Quadro RW di Redditi: su quota e giorni nelle sanzioni servono chiarimenti
- 17 Ottobre 2026
- Posted by: Studio Pozzan
- Categoria: News Commercialista

La disciplina del quadro RW può produrre risultati difficili da giustificare quando un bene estero è posseduto in comproprietà e solo per una parte dell’anno. Il tema nasce dal rapporto tra le modalità di compilazione del modello, che oggi richiedono l’indicazione dell’intero valore dell’attività e della percentuale di possesso, e i criteri con cui determinare la sanzione in caso di omissione. Una lettura coordinata della prassi dell’Agenzia delle Entrate consente di sostenere che, ai fini sanzionatori, debbano assumere rilievo sia la quota effettivamente riferibile al contribuente sia il periodo di possesso. Un caso concreto consente di evidenziare le conseguenze delle diverse interpretazioni e l’opportunità di un chiarimento ufficiale.
Cinque fratelli ereditano alla fine del 2024 un immobile situato all’estero del valore complessivo di 500.000 euro. Ciascuno ne diventa proprietario per il 20% e il possesso decorre dal 21 dicembre. Per un errore, l’immobile non viene indicato nel quadro RW delle dichiarazioni relative al 2024. L’omissione viene rilevata l’anno successivo e i contribuenti intendono regolarizzarla spontaneamente.
Il caso non presenta particolari conseguenze sul piano delle imposte. L’immobile non ha prodotto redditi e il periodo di possesso nel mese di dicembre è inferiore a quindici giorni, con la conseguenza che non emerge IVIE dovuta.
Resta, quindi, soltanto la violazione dell’obbligo di monitoraggio.
Attività in comunione o cointestate: come individuare la base della sanzione?
Il problema nasce nel momento in cui occorre individuare la base della sanzione.
Le attuali istruzioni del quadro RW prevedono che, in caso di attività in comunione o cointestate, ciascun soggetto indichi l’intero valore del bene e, separatamente, la propria percentuale di possesso. Se si assumesse automaticamente il valore esposto nel modello come base della sanzione, ciascuno dei cinque fratelli sarebbe sanzionato sul valore di 500.000 euro, nonostante il valore della quota effettivamente posseduta sia pari a 100.000 euro e il possesso sia durato soltanto undici giorni.
La distinzione operata dall’Agenzia delle Entrate
Nel caso di attività in “comunione” per le quali il singolo soggetto può disporre soltanto della propria quota, il monitoraggio era riferito alla sola quota di competenza e prevedeva l’indicazione del valore proporzionalmente corrispondente alla sola quota posseduta. La circolare richiamava espressamente, come esempio, gli immobili in comproprietà.
Diversa era l’ipotesi in cui un soggetto avesse la piena disponibilità dell’intera attività: per un conto corrente cointestato con firma disgiunta, o per un rapporto sul quale un delegato può operare liberamente, l’obbligo di monitoraggio si estendeva all’intero valore.
La distinzione è sostanziale.
Nella comproprietà immobiliare il singolo comproprietario non dispone dell’intero bene: può disporre della propria quota e per gli atti relativi all’intero immobile è necessario il concorso degli altri titolari. In presenza di una delega bancaria piena, invece, il delegato può movimentare l’intero rapporto pur non essendone proprietario.
La risoluzione n. 142/E del 2010, relativa a un immobile estero, si muoveva nella stessa logica, valorizzando il diritto effettivamente riferibile a ciascun soggetto.
L’evoluzione del quadro RW
Il quadro RW nel 2010 era tuttavia strutturato in modo diverso rispetto ad oggi. Prevedeva un unico campo in cui indicare il valore dei beni all’estero senza possibilità di specificare la quota di possesso o i giorni di possesso.
Dai citati documenti di prassi emerge un principio utile anche oggi: ai fini del monitoraggio occorre guardare non soltanto all’intestazione formale, ma alla concreta titolarità o disponibilità dell’attività estera.
Dal 2013 il quadro RW è stato profondamente modificato, prevedendo campi separati per l’indicazione della percentuale di possesso e della durata della detenzione rilevante ai fini delle imposte patrimoniali, ma la sostanza non dovrebbe cambiare.
Questa indicazione, a nostro avviso, deve essere letta come una regola di esposizione del dato e non come il superamento dei principi sostanziali affermati nel 2010.
