
La criticità deriva, soprattutto, dalla difficoltà di individuare la natura di risarcimento del danno o meno della rivalutazione monetaria e se, di conseguenza, essa possa essere qualificata reddito da attivo finanziario, considerando che in ambito tributario costituisce reddito solo il risarcimento del lucro cessante e non il danno emergente.
La qualificazione civilistica dell’obbligazione da rivalutazione monetaria
In altri termini, la Cassazione parrebbe affermare che la rivalutazione monetaria è volta a ripristinare il patrimonio del danneggiato, ponendolo nella medesima condizione che sussisteva prima del verificarsi dell’evento dannoso.
Da questa impostazione deriva che la rivalutazione monetaria rappresenterebbe un’obbligazione con una sorta di carattere accessorio rispetto all’obbligazione principale, o, per meglio dire, un’obbligazione che afferisce al capitale stesso da rivalutare, essendone una componente essenziale.
Questa impostazione generale è stata poi specificata, a seconda dell’ambito preso in esame, in diverse sedi.
In tema di responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, la Corte di Cassazione (ordinanza n. 2979/2023) ha affermato che sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di risarcimento è necessario considerare, oltre alla svalutazione monetaria (che costituisce un danno emergente), anche il nocumento finanziario subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento (integrante un lucro cessante). Ne consegue che, in questi casi, le somme da svalutazione monetaria costituirebbero un risarcimento del danno, in un caso del lucro cessante e nell’altro del danno emergente.
In materia di diritto del lavoro la Corte di cassazione (sentenza n. 6246/2004) ha affermato che la rivalutazione monetaria rappresenta una componente essenziale del credito cui accede. Per conseguenza, in materia di lavoro, l’obbligazione scaturente da rivalutazione monetaria sembrerebbe un’obbligazione accessoria a quella principale nel senso sopra specificato.
Quali sono i risvolti tributari?
Alle predette somme si applicano le stesse regole di determinazione e di imputazione dei redditi che sostituiscono o cui ineriscono.
– se la rivalutazione monetaria non integra un risarcimento del danno ma rappresenta esclusivamente un’obbligazione accessoria a quella principale (nel senso sopra indicato), le relative somme costituiscono un reddito della stessa categoria di quella da cui deriva il credito su cui la rivalutazione è calcolata;
– se la rivalutazione monetaria integra un risarcimento del danno, essa costituisce reddito della stessa categoria di quello sostituito o perduto solo nel caso in cui le relative somme rappresentino il risarcimento per un lucro cessante.
Stante, quindi, che le somme da rivalutazione monetaria possono costituire un reddito, occorre individuare la rilevanza di tale reddito ai fini del passive income test del regime CFC.
La rivalutazione monetaria e i passive income del regime CFC
Il reddito che esse rappresentano è, tuttavia, occorre specificarlo, un reddito “separato” rispetto al capitale oggetto di rivalutazione monetaria, ossia l’attivo finanziario.
Nel caso in cui le somme da rivalutazione monetaria derivino, invece, da un’obbligazione accessoria a quella principale (nel senso sopra specificato), non rappresentando un risarcimento danni da mancato guadagno, invece, esse, pur costituendo un reddito, non sembrerebbero essere rilevanti ai fini dell’applicazione del regime CFC, poiché esse non rappresentano il reddito scaturente da un’attività finanziaria, ma rappresentano, pur mantenendo la qualifica di reddito, l’attualizzazione dell’attività finanziaria originaria stessa.
In altri termini, in quest’ultimo caso di rivalutazione monetaria che non rappresenta un risarcimento del danno, le somme da rivalutazione monetaria rappresentano l’attività finanziaria stessa (attualizzata) e non il reddito generato dall’attività finanziaria e, quindi, non parrebbe che possano essere qualificate come passive income ai fini dell’applicazione del regime CFC.
