Con una FAQ del 5 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad alcuni quesiti sulla disciplina della rateizzazione dell’imposta sostitutiva dovuta per l’adesione al regime del ravvedimento speciale, per i contribuenti che hanno aderito al
concordato preventivo biennale per gli anni 2018/2022 e per gli anni 2019/2023).
All’Agenzia è stato chiesto, con riferimento alla disciplina della rateizzazione dell’imposta sostitutiva dovuta per l’adesione al regime del ravvedimento speciale, per i soggetti che hanno aderito al CPB (ravvedimento speciale per gli anni 2018/2022 e per gli anni 2019/2023):
1) se il contribuente versa, a titolo esemplificativo, la prima rata il 20 gennaio 2026, quale siano le scadenze delle successive 9 rate;
2) quale sia il saggio legale di interesse da applicare alle rate relative al ravvedimento per gli anni 2018/2022 che scadono nel corso del 2026;
3) in caso di versamento della prima rata il 20 gennaio 2026 (punto 1), da quando decorrono gli interessi legali?
La risposta dell’Agenzia delle Entrate
Con la FAQ del 5 febbraio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’
art. 2-quater del
D.L. n. 113/2024 ha previsto, per i soggetti che hanno applicato gli ISA e che hanno aderito, entro il 31 ottobre 2024 (ovvero entro il 12 dicembre 2024 a seguito della proroga disposta dal
D.L. n. 155/2024), al
concordato preventivo biennale, la possibilità di optare per il regime di ravvedimento speciale, versando, per le annualità dal 2018 al 2022, un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’IRAP. Analogo regime è stato previsto (
art. 12-ter,
D.L. n. 84/2025) per le annualità dal 2019 al 2023.
Rateazione: scadenza delle rate mensili successive alla prima
L’
art. 12-ter, comma 11,
D.L. n. 84/2025 stabilisce che “il versamento dell’imposta sostitutiva […] è effettuato in
un’unica soluzione tra il 1° gennaio 2026 e il 15 marzo 2026 oppure mediante pagamento rateale nel numero
massimo di
dieci rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 15 marzo 2026”.
Pertanto, nel caso in cui il contribuente, ad esempio, abbia versato la prima rata il 20 gennaio 2026, tenuto conto che il termine ultimo per il versamento della stessa è stato fissato al 15 marzo 2026 (data a partire dalla quale iniziano a maturare gli interessi da corrispondere sulle rate successive), l’Agenzia ritiene che il termine di scadenza delle rate mensili successive alla prima sia da individuarsi nel giorno 15 dei nove mesi successivi a marzo 2026 (15 aprile, 15 maggio e così via).
In relazione alla disciplina introdotta per gli anni 2018/2022 dall’
art. 2-quater, comma 8,
D.L. n. 113/2024, tenuto conto che il versamento dell’imposta sostitutiva poteva essere effettuato mediante pagamento rateale in un massimo di
24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza
dal 31 marzo 2025, l’Agenzia ritiene che le rate mensili successive alla prima siano scadute il 30 aprile 2025, il 31 maggio 2025 e così via. Sempre in relazione alla rateizzazione per gli anni 2018/2022, il versamento della prima rata a gennaio 2025 e della seconda a febbraio 2025 (quindi in data anteriore al termine ultimo fissato per il versamento della prima rata, 31 marzo 2025) deve essere considerato regolare, a condizione che per le rate successive al 31 marzo il contribuente abbia rispettato la cadenza mensile (terza rata entro il 31 maggio 2025, quarta rata entro il 30 giugno 2025, etc.). Ugualmente, nell’ipotesi in cui il contribuente avesse volontariamente versato tre rate entro marzo 2025, i versamenti delle successive rate sono considerati regolari se effettuati rispettando la cadenza mensile (quarta rata entro il 30 giugno 2025, quinta entro il 31 luglio 2025, etc.).
Tasso di interesse da applicare
Dal 1° gennaio 2026 il saggio di interesse legale è stato fissato nella misura del 1,6%. Pertanto, tenuto conto che, in relazione al ravvedimento speciale per gli anni 2018/2022, l’
art. 2-quater, comma 8,
D.L. n. 113/2024 stabilisce che “il versamento dell’imposta sostitutiva […] è effettuato in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2025 oppure mediante pagamento rateale in un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025”, l’Agenzia ritiene che il saggio di interesse legale nella misura del 1,6% dovrà essere applicato a
tutte le rate con scadenza nel 2026.
Decorrenza degli interessi
Tenuto conto che la disciplina prevede la possibilità di versare la prima rata fino al 15 marzo 2026, l’Agenzia ritiene che gli interessi legali, nella misura dell’1,6%, saranno dovuti sulle rate successive alla prima, a decorrere dal 15 marzo 2026.
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