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Redditi dei terreni: i chiarimenti sul nuovo regime di tassazione

Redditi Dei Terreni: I Chiarimenti Sul Nuovo Regime Di Tassazione
Con la circolare n. 12 dell’8 agosto 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni operative agli Uffici in materia di riordino del regime di tassazione dei redditi dei terreni, come disposto dal decreto legislativo n. 192/2024 pubblicato in attuazione della delega per la riforma fiscale, ossia della legge 111/2023.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 12 del 2025 con cui ha fornito le istruzioni operative agli Uffici in materia di riordino del regime di tassazione dei redditi dei terreni, come disposto dal decreto legislativo n. 192/2024 pubblicato in attuazione della delega per la riforma fiscale (legge 111/2023).

Si prevedono benefici fiscali per attività agricole tecnologiche e green. Si tratta di quelle attività che, pur non essendo direttamente svolte mediante lo sfruttamento del terreno, hanno a oggetto la cura di un ciclo biologico o di una fase necessaria dello stesso, mediante le più moderne tecniche di coltivazione, realizzate in immobili accatastati, e delle attività che danno luogo alla cessione di beni, anche immateriali, derivanti dalle attività agricole, che concorrono alla tutela dell’ambiente e alla lotta ai cambiamenti climatici. I redditi prodotti da tali attività, prima esclusi, ora saranno trattati come redditi agrari.

La normativa fiscale precedente lo escludeva, ma tra le modifiche introdotte dal D.Lgs. 192/2024 vi è anche quella che amplia il concetto di reddito agrario ai più evoluti sistemi di coltivazione in fabbricati accatastati. In virtù di tale modifica, le attività dirette alla produzione di vegetali realizzate mediante i più evoluti sistemi di coltivazione all’interno di fabbricati accatastati (categorie C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10) sono ora riconosciute come produttive di reddito agrario, a condizione che rispettino limiti legati alla superficie agraria di riferimento.

Per effetto di tale intervento normativo sono ricondotte nel novero delle attività agricole produttive di reddito agrario le produzioni di vegetali realizzate mediante i più evoluti sistemi di coltivazione. Si tratta, ad esempio, delle cosiddette “vertical farm”, delle “colture idroponiche” e della “micropropagazione in vitro”.

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