
La riforma della giustizia tributaria lascia sullo sfondo la questione dei giudici tributari onorari: professionisti di diversa provenienza (commercialisti, avvocati, professori universitari, geometri, funzionari pubblici) che negli anni hanno costruito una giurisprudenza qualificata. Si potevano prevedere strumenti per valorizzarne l’esperienza ed evitare di disperdere il patrimonio di competenze? Tanto più che, con il pensionamento (entro fine 2026) di circa 450 giudici tributari, il vuoto di organico potrebbe paralizzare le Corti di Giustizia tributaria.
Eppure, accanto a questi indubbi meriti, la riforma lascia sullo sfondo una questione che merita ben altra attenzione: quella dei giudici tributari onorari che, per oltre quarant’anni, hanno garantito – spesso con compensi modesti e senza le tutele riconosciute ad altre magistrature – il funzionamento concreto della giustizia fiscale italiana.
Commercialisti, avvocati, professori universitari, geometri, funzionari pubblici: professionisti di provenienza diversa che hanno costruito, sentenza dopo sentenza, una giurisprudenza qualificata, definendo centinaia di migliaia di controversie tra contribuenti e Fisco.
Un rallentamento inatteso
Chi opera da tempo in questo settore ha visto la giustizia tributaria essere presa a modello di efficienza rispetto alla giurisdizione ordinaria: una sentenza depositata nel giro di pochi mesi dall’udienza, contro tempi ben più lunghi altrove.
Negli ultimi anni, tuttavia, si registra un rallentamento che merita di essere analizzato senza reticenze.
Tra le cause, ad avviso di chi scrive, vi è il progressivo e massiccio ingresso dei magistrati togati nelle Corti di Giustizia tributaria, favorito da bonus significativi di punteggio nei concorsi rispetto ai giudici laici (avvocati, commercialisti, funzionari dello Stato). Non è, sia chiaro, una questione di competenza: il problema nasce dal cumulo di incarichi. Un magistrato che presta contemporaneamente servizio in Cassazione, al Consiglio di Stato o nei TAR difficilmente riesce a rispettare i tempi di deposito delle sentenze di cui è relatore nelle Corti tributarie. Se prima dell’ingresso massiccio dei togati il deposito si attestava mediamente sui due mesi, oggi non è raro attendere anche due anni, nonostante la norma preveda un termine di 90 giorni dall’udienza – termine privo, però, di una sanzione realmente dissuasiva.
Vi è poi un tema di merito processuale, non solo organizzativo: la forma mentis di chi proviene da ruoli requirenti fatica talvolta ad adattarsi a un contenzioso in cui il contribuente che impugna un atto dell’Agenzia delle Entrate non è un imputato, ma un semplice ricorrente.
Da qui una proposta concreta: introdurre, per i relatori inadempienti, non solo sanzioni pecuniarie ma la possibilità della revoca dall’incarico, e portare il termine massimo di deposito a tre mesi con effettiva cogenza.
Andrebbe inoltre ripensata la tempistica degli interpelli per l’accesso alla magistratura tributaria, oggi insufficiente a colmare stabilmente le vacanze di organico che si riproducono di concorso in concorso.
Un’ondata di pensionamenti alle porte
Sarebbe quindi opportuno che il Ministero dell’Economia e delle finanze e i vertici della giustizia tributaria affrontassero per tempo il problema, valutando – tra le possibili soluzioni – una proroga della possibilità per questi giudici di rimanere in servizio, evitando che la transizione verso il nuovo assetto ordinamentale si traduca in una fase di paralisi.
L’esperienza esclusa: il caso della commissione d’esame
A rendere ancora più urgente una riflessione complessiva è la delibera n. 917/2026, relativa all’interpello per la nomina della commissione esaminatrice del concorso per i 180 nuovi magistrati tributari. Il bando riserva la partecipazione ai soli magistrati togati, escludendo i giudici tributari onorari anche quando vantino una consolidata esperienza giurisdizionale e curricula di assoluto rilievo – inclusi incarichi direttivi o semidirettivi e pregresse partecipazioni a commissioni concorsuali pubbliche.
È difficile comprendere, sotto il profilo della valorizzazione delle competenze, perché chi ha esercitato per decenni funzioni giudicanti in materia tributaria non possa contribuire alla selezione dei futuri magistrati del settore. Non si tratta di un caso isolato, ma di un principio più generale: quello del riconoscimento dovuto a chi, sul campo, ha reso possibile il funzionamento della giustizia tributaria italiana.
Le forme di riconoscimento possibili
L’ordinamento italiano non è privo di precedenti in materia di reclutamento derogatorio rispetto al concorso ordinario – si pensi alla quota di Consiglieri di Stato di nomina governativa, o alle procedure straordinarie adottate in passato per altre magistrature. Nella fase di istituzione della “quinta magistratura”, ci si può legittimamente chiedere se non fosse possibile prevedere strumenti di valorizzazione dell’esperienza già maturata dai giudici onorari in servizio: non necessariamente un’immissione automatica nei ruoli della nuova magistratura professionale, ma quantomeno meccanismi di equo riconoscimento per il servizio prestato.
Una riforma ancora aperta
I nuovi concorsi rappresentano una scelta coerente con il nuovo modello ordinamentale, ma richiederanno anni prima di garantire la piena copertura degli organici. Nel frattempo, il patrimonio di competenze dei giudici tributari onorari rischia di disperdersi, mentre le Corti affrontano un possibile vuoto generazionale acuito dai pensionamenti imminenti.
Sarebbe auspicabile che il legislatore, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e le rappresentanze della magistratura tributaria aprissero un confronto su questi temi. Ogni riforma, per dirsi davvero compiuta, dovrebbe saper guardare non solo al futuro, ma anche al percorso e alle persone che quel futuro lo hanno reso possibile.