Da qui deriva il punto centrale: il valore da riportare in una determinata colonna del modello non coincide necessariamente con il valore economico dell’investimento effettivamente riferibile al contribuente ai fini della sanzione. Se l’immobile vale 500.000 euro ed è posseduto al 20%, l’investimento del singolo comproprietario è pari a 100.000 euro. Il fatto che il modello richieda di esporre 500.000 euro e, accanto, il 20% non dovrebbe trasformare la tecnica di compilazione in una moltiplicazione della base sanzionatoria. Analogo ragionamento può essere svolto con riferimento al periodo di possesso.
Il chiarimento riguardava attività finanziarie, ma il criterio appare espressione di un principio più generale: la sanzione deve essere correlata alla consistenza dell’attività estera effettivamente detenuta nel periodo. Non sembra ragionevole che un investimento finanziario detenuto per una frazione dell’anno venga ponderato temporalmente, mentre un immobile posseduto per pochi giorni venga considerato come se fosse stato detenuto per l’intero esercizio.
La lettura coordinata dei documenti di prassi porta quindi a una conclusione lineare: per un immobile in comproprietà la sanzione dovrebbe essere calcolata sul valore riferibile alla quota del contribuente e tale valore dovrebbe essere ponderato per i giorni di effettivo possesso.
L’esempio dei cinque fratelli
Nel caso prospettato, il valore dell’immobile è pari a 500.000 euro, la quota di ciascun fratello è del 20% e il possesso dura 11 giorni nel 2024.
Assumendo come base della sanzione il valore della quota effettivamente riferibile al contribuente, ponderato per il periodo di possesso, il valore di riferimento sarebbe pari a circa 3.005 euro, determinato dal seguente conteggio: 500.000 × 20% × 11/366. Applicando la sanzione minima del 3%, la sanzione base sarebbe pari a circa 90 euro per ciascun fratello, prima delle riduzioni previste in caso di regolarizzazione spontanea.
Una lettura che assumesse invece l’intero valore dell’immobile porterebbe a una sanzione base di 15.000 euro per ciascun soggetto (500.000 x 3%) che, in termini puramente economici, corrisponderebbe ad una sanzione pari a circa il 500% del valore pro quota ponderato per il periodo di detenzione (15.000/3.005).
Il raffronto tra i due risultati mostra perché la modalità di esposizione del dato nel quadro RW non possa, da sola, essere utilizzata per individuare la base sanzionatoria e porti a risultati incompatibili con i principi generali di proporzionalità delle sanzioni tributarie.
Un secondo caso: quando l’informazione è già disponibile
Il tema della proporzionalità non riguarda soltanto gli immobili. Si pensi a un portafoglio titoli estero intestato alla madre, proprietaria e titolare effettiva del rapporto, correttamente indicato nel proprio quadro RW. Nel modello della madre viene anche riportato il codice fiscale del figlio quale soggetto collegato al rapporto. Il figlio dispone però di una delega bancaria che gli consente di operare sul portafoglio e, per errore, non compila il proprio quadro RW.
In presenza di una delega che attribuisce la piena possibilità di movimentazione, la prassi dell’Agenzia considera anche il delegato tenuto al monitoraggio. La violazione del figlio può quindi sussistere. Resta però da chiedersi se, nella determinazione concreta della sanzione, possa essere del tutto irrilevante il fatto che l’Amministrazione abbia già ricevuto, attraverso la dichiarazione della proprietaria, i dati essenziali dell’attività e l’indicazione del collegamento con il figlio.
Il caso è diverso da quello dell’immobile in comproprietà, ma richiama lo stesso tema di fondo: la sanzione per il quadro RW dovrebbe mantenere un rapporto ragionevole con la gravità effettiva della violazione e con il grado di informazione già disponibile all’Amministrazione.
Serve un chiarimento dell’Agenzia
Il quadro interpretativo non è tuttavia univoco. In sede di controllo gli Uffici hanno in alcuni casi applicato la sanzione sull’intero valore dell’attività, senza considerare la quota, mentre diverse pronunce di merito l’hanno commisurata alla quota effettivamente riferibile al contribuente. Anche sul ragguaglio ai giorni di possesso si registrano letture non concordi. L’incertezza applicativa rafforza l’esigenza di un chiarimento dell’Agenzia.
Pur in presenza di tali incertezze, una lettura coordinata della prassi consente, ad avviso di chi scrive, di sostenere un criterio che consideri quota effettiva e giorni di possesso: le indicazioni del 2010 distinguono la comproprietà dalla piena disponibilità; quelle del 2013 disciplinano l’esposizione nel nuovo RW; il chiarimento del 2016 valorizza, per le attività finanziarie, la durata della detenzione.