 602/1973 al fermo amministrativo di cui all’art. 69 del R.D. n. 2440/1923; e la giurisdizione ordinaria, ora affermata, implica che anche queste eccezioni dovranno essere spese e decise nel processo esecutivo, nei limiti della sua cognizione incidentale.
L’ordinanza n. 24845/2026 ricompone, in definitiva, il riparto di giurisdizione sulla struttura attuale del processo esecutivo:

– il giudice ordinario decide ciò che serve all’esecuzione,

– il giudice tributario conserva la cognizione sul rapporto d’imposta.

La natura fiscale del credito pignorato resta rilevante, ma non è più decisiva quando la contestazione del creditore è circoscritta alla possibilità di proseguire l’espropriazione. L’Agenzia delle Entrate non è dunque un terzo pignorato “speciale” sotto il profilo della giurisdizione, e la vera partita sulla pignorabilità dei crediti d’imposta si sposta ora sul terreno sostanziale, dove la pronuncia della Terza Sezione sull’art. 23 del D.Lgs. n. 472/1997 sarà attesa con particolare interesse.

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