Polizza professionale obbligatoria solo in caso di esercizio della professione

Con il Pronto Ordini n. 86 del 9 settembre 2025, il CNDCEC ha evidenziato che l’obbligo assicurativo è strettamente legato all’esercizio della professione, in quanto è rivolto a risarcire al cliente i danni derivanti dall’esercizio dell’attività professionale e non dalla sola iscrizione nell’albo professionale.

Il CNDCEC ha reso chiarimenti, con il Pronto Ordini n. 86 del 9 settembre 2025, sull’obbligo di stipula della polizza professionale per l’iscritto che non esercita la professione.

Dal tenore letterale della norma si evince che l’obbligo assicurativo è strettamente legato all’esercizio della professione, in quanto è rivolto a risarcire al cliente i danni derivanti dall’esercizio dell’attività professionale e non dalla sola iscrizione nell’albo professionale. Nella relazione ministeriale di accompagnamento al D.P.R. chiarisce che l’obbligo assicurativo sussiste solo qualora il professionista assuma incarichi direttamente dalla clientela e che il cliente deve essere inteso come destinatario finale del servizio professionale. Come può osservarsi, dunque, l’obbligo assicurativo è correlato all’esistenza di un’attività professionale, tramite la quale, anche occasionalmente, il professionista svolge una prestazione nei confronti di un cliente.

Ciò chiarito, si ritiene che il mancato esercizio della professione possa essere accertato dall’Ordine, nell’ambito dell’esercizio del proprio potere di vigilanza sull’osservanza della legge professionale e delle altre disposizioni che disciplinano la professione (art. 12, comma 1, lettera b, D.Lgs. n. 139/2005) chiedendo all’iscritto di rendere dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi dell’art. 47, del d.P.R. 28 dicembre 445, n. 2000), nella quale sotto la propria personale responsabilità, dichiari:
– di non esercitare né in forma individuale, né associata, né in qualsiasi altra forma alcuna delle attività o funzioni indicate nell’Ordinamento professionale (D.Lgs. n. 139/2005) anche nel caso in cui per l’esercizio delle stesse sia richiesta l’iscrizione in specifici elenchi o registri;

– di non esercitare le suddette attività neppure in modo saltuario od occasionale;

– di non essere in possesso di partita IVA, né soggetto al relativo obbligo in relazioni ad attività rientranti nell’oggetto della professione;

– di non essere iscritto alla Cassa nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetto al relativo obbligo;

– di essere consapevole che qualsiasi attività professionale resa nei confronti di terzi costituisce esercizio della professione e comporta l’obbligo di stipulare la polizza assicurativa di responsabilità civile professionale di cui all’art. 5, d.P.R. n. 137/2012.

Il professionista iscritto nell’albo non può iscriversi all’ente di previdenza senza avere una partita IVA poiché l’esercizio abituale dell’attività professionale, in presenza del quale scatta l’obbligo di iscrizione alla Cassa di previdenza, richiede necessariamente l’apertura di partita IVA.

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