Ricerca e sviluppo: riversamento del credito entro il 3 giugno con il nuovo modello

Con provvedimento del 19 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello per la richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito R&S. Inoltre ha individuato le modalità di presentazione dello stesso e le modalità di riversamento. Il contribuente che intende avvalersi della procedura di regolarizzazione deve presentare istanza entro il 3 giugno 2025. Nel modello il contribuente indica gli estremi degli eventuali contenziosi pendenti alla data di presentazione, ai quali ha rinunciato.

Chi – Soggettiva che intendono riversare il credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo e utilizzato indebitamente in compensazione alla data del 22 ottobre 2021

Cosa – riversamento del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo

Quando – presentazione della domanda entro il 3 giugno 2025

In relazione alla riapertura dei termini della procedura di riversamento spontaneo dei crediti di imposta per attività di ricerca e sviluppo, con provvedimento del 19 maggio 2025 l’Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello. 

La procedura di riversamento spontaneo degli indebiti utilizzi in compensazione del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, maturato nei periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019, è stata disposta dal D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69.

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Il provvedimento approva il nuovo modello per la richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito, individua le modalità di presentazione dello stesso e le modalità di riversamento.

Oggetto della regolarizzazione sono gli importi relativi al credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo, indebitamente fruito a causa:

– di attività non classificabili come ricerca e sviluppo nell’accezione rilevante ai fini della disciplina agevolativa;

– di spese, pur afferenti ad attività ammissibili, determinate in violazione principi di pertinenza e congruità;

– dell’erronea determinazione della media storica di riferimento.

La procedura non può essere utilizzata per il riversamento dei crediti il cui utilizzo in compensazione sia già stato accertato con un atto di recupero crediti, ovvero con altri provvedimenti impositivi, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del decreto.

Inoltre, l’accesso alla procedura de qua è precluso nei casi in cui il credito d’imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate; di false rappresentazioni della realtà basate sull’utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti; della mancanza di documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d’imposta.

Il contribuente che intende avvalersi della procedura di regolarizzazione deve presentare entro il 3 giugno 2025 il modello di domanda approvata con il Provvedimento. Nel modello il contribuente indica, altresì, gli estremi degli eventuali contenziosi pendenti alla data di presentazione dello stesso ai quali ha rinunciato.

In tali casi le spese di giudizio sono compensate tra le parti. Inoltre, nel modello, il contribuente rinuncia ad impugnare gli atti di recupero o provvedimenti impositivi per i quali alla data di presentazione dello stesso sia ancora pendente il termine di cui all’art. 21 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 546.

La procedura si perfeziona con il versamento, in unica soluzione o dell’ultima rata, del credito indebitamente utilizzato. Il pagamento della prima rata o dell’unica soluzione deve avvenire entro il 3 giugno 2025. In caso di opzione per la rateazione, è previsto il versamento di tre rate di pari importo con scadenza al 3 giugno 2025, al 16 dicembre 2025 e al 16 dicembre 2026. Il mancato pagamento di una delle rate entro la scadenza prevista comporta il mancato perfezionamento della procedura e l’iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti, nonché l’applicazione di sanzioni e interessi. Il riversamento degli importi dovuti è effettuato, in ogni caso, senza avvalersi della compensazione di cui all’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

Nel caso in cui l’atto o il provvedimento impositivo, per i quali è stata validamente presentata l’istanza di riversamento spontaneo, è divenuto definitivo alla data di presentazione della medesima istanza, il riversamento del credito deve essere effettuato per l’intero importo del credito utilizzato.

In particolare, i soggetti che avevano già aderito alla procedura di riversamento conclusasi il 31 ottobre 2024, senza procedere al versamento in unica soluzione o della prima rata entro il 16 dicembre 2024, potranno effettuare il riversamento in base all’opzione effettuata nell’istanza e nelle scadenze fissate dal D.L. n. 25 del 14 marzo 2025.

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