Il versamento del
contributo di solidarietà temporaneo a carico di determinati soggetti operanti nel
settore energetico, previsto dall’
art. 1, commi da 115 a 119, della
legge n. 197/2022 (
legge di Bilancio 2023) a seguito dello straordinario aumento dei prezzi dell’energia, ordinariamente previsto entro il sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta 2022 (i.e.
30 giugno 2023, anche per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare), ha ricevuto l’ufficialità della
proroga con l’
art. 4 del D.L. n. 98/2023 (pubblicato in G.U. n. 175 del 28 luglio 2023).
Pertanto, il contributo potrà essere versato
entro il 30 novembre 2023, senza applicazione di sanzioni e interessi, “per la quota parte corrispondente alla
differenza tra l’importo del contributo determinato ai sensi dell’
articolo 1, comma 116, della
legge n. 197 del 2022, e l’importo del contributo che sarebbe stato determinato in applicazione delle disposizioni dell’
articolo 5 del
decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 maggio 2023, n. 56, successivamente abrogate”.
L’
art. 5 del D.L. n. 34/2023 (decreto Bollette), abrogato con il
D.L. n. 61/2023 (decreto Alluvioni), aveva previsto l’esclusione dalla determinazione del reddito complessivo delle riserve di patrimonio netto accantonate in sospensione d’imposta o vincolate a copertura delle eccedenze dedotte ai sensi dell’
art. 109, comma 4, lettera b),
TUIR, nel limite del 30% del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.
Atteso l’
esiguo spazio temporale a disposizione per la rideterminazione della base imponibile
post abrogazione, il
D.L. n. 98/2023 ha concesso più tempo (sino al 30 novembre) per corrispondere la differenza rispetto a quanto già versato al 30 giugno.
Ad ogni modo, per comprendere appieno le
criticità del contributo 2023 occorre ripercorrere sinteticamente, da un lato, la
genesi del contributo straordinario previsto per il 2022 e, dall’altro, la convivenza dello stesso con il
regolamento n. 2022/1854 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 7 ottobre 2022.
Il contributo straordinario 2022
Innanzitutto, ricordiamo che il contributo straordinario 2022 contro il caro bollette è stato introdotto dall’
art. 37 del
D.L. n. 21/2022 (decreto Ucraina, convertito dalla
legge n. 51/2022), poi integrato dall’
art. 55 del
D.L. n. 50/2022 e ulteriormente modificato
retroattivamente dai commi 120 e 121 dell’
art. 1 della
legge n. 197/2022, al fine di contenere e contrastare l’incremento del prezzo dei beni energetici.
Il prelievo ha riguardato i soggetti che esercitano nel territorio dello Stato le seguenti attività, meglio individuate in termini di codici ATECO dalla
circolare n. 22/E/2022:
– produzione di energia elettrica, gas metano ed estrazione di gas naturale per la successiva rivendita;
– i rivenditori di tali beni, oltre che dei soggetti che esercitano l’attività di produzione distribuzione e commercio di prodotti petroliferi.
Il contributo ha interessato anche quei soggetti che per la successiva rivendita importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano oltre che prodotti petroliferi o che li introducono nel territorio dello Stato, anche se provenienti da altri Stati membri dell’UE. Non sono stati, invece, tenuti al versamento i soggetti che svolgono l’attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell’energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti.
L’importo tassato è stato individuato, non senza critiche (anche in termini di tenuta costituzionale), dalla differenza, se positiva, tra i volumi netti delle operazioni rilevanti IVA (al netto dell’IVA) realizzati nel periodo 1° ottobre 2021 – 30 aprile 2022 e i volumi netti realizzati l’anno precedente nel medesimo periodo osservato, 1° ottobre 2020 – 30 aprile 2021, basandosi esclusivamente su quanto comunicato nelle LIPE periodiche o, qualora i periodi considerati non fossero coincidenti con le LIPE, facendo riferimento alle risultanze dei registri IVA.
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Ne risulta che il legislatore, non ritenendo evidentemente sussistente il pericolo di potenziale incostituzionalità della norma, partendo dal principio di colpire e contestualmente (re)distribuire gli extraprofitti realizzati dagli operatori del comparto energetico, ha perseguito tale fine senza effettuare il prelievo fiscale sull’extrareddito, quanto piuttosto incidendo sui volumi complessivi realizzati ai fini IVA.
Si evidenzia, a conclusione di questa sommaria ricostruzione, che i soggetti obbligati hanno subìto un prelievo pari al 25% della base imponibile sopra individuata (indeducibile sia ai fini delle imposte sui redditi che dell’IRAP), qualora lo scostamento tra il periodo più recente e quello meno recente sia risultato superiore a 5 milioni di euro e l’incremento fosse almeno del 10%.
Le modifiche recate dalla legge di Bilancio 2023
La legge di Bilancio 2023 (art. 1, comma 120, lettera c), recependo alcune delle critiche mosse dalla dottrina, è intervenuta per individuare alcune
esclusioni ai fini della determinazione dei saldi tra le operazioni attive e passive. Si tratta delle cessioni e gli acquisti di azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali che intercorrono tra i soggetti di cui al comma 1 dell’
art. 37 del
D.L. n. 21/2022 (nuovo comma 3-
bis) e delle operazioni attive non soggette a IVA per carenza del presupposto territoriale (ai sensi degli articoli da 7 a 7-
septies del
D.P.R. n. 633/1972), se e nella misura in cui i corrispondenti acquisti sono territorialmente non rilevanti ai fini dell’IVA (nuovo comma 3-
ter).
Inoltre, sempre la legge di Bilancio (art. 1, comma 120, lett. a), ha stabilito la
debenza del contributo solo per i soggetti con
almeno il 75% del volume d’affari dell’anno 2021 derivanti dalle attività indicate al comma 1 dell’
art. 37 del
D.L. n. 21/2022.
Per effetto delle modifiche intervenute rispetto alla originaria disciplina del contributo introdotto nel 2022, ove l’ammontare del contributo dovuto sia risultato maggiore di quello complessivamente dovuto entro il 30 novembre 2022, l’importo residuo doveva essere versato entro il 31 marzo 2023, mentre da questa stessa data è stato possibile utilizzare in compensazione il credito maturato ove il contributo sia risultato essere minore di quello complessivamente dovuto entro il 30 novembre 2022.
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