Plastic e sugar tax: sono effettivamente applicabili?

La circolare Assonime n. 2 del 2 febbraio 2024 ripercorre i diversi interventi normativi che si sono succeduti dall’introduzione dell’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI), ossia della cosiddetta plastic tax, e dell’imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate, cosiddetta sugar tax, avvenuta per effetto della legge di Bilancio 2020 (legge n. 160/2019). In particolare, Assonime, soffermandosi sulle numerose proroghe del termine di decorrenza, evidenzia come le difficoltà nell’emanazione delle disposizioni attuative imporrebbero una seria riflessione in merito alla concreta applicabilità di tali forme di prelievo e, di conseguenza, sull’opportunità della loro eliminazione o, quanto meno, di una loro radicale revisione.

Plastic tax

Con riferimento alla plastic tax (art. 1, c. da 634 a 658, legge n. 160/2019), Assonime rammenta come la data di decorrenza del tributo fosse inizialmente collegata all’emanazione del provvedimento attuativo del direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Invero, il comma 652 della legge di Bilancio 2020, nella sua versione originaria, prevedeva che le disposizioni in materia d’imposta sul consumo di MACSI avrebbero avuto effetto a decorrere “dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 651”. A sua volta, il comma 651 previgente stabiliva che il decreto attuativo dovesse essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale entro il mese di maggio dell’anno 2020; tuttavia, come ricordato dalla circolare in commento, quest’ultimo è tuttora ancora da emanarsi. L’art. 133, c. 1, lett. a), D.L. n. 34/2020 ha previsto la prima proroga, fissando la decorrenza del tributo nella data specifica del 1° gennaio 2021, scollegandola, pertanto, dall’emanazione del provvedimento attuativo di cui sopra.
Il termine è stato poi differito di sei mesi (al 1° luglio 2021) dall’art. 1, comma 1084, lett. i), della legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020), che ha inoltre introdotto alcune modifiche alla disciplina originaria, con particolare riferimento a soggetti passivi, ambito oggettivo ed attenuazione degli aspetti sanzionatori, già oggetto di commento nella circolare Assonime n. 5 del 3 marzo 2021. Anche in tale occasione, l’Associazione non mancava di evidenziare la presenza di numerose questioni interpretative ed applicative rimaste aperte, oltre alla necessità di chiarimenti ufficiali con specifico riferimento alle modifiche allora apportate. Si fa riferimento, ad esempio, alla previsione introdotta alla lettera a) del comma 637, in ragione della quale, per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, l’imposta è dovuta dal fabbricante ovvero (da intendersi con funzione avversativa) dal “soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, che intende vendere MACSI, ottenuti per suo conto in un impianto di produzione, ad altri soggetti nazionali” escludendo pertanto, nell’ambito di lavorazioni commissionate a terzi, la soggettività passiva dell’impresa che esegue effettivamente la lavorazione e facendola invece ricadere sul solo committente, al fine di evitare duplicazioni.

In tale occasione, l’Associazione evidenziava l’equivocità del riferimento ai soli acquirenti “nazionali”, in quanto la soggettività passiva del committente avrebbe dovuto essere valutata, in termini generali, sulla base del solo requisito della territorialità del bene, a nulla valendo la nazionalità del proprio avente causa.

Peraltro, rammenta la circolare in commento, con il medesimo intervento normativo è stato ulteriormente dettagliato il contenuto del provvedimento attuativo che dovrà essere emanato a cura del direttore dell’Agenzia delle Dogane. In particolare, l’art. 1, comma 1084, lett. h) della legge di Bilancio 2021 ha riformulato il comma 651 della legge n. 160/2019, andando in primo luogo ad espungere il riferimento alla data ultima di emanazione del mese di maggio 2020, ormai trascorsa.

A tal proposito, Assonime sottolinea come l’attuale formulazione della norma non individui, neppure in linea programmatica, un dies ad quem per la pubblicazione del provvedimento in parola (come anticipato, ad oggi non ancora emanato), a tutta evidenza della difficoltà di definire delle modalità attuative di una disciplina che presenta delle criticità difficilmente superabili.

Inoltre, come accennato, è stato integrato il contenuto del predetto decreto direttoriale, che dovrebbe precisare, tra l’altro, anche le modalità di registrazione dei soggetti obbligati, di effettuazione della liquidazione dell’imposta e di trasmissione telematica dei dati di contabilità, oltre all’individuazione di strumenti idonei alla certificazione ed al tracciamento della compostabilità dei MACSI (e del quantitativo di plastica riciclata ivi presente) ai fini del corretto assolvimento del tributo. Allo stesso mondo, il provvedimento interdirettoriale dell’Agenzia delle Dogane e dell’Agenzia delle Entrate, previsto dal medesimo comma 651 ed inizialmente finalizzato alla sola individuazione delle regole per l’eventuale scambio di informazioni tra le due Amministrazioni, dovrebbe stabilire, per effetto del medesimo intervento normativo, anche i dati aggiuntivi da indicare nelle fatture di cessione e di acquisto dei MACSI ai fini dell’imposta, elemento che, come sottolineato dall’Associazione, risulta di particolare interesse pratico per gli operatori. Alla luce dei molteplici profili di incertezza ed al fine di concedere ai contribuenti un periodo di tempo adeguato alla predisposizione degli strumenti e delle procedure necessarie per la gestione dell’imposta, già nella circolare n. 5 del 2021 Assonime auspicava che il provvedimento di attuazione non fosse pubblicato a ridosso della data di decorrenza fissata illo tempore per l’applicabilità dell’imposta, che sarebbe stato comunque necessario prorogare.

