Plastic e sugar tax: sono effettivamente applicabili?
- 6 Febbraio 2024
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista

Plastic tax
Con riferimento alla plastic tax (art. 1, c. da 634 a 658, legge n. 160/2019), Assonime rammenta come la data di decorrenza del tributo fosse inizialmente collegata all’emanazione del provvedimento attuativo del direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
In tale occasione, l’Associazione evidenziava l’equivocità del riferimento ai soli acquirenti “nazionali”, in quanto la soggettività passiva del committente avrebbe dovuto essere valutata, in termini generali, sulla base del solo requisito della territorialità del bene, a nulla valendo la nazionalità del proprio avente causa.
Peraltro, rammenta la circolare in commento, con il medesimo intervento normativo è stato ulteriormente dettagliato il contenuto del provvedimento attuativo che dovrà essere emanato a cura del direttore dell’Agenzia delle Dogane. In particolare, l’art. 1, comma 1084, lett. h) della legge di Bilancio 2021 ha riformulato il comma 651 della legge n. 160/2019, andando in primo luogo ad espungere il riferimento alla data ultima di emanazione del mese di maggio 2020, ormai trascorsa.
A tal proposito, Assonime sottolinea come l’attuale formulazione della norma non individui, neppure in linea programmatica, un dies ad quem per la pubblicazione del provvedimento in parola (come anticipato, ad oggi non ancora emanato), a tutta evidenza della difficoltà di definire delle modalità attuative di una disciplina che presenta delle criticità difficilmente superabili.
Inoltre, come accennato, è stato integrato il contenuto del predetto decreto direttoriale, che dovrebbe precisare, tra l’altro, anche le modalità di registrazione dei soggetti obbligati, di effettuazione della liquidazione dell’imposta e di trasmissione telematica dei dati di contabilità, oltre all’individuazione di strumenti idonei alla certificazione ed al tracciamento della compostabilità dei MACSI (e del quantitativo di plastica riciclata ivi presente) ai fini del corretto assolvimento del tributo. Allo stesso mondo, il provvedimento interdirettoriale dell’Agenzia delle Dogane e dell’Agenzia delle Entrate, previsto dal medesimo comma 651 ed inizialmente finalizzato alla sola individuazione delle regole per l’eventuale scambio di informazioni tra le due Amministrazioni, dovrebbe stabilire, per effetto del medesimo intervento normativo, anche i dati aggiuntivi da indicare nelle fatture di cessione e di acquisto dei MACSI ai fini dell’imposta, elemento che, come sottolineato dall’Associazione, risulta di particolare interesse pratico per gli operatori. Alla luce dei molteplici profili di incertezza ed al fine di concedere ai contribuenti un periodo di tempo adeguato alla predisposizione degli strumenti e delle procedure necessarie per la gestione dell’imposta, già nella circolare n. 5 del 2021 Assonime auspicava che il provvedimento di attuazione non fosse pubblicato a ridosso della data di decorrenza fissata illo tempore per l’applicabilità dell’imposta, che sarebbe stato comunque necessario prorogare.
Sugar tax
La circolare ripercorre inoltre gli interventi di proroga che hanno interessato la sugar tax (la cui disciplina è prevista all’art. 1, c. da 661 a 676, legge n. 160/2019), sostanzialmente paralleli a quelli di cui sopra, salvo alcune differenze. Invero, anche in questo caso la formulazione originaria del comma 676 collegava la decorrenza del tributo alla pubblicazione del decreto attuativo del Ministro dell’economia e delle finanze che, ai sensi del comma 675 tutt’ora vigente, avrebbe dovuto essere pubblicato entro il mese di agosto del 2020.
Il termine è stato dapprima prorogato al 1° gennaio 2021 (come per la plastic tax) dal sopracitato D.L. n. 34/2020 (art. 133, comma 1, lett. b), per poi essere nuovamente posticipato al 1° gennaio 2022 dalla legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 1086, lett. e), legge n. 178/2020), in maniera differenziata rispetto alla plastic tax (la cui decorrenza era allora fissata dal 1° luglio 2021).
Ciò nonostante, anche per tale tributo la decorrenza è stata posticipata, come per la plastic tax, al 1° gennaio 2023 (1, comma 12, lett. b), legge n. 234/2021), al 1° gennaio 2024 (art. 1, comma 64, lett. b), legge n. 197/2022) ed infine al 1° luglio 2024 con la legge di Bilancio 2024 (art. 1, comma 44, lett. b), legge n. 213/2023).
Osservazioni conclusive
In questa sede, Assonime si limita a ribadire come prelievi di questo tipo abbiano un effetto distorsivo sul sistema tributario. Essi, infatti, non sono concepiti esclusivamente per finalità di gettito, ma anche e soprattutto per il perseguimento di finalità di natura extra-fiscale (i.e. la riduzione della produzione e del consumo di manufatti di plastica monouso con riferimento alla plastic tax, esigenze di natura sanitaria per la sugar tax).
Nelle intenzioni del legislatore, tali forme impositive dovrebbero comportare, attraverso la loro traslazione economica, un aumento del prezzo dei prodotti in parola, disincentivandone l’acquisto da parte delle imprese utilizzatrici, per quanto concerne l’imposta sulla plastica, e da parte dei consumatori, per l’imposta sulle bevande. Tuttavia, ad avviso dell’Associazione, trattasi di forme impositive che riescono difficilmente a perseguire gli effetti sperati, essendo invece destinate a tramutarsi in misure di gettito male armonizzate, tali da determinare forme di discriminazione tra settori produttivi e tra imprese estere e nazionali che svolgono la medesima attività, a danno dell’intera filiera produttiva e distributiva.
Ad ogni modo, pur volendo prescindere da considerazioni di carattere sistematico, Assonime sottolinea come i continui differimenti esaminati nella circolare in commento siano sintomatici di un’evidente difficoltà di rendere concretamente applicabili tali forme di prelievo, occorrendo dunque una più ampia riflessione sull’opportunità di mantenere le medesime all’interno dell’ordinamento tributario.