
Con la decisone resa nella causa C 121/24, la Corte di Giustizia dell’UE ha evidenziato che è ammissibile una normativa nazionale in virtù della quale la responsabilità del soggetto solidalmente tenuto a versare l’imposta sul valore aggiunto può essere fatta valere dopo che il debitore di tale imposta ha cessato di esistere come soggetto di diritto, qualora sia dimostrato che il responsabile in solido summenzionato, pur esercitando esso stesso il proprio diritto a detrazione, sapeva o avrebbe dovuto sapere che detto debitore non avrebbe versato l’imposta in parola.
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