Prodotti da inalazione: fissata l’imposta di consumo

Con tre determinazioni del 29 gennaio 2026 l’Agenzia delle Dogane ha fissato l’imposta di consumo sui prodotti di cui all’art. 62-quater del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni,  l’accisa gravante sui tabacchi da inalazione senza combustione e sui prodotti ad essi assimilati e l’imposta di consumo gravante sui prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco, a decorrere dal 1° febbraio 2026.

Con le determinazioni n. 74240, n. 74237 e n. 74248 del 29 gennaio 2026 l’Agenzia delle Dogane ha fissato:

– l’accisa gravante sui tabacchi da inalazione senza combustione e sui prodotti ad essi assimilati;

– l’imposta di consumo gravante sui prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco,

a decorrere dal 1° febbraio 2026.

Con la determinazione n. 74240 del 29 gennaio 2026 è stato previsto che a decorrere dal 1° febbraio 2026, l’importo dell’imposta di consumo gravante sui prodotti da inalazione costituiti da sostanze liquide, ai sensi dell’art. 62-quater del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, esclusi quelli autorizzati all’immissione in commercio come medicinali, ai sensi del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219, è fissato in:

– 0,172623 euro il millilitro per i prodotti liquidi da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti nicotina;

– 0,124672 euro il millilitro per i prodotti liquidi da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide non contenenti nicotina e gli aromi.

Con la determinazione n. 74237 del 29 gennaio 2026 è stato previsto che a decorrere dal 1° febbraio 2026, l’importo dell’accisa gravante sui tabacchi da inalazione senza combustione di cui all’art. 39-bis, comma 1, lettera e-bis), del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, e sui prodotti a essi assimilati, ai sensi dell’art. 39-ter, comma 2-bis, è rideterminato secondo quanto indicato nella tabella A allegata alla determinazione, nella quale sono riportati anche l’IVA, l’aggio ai rivenditori e il prezzo stabilito in base alle richieste di fabbricanti e importatori.
Con la determinazione n. 74248 del 29 gennaio 2026 è stato previsto che a decorrere dal 1° febbraio 2026, l’importo dell’imposta di consumo gravante sui prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze solide diverse dal tabacco, contenenti o meno nicotina, ai sensi dell’art. 62-quater.2 del D.Lgs. n. 504/1995, esclusi quelli autorizzati all’immissione in commercio come medicinali, ai sensi del D.Lgs. n. 219/2006, è rideterminato secondo quanto indicato nella tabella A allegata alla determinazione.

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