Non a caso, come ripercorso dalla circolare in commento, il termine in oggetto è stato sistematicamente differito, con cadenza annuale, prima al 1° gennaio 2022, per effetto dell’art. 9, c. 3, D.L. n. 73/2021, poi al 1° gennaio 2023 dall’art. 1, c. 12, lett. a), legge n. 234/2021 (legge di Bilancio 2022) ed infine al 1° gennaio 2024 dall’art. 1, c. 64, lett. a), legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023). Da ultimo, come anticipato, la quinta proroga al 1° luglio 2024 (questa volta di soli sei mesi e non di un anno) ad opera della legge di Bilancio 2024. A tal proposito, data l’assenza di un quadro giuridico di riferimento completo anche delle relative disposizioni attuative, Assonime osserva che sarebbe stato opportuno differire di almeno un anno la decorrenza del tributo.

Sugar tax

La circolare ripercorre inoltre gli interventi di proroga che hanno interessato la sugar tax (la cui disciplina è prevista all’art. 1, c. da 661 a 676, legge n. 160/2019), sostanzialmente paralleli a quelli di cui sopra, salvo alcune differenze. Invero, anche in questo caso la formulazione originaria del comma 676 collegava la decorrenza del tributo alla pubblicazione del decreto attuativo del Ministro dell’economia e delle finanze che, ai sensi del comma 675 tutt’ora vigente, avrebbe dovuto essere pubblicato entro il mese di agosto del 2020.

Il termine è stato dapprima prorogato al 1° gennaio 2021 (come per la plastic tax) dal sopracitato D.L. n. 34/2020 (art. 133, comma 1, lett. b), per poi essere nuovamente posticipato al 1° gennaio 2022 dalla legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 1086, lett. e), legge n. 178/2020), in maniera differenziata rispetto alla plastic tax (la cui decorrenza era allora fissata dal 1° luglio 2021).

Inoltre, come rilevato da Assonime, ulteriore differenza risiede nel fatto che, medio tempore, è stato emanato il decreto ministeriale di cui al predetto comma 675 (D.M. del 12 maggio 2021), recante le modalità di attuazione della disciplina della sugar tax con riguardo, fra l’altro, alla registrazione dei soggetti obbligati, agli adempimenti del fabbricante e dell’acquirente, all’accertamento, al versamento e al rimborso del tributo, alle verifiche e ai controlli.

Ciò nonostante, anche per tale tributo la decorrenza è stata posticipata, come per la plastic tax, al 1° gennaio 2023 (1, comma 12, lett. b), legge n. 234/2021), al 1° gennaio 2024 (art. 1, comma 64, lett. b), legge n. 197/2022) ed infine al 1° luglio 2024 con la legge di Bilancio 2024 (art. 1, comma 44, lett. b), legge n. 213/2023).

Osservazioni conclusive

Come già anticipato, ad avviso di Assonime entrambe le imposte presentano importanti profili di criticità, peraltro già diffusamente commentati in precedenti contributi predisposti sul punto dalla stessa Associazione (si tratta, in particolare, della circolare n. 2 del 2020 e della “Note e studi” n. 11 del 2020 per la plastic tax, della circolare 19 del 2020 per la sugar tax e della citata circolare n. 5 del 2021 riguardante le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2021).

In questa sede, Assonime si limita a ribadire come prelievi di questo tipo abbiano un effetto distorsivo sul sistema tributario. Essi, infatti, non sono concepiti esclusivamente per finalità di gettito, ma anche e soprattutto per il perseguimento di finalità di natura extra-fiscale (i.e. la riduzione della produzione e del consumo di manufatti di plastica monouso con riferimento alla plastic tax, esigenze di natura sanitaria per la sugar tax).

Nelle intenzioni del legislatore, tali forme impositive dovrebbero comportare, attraverso la loro traslazione economica, un aumento del prezzo dei prodotti in parola, disincentivandone l’acquisto da parte delle imprese utilizzatrici, per quanto concerne l’imposta sulla plastica, e da parte dei consumatori, per l’imposta sulle bevande. Tuttavia, ad avviso dell’Associazione, trattasi di forme impositive che riescono difficilmente a perseguire gli effetti sperati, essendo invece destinate a tramutarsi in misure di gettito male armonizzate, tali da determinare forme di discriminazione tra settori produttivi e tra imprese estere e nazionali che svolgono la medesima attività, a danno dell’intera filiera produttiva e distributiva.

Ad ogni modo, pur volendo prescindere da considerazioni di carattere sistematico, Assonime sottolinea come i continui differimenti esaminati nella circolare in commento siano sintomatici di un’evidente difficoltà di rendere concretamente applicabili tali forme di prelievo, occorrendo dunque una più ampia riflessione sull’opportunità di mantenere le medesime all’interno dell’ordinamento tributario.

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